Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 07 aprile 2017, n. 19

Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

 

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora innanzi «decreto-legge»), sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge.

2. Le Regioni e i Comuni possono, d'intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica ove gli interventi di cui al comma 1 non sono autorizzati fino alla approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge, per le quali saranno adottate specifiche norme di intervento.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza i proprietari, gli usufruttuari od i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge. (1)

4. Limitatamente ai casi di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini fino al quarto grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. (2)

5. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche i titolari di attività produttive ovvero i soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), del decreto-legge che svolgevano, alla data del sisma, l'attività in unità immobiliari ricomprese negli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalità stabilite dalla stessa ordinanza.

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(1) Comma modificato dall’art. 5, comma 1, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(2) Comma modificato dall’art. 4, comma 1, Ordinanza PCM 24 gennaio 2020, n. 87.

 

Art. 2

Tipologia degli interventi finanziabili

 

1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

1-bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi altresì per l'acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dall'art. 22. (5)

2. L'ordinanza di inagibilità è emessa dal Comune a seguito della verifica di agibilità dell'edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che abbiano subito danni ulteriori, in aggravamento, per effetto di eventi sismici successivi alla compilazione della scheda medesima, o che comunque necessitino di rivalutazione dell'esito di agibilità, i soggetti legittimati possono chiedere la revisione della scheda, allegando perizia asseverata attestante la diversa natura ed entità dei danni riportati dall'immobile. La domanda è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente il quale, esperite le verifiche ritenute necessarie, provvede alla eventuale modifica dell'esito di agibilità. (2)

4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi come definiti dalla tabella 1 allegata alla presente ordinanza, può essere chiesta all'Ufficio speciale la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo con le modalità di cui all'art. 6-bis della presente ordinanza. In tali casi, l'Ufficio speciale nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico indica anche il livello operativo accertato. (6)

5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo, la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. (3)

6. Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 4, quanto stabilito dall'art. 6, comma 11, del decreto-legge. Agli effetti di tale disposizione, per valore dell'edificio si intende quello risultante dalla rendita catastale.

7. Per gli interventi sulle unità immobiliari a uso abitativo ubicate all'interno di edifici a prevalente destinazione produttiva, resta ferma l'applicazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017. (1)

8. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al successivo art. 6-bis. (4)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(2) Comma soppresso dall’art. 5, comma 2, lett. a), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(3) Comma modificato dall’art. 5, comma 2, lett. b), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(4) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. c), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente soppresso dall’art. 10, comma 1, lett. c), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

(5) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

(6) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. b), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

 

Art. 3

Definizioni

 

1. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c), dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e quelle di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, si intende:

a) per «edificio» (formato da una o più unità immobiliari) l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

- fabbricati costruiti in epoche diverse;

- fabbricati costruiti con materiali diversi;

- fabbricati con solai posti a quota diversi;

- fabbricati aderenti solo in minima parte;

b) per «aggregato edilizio» si intende un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio;

c) per interventi «di miglioramento sismico» quelli che riguardano edifici con «livello operativo» L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»), fermo restando l'obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l'80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 («Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008»); tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti; (2)

d) per interventi «di ricostruzione» quelli che riguardano edifici classificati con «livello operativo» L4, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell'adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008.

2. Qualora il sito su cui è ubicato l'edificio ricada tra quelli di cui all'art. 22, comma 1, la ricostruzione può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo. (1)

3. Qualora l'edificio gravemente danneggiato o distrutto risultasse, alla data del sisma, non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria in modo da rendere necessarie misure di adeguamento, e qualora necessiti di rilevanti interventi di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno da fonti tradizionali, per adeguarli a disposizioni vincolanti della vigente legislazione in materia, la superficie complessiva preesistente può essere aumentata fino al 10%fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 2, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(2) Lettera modificata dall’art. 5, comma 3, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente modificata dall’art. 7, comma 1, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80.

 

Art. 4

Determinazione dei contributi

 

1. Nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso decreto-legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell'art. 6, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva. (1)

2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), dello stesso decreto-legge, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo art. 5, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica. (2)

3. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi della vigente ordinanza ed il predetto indennizzo assicurativo. (3)

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(1) Comma modificato dall’art. 5, comma 1, Ordinanza PCM 28 aprile 2017, n. 21.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 3, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(3) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, Ordinanza 7 settembre 2021, n. 118.

 

Art. 5

Determinazione dei costi ammissibili a contributo

 

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.

2. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza (come definite dal «Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati al successivo art. 8. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. (1)

2-bis. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 11, del decreto-legge, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi. (6)

3. Il costo dell'intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato n. 1;

b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato n. 1;

c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici;

c-bis) Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 189/2016. (8)

4. Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.

5. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

6. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio composto da abitazioni agibili.

7. Le pertinenze esterne di cui al comma 5 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso costo parametrico attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. (3)

8. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.

9. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 15% rispetto al contributo inizialmente concesso. (7)

10. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso. (7)

11. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune. (4)

12. Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. (5)

13. Per gli edifici che rientrano nel livello operativo L4 di cui alla tabella 6 dell'allegato n. 1, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, la ricostruzione può avvenire, previa acquisizione del titolo abilitativo, anche in altro sedime edificabile sito nello stesso Comune. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è calcolata con le modalità di cui al comma 12. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente modificato dall’art. 5, comma 4, lett. a), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 4, lett. b), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(3) Comma modificato dall’art. 5, comma 4, lett. b), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 4, lett. c), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(5) Comma modificato dall’art. 5, comma 4, lett. d), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente modificato dall’art. 14, comma 2, lett. a), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

(6) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. d), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

(7) Comma sostituito dall’art. 7, comma 2, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80.

(8) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 20 marzo 2020, n. 95.

 

Art. 6

Modalità di calcolo del contributo

 

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente art. 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010

e

- il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato n. 1, articolato per classi di superficie e riferito al «livello operativo» attribuito all'edificio, oltre IVA se non recuperabile.

2. Il «livello operativo» dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato n. 1. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie, prevista dal comma 1. (1)

3. Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell'IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.

4. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 5, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

 

Art. 6-bis (1)

Determinazione preventiva del livello operativo

 

1. I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 alla presente ordinanza. (2)

3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.

3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6-ter, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non può comportare la rivalutazione dell'esito di agibilità risultante dalla scheda AeDES. (3)

4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.

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(1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 5, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(2) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. e), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

(3) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. f), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

 

Art. 7

Disciplina delle spese tecniche

 

1. Le spese tecniche, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge, come modificato e integrato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede Aedes di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.

2. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali e le relazioni specialistiche, affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 5, comma 6, lett. a), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente modificato dall’art. 4, comma 2, Ordinanza PCM 24 gennaio 2020, n. 87.

 

Art. 8

Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi

 

1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:

a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro; (4)

b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro; (4)

c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro; (4)

d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro; (4)

e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro. (1) (5)

2. L'attività di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016. (2)

2-bis. Il contributo per le spese di cui al comma 1 è corrisposto con le modalità di cui all'art. 14 in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e documentate relative all'attività professionale svolta. (3)

3. L'inosservanza del divieto previsto dal secondo comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 6, lett. a), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. g), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. b), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(3) Comma inserito dall’art. 5, comma 7, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(4) Lettera modificata dall’art. 5, comma 2, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 76.

(5) Lettera inserita dall’art. 5, comma 2, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 76.

 

Art. 9

Domanda di accesso ai contributi

 

1. Le domande di contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 e comma 1-bis, sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2020 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC. (2) (8)

2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a. gli estremi e la categoria catastale dell'edificio;

b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all'attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;

c. la destinazione d'uso;

d. il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;

e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell'edificio;

f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato;

g. l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della presente ordinanza. (3)

3. Nella domanda devono inoltre essere indicati:

a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES redatte ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 2016;

b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

- risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge come integrato dall'art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2017 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

- non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

- siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (4)

c) l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo.

4. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge:

a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES redatta ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016;

b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;

ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col D.M. 14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;

iv. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);

v. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;

vi. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall'Elenco prezzi unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

vi-bis. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13; (5)

vii. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

viii. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;

c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;

d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e tecnico adottati e le modalità seguite per la scelta della migliore offerta, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge; (6)

e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge; (6)

f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge; (1)

g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;

g-bis) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, della presente ordinanza. (7)

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(1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 7, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente modificata dall’art. 5, comma 8, lett. f), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(2) Comma modificato dall’art. 5, comma 8, lett. a), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente modificato dall’art. 10, comma 1, lett. h), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62; successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, Ordinanza PCM 31 dicembre 2018, n. 70; successivamente modificato dall’art. 4, comma 3, Ordinanza PCM 24 gennaio 2020, n. 87.

(3) Lettera inserita dall’art. 5, comma 8, lett. b), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(4) Lettera soppressa dall’art. 5, comma 8, lett. c), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(5) Punto inserito dall’art. 5, comma 8, lett. d), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(6) Lettera soppressa dall’art. 5, comma 8, lett. e), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(7) Lettera inserita dall’art. 5, comma 3, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 76; successivamente sostituita dall’art. 7, comma 3, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80.

(8) Ai sensi dell’art. 9, comma 1, Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111, il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 2021; ai sensi dell’art. 1, comma 1, Ordinanza PCM 31 dicembre 2021, n. 123, il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 2022.

