Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 dicembre 2017, n. 29140

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Giudizio di appello - Produzione documenti preesistenti - Termini

 

Rilevato

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380-bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che G.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Livorno.

Quest'ultima aveva rigettato l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2007;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 67 comma 1° lett. b) DPR n. 917/1986, ex art. 360 n. 3 c.p.c.: la plusvalenza attribuita all'immobile del contribuente non sarebbe stata giuridicamente configurabile, in conseguenza della residenza da parte della sorella A., fra il marzo 2005 e l'agosto 2007;

che, col secondo, si deduce violazione dell'art. 58 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c: il certificato integrale di stato di famiglia del contribuente sarebbe stato erroneamente ritenuto tardivo dalla CTR;

che l'Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il secondo motivo deve essere trattato con priorità logica ed è fondato;

che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio (Sez. 5, n. 20103 del 16/11/2012) e finanche se irritualmente prodotti in primo grado (Sez. 5, n. 23616 del 11/11/2011); che il primo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché adotti una congrua motivazione, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.