Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 dicembre 2017, n. 29036

Tributi - Accertamento sintetico - Redditometro - Disponibilità di denaro - Giustificazione - Provenienza familiare - Omessa valutazione del giudice - Nullità della sentenza

 

Atteso che

 

P.S. impugna per cassazione il rigetto dell'appello da lui proposto contro la reiezione dell'impugnazione dell'avviso IRPEF 2008 notificatogli in accertamento sintetico da redditometro.

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ed error in procedendo in relazione agli artt. 38 e 42 d.P.R. 600/1973, art. 112 c.p.c., per non aver il giudice d'appello rilevato l'eccepito difetto di motivazione dell'avviso.

Il primo motivo è inammissibile: il ricorso non riporta l'avviso di accertamento della cui idoneità motivazionale trattasi, ciò che ne impedisce la verifica in autosufficienza (Cass. 15867/2004 Rv. 575601; Cass. 9536/2013 Rv. 626383; Cass. 16147/2017 Rv. 644703); peraltro, l'eccezione sulla motivazione dell'avviso è considerata dalla decisione d'appello tramite il richiamo al valore indiziario della disponibilità di beni qualificati («quanto al difetto di motivazione dell'atto ...»: pag. 3), sicché non è configurabile omessa pronuncia, bensì quantomeno rigetto implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza (Cass. 10052/2006 Rv. 588441; Cass. 10696/2007 Rv. 596362; Cass. 20311/2011 Rv. 619134).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ed error in procedendo in relazione agli artt. 38 e 42 d.P.R. 600/1973, artt. 112 e 132 c.p.c., per non aver il giudice d'appello vagliato la prova contraria all'accertamento sintetico.

Il secondo motivo è fondato: la sentenza d'appello rammenta la deduzione del contribuente relativa alla disponibilità di mezzo milione di euro di provenienza familiare e tuttavia non ne considera minimamente la rilevanza probatoria contraria a quella del redditometro; viceversa, l'accertamento sintetico non impedisce al contribuente di provare l'insussistenza del reddito presunto (Cass. 11300/2000 Rv. 539847; Cass. 20588/2005 Rv. 584507; Cass. 21142/2016 Rv. 641453).

- Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ed error in procedendo in relazione all'art. 2909 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c., per aver il giudice d'appello gravato il contribuente delle spese di primo grado pur in difetto di appello incidentale dell'ufficio finanziario avverso la compensazione operata dal primo giudice.

- Il terzo motivo è assorbito: la cassazione con rinvio in accoglimento del secondo motivo devolve al giudice di rinvio la riliquidazione delle spese di tutte le precorse fasi del giudizio in rapporto a quel che sarà l'esito finale della lite (Cass. 2884/1972 Rv. 360616; Cass. 3069/2017 Rv. 642575).

- Deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.