Prassi - CONSOB - Delibera 22 marzo 2017, n. 19925

Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato

 

Delibera:

 

Art. 1

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,  adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive  modificazioni

 

1. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte II, titolo I, capo V, sezione II:

i) all'art. 34-sexies, comma 1, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 12, del testo unico,» sono soppresse;

ii) l'art. 34-septies è abrogato;

b) nella parte III, titolo II, capo I:

i) all'art. 65, i commi 2 e 3 sono abrogati;

ii) all'art. 65-ter, comma 1, le parole «nell'allegato 3N» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'allegato, sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016» e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le informazioni diverse da quelle indicate nell'allegato, sezione B, del regolamento indicato dal comma 1, che devono essere diffuse con le modalità indicate nel presente capo, gli stessi soggetti attribuiscono il codice identificativo "REGEM".»;

iii) all'art. 65-septies, il comma 4 è abrogato;

iv) dopo l'art. 65-undecies è aggiunto il seguente:

«Art. 65-undecies.1 (Compiti della società di gestione del mercato) - 1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'art. 62 del testo unico, il contenuto minimo dei comunicati e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.

2. Gli emittenti strumenti finanziari osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.»;

c) nella parte III, titolo II, capo II, sezione I:

 i) l'art. 65-duodecies è abrogato;

 ii) all'art. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di informazione delle informazioni privilegiate sono assolti mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel capo I», e i commi 2 e 3 sono abrogati;

iii) gli articoli 66-bis, 67 e 68 sono abrogati;

d) nella parte III, titolo II, capo II, sezione II:

i) gli articoli da 69 a 69-septies sono abrogati;

ii) all'art. 69-octies, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione dei giornalisti consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nelle relative norme tecniche di regolamentazione.», e al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «La Consob trasmette contestualmente le stesse al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

iii) all'art. 69-novies, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trasmissione alla Consob e pubblicazione delle raccomandazioni», e il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Consob può richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di provvedere immediatamente alla pubblicazione di raccomandazioni d'investimento.»;

e) nella parte III, titolo II, capo II, sezione III, l'art. 69-decies è abrogato;

f) nella parte III, titolo II, capo II, sezione V, dopo l'art. 78 è aggiunto il seguente:

«Art. 78-bis (Trasparenza delle deliberazioni). - 1. Gli emittenti valori mobiliari informano il pubblico, con le modalità previste nel capo I, delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.»;

g) nella parte III, titolo II, capo II, sezione VI:

i) all'art. 84-bis, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Qualora le deliberazioni con le quali l'organo competente degli emittenti indicati dal comma 1 sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 1;

b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 4;

c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli emittenti azioni relativamente ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate.»;

ii) gli articoli 87 e 87-bis sono abrogati;

h) nella parte III, titolo II, capo IV:

i) all'art. 102:

1) nella rubrica la parola «OICR» è sostituita dalla parola: «FIA»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I gestori, con riferimento a ciascun FIA chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano le disposizioni del capo I e del capo II, sezione I, del presente titolo, nonché le disposizioni del titolo VII.»;

3) il comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti di cui al comma 1 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento ministeriale previsto dall'art. 39 del testo unico e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel capo I del presente titolo. Si applica l'art. 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti ai FIA chiusi.»;

ii) all'art. 103:

1) nella rubrica la parola «OICR» è sostituita dalla parola: «FIA»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I gestori, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, con le modalità indicate nel capo I e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti nazionali, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun FIA chiuso gestito, le cui quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.»;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «I gestori che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, si attengono a quanto previsto dall'art. 82-ter, descrivendo gli eventi di particolare importanza per i FIA chiusi verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I gestori rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine al contenimento e frazionamento del rischio e ai criteri di valutazione dei FIA chiusi;

c) il regolamento di gestione o lo statuto.»;

6) nel comma 6, le parole «degli OICR» sono sostituite dalle seguenti: «dei FIA»;

iii) all'art. 103-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati il KIID, il prospetto o il documento per la quotazione, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile nonché il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.»;

2) nel comma 2, dopo le parole «previste dall'art. 19» sono aggiunte le seguenti: «e dall'art. 22, comma 5, ove applicabile,», e le parole «la banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario»;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

i) nella parte III, titolo II, capo VI:

i) l'art. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 109 (Informazione su eventi e circostanze rilevanti). - 1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet, ove disponibile. 

2. Gli emittenti indicati dal comma 1 assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel capo I;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante. 

3. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui, in relazione ai medesimi strumenti finanziari, gli stessi emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»;

ii) dopo l'art. 109-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 109-ter (Ritardo della comunicazione). - 1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi. 

2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza. La comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; 

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano: 

a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 114, comma 4, del testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 3, del testo unico danno notizia alla Consob dell'avvenuto ritardo, indicando le connesse circostanze, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della medesima informazione.