 

Art. 10 (1)

Titolo edilizio

 

1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.

2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.

3. L'Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 12, trasmette al comune territorialmente competente, con le modalità informatiche di cui all'art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento. (2)

4. Entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 3, il comune procede allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all'assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilità di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente. (3)

5. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine il presidente di regione - vice commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformità di cui al successivo art. 12, comma 2 o dalla richiesta del comune, qualora questo si sia avvalso della facoltà di cui al comma 4. (4)

6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell'ufficio speciale di cui al successivo art. 12, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, ovvero dalla conclusione dell'attività istruttoria condotta direttamente, rilascia il titolo edilizio a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge. (4)

7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica di cui al comma 4, si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l'Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità. (5)

8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora l'interessato presenti l'istanza di sanatoria entro il termine stabilito dal Comune, non si applica il termine di cui al comma 4 e il comune provvede a definire con unico provvedimento la richiesta di sanatoria e l'istruttoria sul titolo abilitativo per gli interventi di ricostruzione entro quaranta giorni dal deposito dell'istanza di sanatoria. (6)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 8, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(2) Comma sostituito dall’art. 5, comma 9, lett. a), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(3) Comma sostituito dall’art. 5, comma 9, lett. b), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(4) Comma soppresso dall’art. 5, comma 9, lett. c), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(5) Comma sostituito dall’art. 5, comma 9, lett. d), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(6) Comma sostituito dall’art. 5, comma 9, lett. e), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

 

Art. 11

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

 

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma fino al completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello tra gli usi produttivi elencati all'art. 2, comma 1, già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente, con esclusione dell'uso agricolo. (5)

2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, anche nel caso di unità immobiliare locata a terzi, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di presone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici. (3)

2-bis. La perdita del diritto al contributo di cui al comma 1 lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell'edificio. (2)

2-ter. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario. (4)

2-quater. Nel caso in cui l'alienazione del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla presente ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento sismico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. (4)

3. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. In caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile il contributo stabilito dalla presente ordinanza per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione su edifici classificati con livello operativo L1, L2, L3 o L4 o dalle ordinanze nn. 4 ed 8 del 2016 per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici classificati con livello L0, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma:

a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge, del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge, del 26 ottobre 2016;

b) all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge la concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario, dell'usufruttuario o del titolare del diritto di garanzia alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici.

7. La dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui al comma 6 è presentata all'Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori l'unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l'immobile in locazione ad altri soggetti sulla base di apposita convenzione stipulata col Comune ai sensi della legge n. 431/1998.

8. Nei casi di cui al comma 6, il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale.

9. Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, quanto previsto dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 9, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(2) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. i), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62; successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), Ordinanza PCM 20 marzo 2020, n. 95.

(3) Comma soppresso dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), Ordinanza PCM 20 marzo 2020, n. 95.

(4) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), Ordinanza PCM 20 marzo 2020, n. 95.

(5) Comma modificato dall’art. 14, comma 2, lett. b), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

Art. 12

Concessione del contributo

 

1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio speciale procede all'accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.

2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1 ed all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 10, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del comune di cui al comma 4 del medesimo art. 10 ovvero alla scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e l'eventuale parere della Conferenza regionale ai sensi del successivo comma 2-bis, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. (1)

2-bis. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine il Presidente di Regione - Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 4 dell'art. 10. (4)

3. Il termine di cui al primo periodo del precedente comma 2 può essere sospeso, per un sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora: (2)

a) sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ufficio speciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

b) l'Ufficio ritenga indispensabile richiedere chiarimenti all'istante, che fornisce gli stessi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Qualora l'interessato ometta di far pervenire i chiarimenti richiesti dall'Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, la domanda di contributo si intende rinunciata e lo stesso Ufficio trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto.

4-bis. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre:

1) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;

2) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 189 del 2016;

3) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

4) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. (5) (8)

4-ter. L'Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-bis, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario. (5)

5. Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di credito ed il comune mediante la procedura informatica.

