Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 agosto 2016, n. 17284

Pensione di reversibilità in godimento - Cumulo contributi versati all'estero - Integrazione al minimo

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d'appello di Lecce, all'esito di consulenza contabile sulla situazione contributiva del dante causa degli attuali ricorrenti, in accoglimento del gravame dell’INPS, rigettava la domanda per il diritto all’applicazione delle quote aggiuntive, ex art. 10 L. n. 160 del 1975, sulla pensione di reversibilità in godimento, acquisita con il cumulo dei contributi versati all'estero e integrata al minimo, sul rilievo che dette quote fisse spettavano solo sulle pensioni superiori al minimo, mentre, nella specie, questa era inferiore, dal momento che, anche sommando il pro-rata italiano e quello estero, al netto della integrazione al minimo sulla pensione italiana, il totale era inferiore al trattamento minimo.

3. I ricorrenti, nella qualità di eredi, impugnano la sentenza con due motivi di ricorso.

4. L’INPS ha resistito con controricorso.

5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato per avere la sentenza della Corte territoriale, nei limiti del gravame svolto dall’INPS, uniformato la decisione al principio di diritto, già enunciato da questa Corte, con ordinanza n. 18744 del 2013, per cui anche in caso di pensioni conseguite con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestari presso diversi Stati membri della UE, le quote aggiuntive di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3 spettano solo se il pro rata italiano sia superiore al minimo.

6. Di seguito si riportano i passaggi salienti della decisione di questa Corte, n. 18744/2013.

7. «E’ evidente infatti che se è stata erogata l'integrazione al minimo sulla pensione italiana, e il dato è pacifico, il totale di questa a calcolo, sommata a quella estera, era inferiore al minimo (altrimenti, è ovvio, l'integrazione al minimo non sarebbe stata erogata) e quindi le quote fisse non spettano ai sensi del ricordato art. 10.

8. Né si può sostenere che nella somma tra i due trattamenti debba essere compresa anche l'integrazione al minimo su quello italiano, perché in tal modo tutte le pensioni, anche quelle che a calcolo sarebbero bassissime, dovrebbero essere considerate superiori al minimo.

9. Non giova alla ricorrente invocare la sentenza di questa Corte n. 25881 del 28/10/2008, perché con la relativa massima si è deciso in ordine non già alle "quote aggiuntive" che interessano la presente causa" ma sulla diversa questione della "perequazione".

10. Con detta pronunzia si è infatti affermato "La perequazione automatica delle pensioni, prevista dalla L. n. 160 del 1975, art. 10 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col pro-rata corrisposto da un istituto assicuratore estero, atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro-rata, coerente con il principio (già enunciato dall’art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, e poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971, n. 1408) del cumulo o totalizzazione - ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali - di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto",

11. Nella stessa sentenza si è infatti distinto tra i due istituti, ossia sul diritto alle quote aggiuntive e sul diritto alla perequazione, nel senso che "2. La L. n. 160 del 1975, art. 10, ha stabilito, al comma 1, che, a decorrere dall'1 gennaio 1976 e con effetto dall' 1 gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del Fondo di cui all'art. 1, fossero aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al precedente art. 9, comma 1, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat. Il comma 3 ha poi previsto che, con la stessa decorrenza, gli importi delle pensioni fossero aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che fossero stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni.

12. Il comma 5, ha ribadito l'esclusione della disciplina dettata dai commi precedenti per le pensioni inferiori al trattamento minimo. Il D.L. n. 663 del 1979, art. 14, comma 4, convertito con modificazioni in L. n. 33 del 1980, ha poi stabilito che l'aumento percentuale di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 1, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 19. Deve quindi ritenersi che, per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale legge, la rilevanza del superamento o meno del minimo sia circoscritta alla spettanza della quota aggiuntiva di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3, essendo stata estesa anche alle pensioni inferiori al minimo la perequazione automatica di cui al comma 1 della medesima fonte normativa".

13. Non sembra invero condivisibile il diverso criterio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 16620/2012 per addivenire all'accoglimento di un ricorso di tenore del tutto analogo.

14. Infatti con detta sentenza, alla penultima pagina prima delle conclusioni si è affermato "Pertanto, anche nella presente controversia, si deve affermare il principio secondo cui la pensione virtuale del lavoratore migrante va calcolata comprendendovi l'integrazione al minimo solo previo accertamento che l'interessato sia in possesso dei limiti reddituali previsti dalla legge italiana (L. n. 638 del 1983, art 6) mentre se detto limite venga superato, la pensione virtuale va calcolata senza includervi la integrazione".