5. La Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati.»;

j) nella parte III, titolo III, capo I, sezione I, all'art. 119-bis:

 i) al comma 3, la lettera c-ter è sostituita dalla seguente: «c-ter) ai diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità all'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative norme tecniche di attuazione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.»;

ii) al comma 4, le parole «all'art. 11 della direttiva 2006/49/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013»;

 k) nella parte III, titolo V:

i) la rubrica del titolo è sostituita dalla seguente: «Tutela delle minoranze, acquisto di azioni proprie e operazioni di stabilizzazione»;

ii) all'art. 144, comma 1, le parole «della società di gestione del» sono sostituite dalle seguenti: «di un», e le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;

iii) all'art. 144-bis;

1) al comma 1, lettere b) e c), dopo le parole «sui mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «o sui sistemi multilaterali di negoziazione», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;

d-ter) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli acquisti di azioni proprie disciplinati dall'art. 132 del testo unico possono essere altresì effettuati alle condizioni indicate dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.»

3) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;

4) al comma 5, le parole «nei commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 3»;

 iv) dopo l'art. 144-bis, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 144-bis.1 (Esenzioni per le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione). - 1. Le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione non costituiscono abusi di mercato quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 144-bis.2 (Comunicazione delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari). - 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione, gli emittenti azioni, ovvero i gestori di FIA chiusi le cui quote o azioni siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, informano il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'allegato 3F, delle operazioni individuate nello stesso allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.»;

 l) nella parte III, titolo VII:

 i) il capo I è abrogato;

 ii) il capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

 

Sezione I - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi

 

Art. 152-quinquies.1 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi). - 1. Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'art. 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in ventimila euro.

 

Sezione II - Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi 

 

Art. 152-sexies (Definizioni). - 1. Nella presente Sezione si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'art. 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

c) "soggetti rilevanti": chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

 

Art. 152-septies (Ambito di applicazione). - 1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'art. 114, comma 7, del testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari; 

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'art. 114, comma 7, del testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto: tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making; sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;  e, qualora operi in qualità di market maker,  sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;   fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;  notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.  

4. Gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, del testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

 

Art. 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico). - 1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'allegato 6. 

5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del testo unico.».

2. L'allegato 1L del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, recante «Comunicazione ai sensi dell'art. 34-septies, comma 3 del regolamento», è abrogato.

 3. All'allegato 3 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) nell'allegato 3A, recante «Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo», schema n. 7, «Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari», le parole «dell'art. 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

 b) nell'allegato 3B, recante «Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione», i riferimenti all'art. 68 del predetto regolamento sono soppressi;

c) nell'allegato 3F, le parole «società di gestione di fondi chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di FIA chiusi»;

d) l'allegato 3N, recante «Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate», è abrogato; 

e) negli allegati 3I, recante «Requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di diffusione dell'informazione», 3L, recante «Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio», e 3O, recante «Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR», le parole «allegato 3N» sono sostituite dalle seguenti: «art. 65-ter del regolamento emittenti».

4. L'allegato 6 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, recante «Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi», è sostituito dall'allegato 6 accluso alla presente delibera.

 

Art. 2

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati,  adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive  modificazioni

 

1. Al titolo VII del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel capo I:

i) l'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (Ammissione delle prassi). - 1. La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati.»;

ii) l'art. 41 è abrogato;

b) il capo II è abrogato;

c) nel capo III, l'art. 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato) - 1. La Consob, in conformità dell'art. 12, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato, tiene conto degli indicatori contenuti nell'elenco di cui all'allegato I del medesimo regolamento e delle relative norme tecniche di attuazione.»;

d) il Capo IV è abrogato.

 2. L'allegato 3 del regolamento concernente la disciplina dei mercati, recante «Esempi di manipolazione del mercato», è abrogato. 

 

Art. 3

Modifiche del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo  2010, n. 17221 e successive modificazioni

 

 1. Al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all'art. 5, comma 3, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; (1)

b) all'art. 6, comma 1, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

c) all'art. 7, comma 1, lettera g), le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

 d) all'art. 13, comma 3, lettera c), le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014».

 2. Nell'allegato 3 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, le parole «resoconto intermedio di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte».

------

(1) Lettera modificata dalla Delibera CONSOB 28 dicembre 2017, n. 20250.

Art. 4

Disposizioni finali

 

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Allegato 6

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al  pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da  chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i «soggetti rilevanti»)

 

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;

d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità: 

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet  ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla parte III, titolo II, capo I. 

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal titolo II, capo I.

 

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato

 

1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata
a) (NOTA 1) Nome Per le persone fisiche:

Nome:

Cognome:

Per le persone giuridiche:

Denominazione:

2 Motivo della notifica
a) Motivo della notifica Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: |_|

Soggetto che controlla l’emittente quotato: |_|

____________________________________

Soggetto strettamente legato |_|

Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:

Per le persone fisiche:

Nome:

Cognome:

Per le persone giuridiche:

Denominazione:

b) (NOTA 2) Notifica iniziale/modifica Notifica iniziale: |_|

Modifica della precedente notifica

Motivo della modifica: :

 

3 Dati relativi all'emittente
a) (NOTA 3) Nome
b) (NOTA 4) LEI
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a) Descrizione dello strumento finanziario,

tipo di strumento

Codice di identificazione

b) (NOTA 5) Natura dell'operazione
c) (NOTA 6) Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i Volume/i
d) (NOTA 7) Data dell'operazione
e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione:

Codice di identificazione:

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: |_|

---

Note:

(1) Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

(2) [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

(3) [Nome completo dell'entità.]

(4) [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

(5) [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

(6) [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

(7) [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 aprile 2017, n. 88.