15. E' evidente che il richiamo ai principi concernenti il calcolo della "pensione virtuale" sono estranei alla presente causa. La pensione virtuale infatti è quella che si deve preliminarmente calcolare, prima di addivenire alla quantificazione del pro rata effettivamente spettante e liquidata, ed è solo su quest'ultimo dato che va decisa la presente causa.

16. Per meglio comprendere la tematica della pensione virtuale, vanno richiamati i principi che regolano le pensioni conseguite con la contribuzione versata in diversi stati della UE, come prescritto dal regolamento comunitario 1408/71 e successive modifiche (cfr. Cass. 11068/2004 e ordinanza n. 12145/2011). Il sistema è previsto dall'art. 46 del regolamento 1408 del 1971 e consta di più fasi: 6.1 occorre procedere anzitutto al calcolo della prestazione "autonoma" così come disposto dal paragrafo uno, primo comma; si deve cioè calcolare se e quale sarebbe la misura della prestazione spettante presso il singolo stato senza procedere al cumulo dei periodi assicurativi compiuti presso altri Stati membri, essendosi constato che, in alcuni casi, la pensione liquidata autonomamente da uno di essi conduceva ad una prestazione di ammontare superiore rispetto a quanto conseguibile cumulando i periodi diversi.

17. Il secondo passaggio è la determinazione della pensione "virtuale", che si ottiene attraverso una fictio iuris, e cioè cumulando (totalizzando) tutti i periodi di assicurazione compiuti nei diversi Stati membri, come se fossero stati compiuti presso lo stato cui viene chiesta la prestazione (ed infatti solo addivenendo alla somma dei vari periodi lavorativi, si evita che il lavoratore migrante mantenga meri "spezzoni" di contribuzione, ciascuno dei quali, essendo troppo breve, non gli darebbe diritto di conseguire prestazioni presso nessuno degli stati presso cui ha lavorato). La pensione virtuale è calcolata da ciascun ente previdenziale, dopo avere unito i diversi periodi, sulla base delle proprie leggi nazionali.

18. Il terzo passaggio attiene al calcolo del pro rata: la somma dei periodi assicurativi serve per garantire all’interessato il conseguimento dell'anzianità assicurativa totale, ma poi ciascuna istituzione procede al calcolo dell'importo "effettivo" in proporzione al reale periodo di assicurazione compiuto presso il proprio stato. Ciascuna istituzione paga cioè solo la quota maturata presso il suo regime. E' evidente infatti che all'applicazione del criterio della totalizzazione si accompagna necessariamente l’operatività del criterio del pro rata. Infatti, in assenza di qualunque trasferimento di contributi, giacché ciascuno Stato conserva quelli di sua pertinenza, l’applicazione del solo principio della totalizzazione, condurrebbe alla erogazione di una prestazione non corrispondente alla misura dei contributi versati.

19. Nelle controversie citate (Cass. 11068/2004 e Ordinanza n. 12145/2011, sentenza Corte giustizia 21 luglio 2005 nel procedimento C-30 del 2004) si trattava di stabilire se nel calcolo della pensione cd. "virtuale" fosse o no computabile l'integrazione al minimo." Si è quindi concluso, in quel caso, che "la pensione virtuale del lavoratore migrante va calcolata comprendendovi l'integrazione al minimo solo previo accertamento che l'interessato ne abbia diritto, e cioè sia in possesso dei limiti reddituali previsti dalla legge italiana per godere della integrazione medesima (L. n. 638 del 1983 art. 6) mentre se detto limite venga superato, la pensione virtuale va calcolata senza includervi la integrazione." Si comprende quindi che la tematica del calcolo della pensione virtuale è estranea alla presente fattispecie, infatti nel caso che ne occupa non si tratta di computare la pensione "virtuale", ma accertare quale fosse la pensione effettiva che l'Inps ha erogato, ossia il pro rata e verificare se questo sia o non superiore al minimo, in quanto, solo se superiore, spettano le quote aggiuntive di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3 che la ricorrente ha richiesto.

20. Nella specie detto pro rata era sicuramente inferiore al minimo in quanto è pacifico che su di essa venne corrisposta l'integrazione al minimo, onde le quote aggiuntive non spettano» (così Cass. n. 18744/2013; v, da ultimo, Cass. 7308/2016).

21. In definitiva il ricorso deve rigettarsi.

22. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese.

23. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 - quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

24. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.