Con la stessa modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. (6)

6. Nei casi di cui al comma 8 dell'art. 10, il termine di cui al comma 2 del presente articolo è di venti giorni e inizia a decorrere dal momento in cui l'Ufficio speciale riceve la comunicazione delle determinazioni definitive del comune in ordine all'istanza di sanatoria ed alla ammissibilità dell'intervento di ricostruzione. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il comune non ha comunicato le determinazioni assunte o rilasciato il titolo edilizio ai sensi del precedente art. 10. (7)

7. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità. (3)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 10, lett. a), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente sostituito dall’art. 5, comma 10, lett. a), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. j), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

(2) Alinea modificato dall’art. 1, comma 10, lett. b), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 10, lett. c), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(4) Comma inserito dall’art. 5, comma 10, lett. b), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(5) Comma inserito dall’art. 5, comma 10, lett. c), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(6) Comma modificato dall’art. 5, comma 10, lett. d), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(7) Comma sostituito dall’art. 5, comma 10, lett. e), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(8) Comma modificato dall’art. 5, comma 4, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 76; successivamente modificato dall’art. 7, comma 4, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80; successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, Ordinanza PCM 24 gennaio 2020, n. 85; successivamente sostituito dall’art. 14, comma 7, Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

Art. 13

Esecuzione dei lavori

 

01. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio speciale mediante le procedure informatiche di cui all'art. 7, comma 1. (2)

1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 5 ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. (1)

1-bis. Per lavori di importo superiore a 5 milioni il termine per l'ultimazione dei lavori è di trenta mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 2 e le cause di decadenza dal contributo, di cui al successivo comma 5. (4)

2. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di sei mesi.

3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

4. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio speciale dispone verifiche in loco per accertare quanto dichiarato sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza.

5. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati entro i termini di cui ai commi 1, 1-bis e 2, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro ulteriori sessanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il vice commissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi maturati. (3)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 11, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente sostituito dall’art. 7, comma 5, lett. a), Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80.

(2) Comma inserito dall’art. 5, comma 11, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(3) Comma sostituito dall’art. 7, comma 5, lett. b), Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80; successivamente modificato dall’art. 5, comma 2, Ordinanza PCM 7 settembre 2021, n. 118.

(4) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, Ordinanza PCM 7 settembre 2021, n. 118.

 

Art. 14 (1)

Erogazione del contributo

 

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati al comma 2, dell'art. 1 dell'ordinanza del 10 ottobre 2020, n. 108, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario.

2. Il direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell'erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

b) l'esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell'esecuzione;

c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l'erogazione;

d) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019.

3. Il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l'erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4:

1) con riferimento all'importo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori e ai quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro quindici giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo comma 4;

2) con riferimento all'importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l'asseverazione di cui al comma 2, nonché la documentazione di cui al successivo comma 7, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori.

Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte del direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione all'ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

4. Fatto salvo il rispetto dell'ordinanza 78 del 2 agosto 2019, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

c) fino al 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

d) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.

e) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

5. I termini di cui alle precedenti lettere sono sospesi, per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, non già in possesso della pubblica amministrazione, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020.

6. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere d ed e) del precedente comma 4, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;

b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti;

c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori; inoltre dove previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere trasmesso il DURC congruità;

d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, da documentarsi a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

f) l'avvenuta richiesta con esito positivo da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019. (2)

6. Il beneficiario può inoltre richiedere dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, di un importo non superiore all'80%, della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte (SAL 0).

L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste. Il beneficiario può chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture e di documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geognostiche e/o prove d i laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto - legge n. 189 del 2016.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In tale ipotesi il richiedente, inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

Dopo la erogazione del contributo a saldo, il Vice Commissario, provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.

Alla compensazione dell'anticipo percepito ai sensi del presente comma si procede in occasione dell'erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera c) del comma 4 nella misura percentuale del 10%; la restante quota del 20% è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera d) del medesimo comma 4.

7. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dal deposito nella piattaforma degli stati di avanzamento economico di cui al comma 2, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'autorizzazione all'erogazione del contributo ad ogni stato di avanzamento previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).

8. L'Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari, che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa edile, lasciando sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il rispetto dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

9. Gli Uffici speciali entro trenta giorni dal deposito nella piattaforma informatica del quadro economico a consuntivo di cui al comma 2, autorizzano l'erogazione a saldo del contributo.

10. Ai fini dell'autorizzazione gli Uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrovoci di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

11. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento.

12. Il contributo è liquidato dagli istituti di credito aderenti alla convenzione «Plafond Sisma Centro Italia» sottoscritta tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come modificate nell'Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021.

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(1) Articolo modificato dall’art. 5, comma 12, lett. a), b), c), Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente modificato dall’art. 5, comma 5, lett. a), Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 76; successivamente modificato dall’art. 7, comma 6, lett. a) e b), Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80; successivamente sostituito dall’art. 2, comma 1, Ordinanza PCM 7 settembre 2021, n. 118.

(2) Lettera soppressa dall’art. 13, comma 2, lett. a), Ordinanza PCM 31 dicembre 2021, n. 123.

 

Art. 15

Aggregati edilizi

 

1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla tabella 6 dell'allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'art. 2704 del codice civile. (1)

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell'aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.

3. All'intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell'aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50%di quella complessiva dell'aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1. (2)

4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1. (3)

5. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'art. 12, comma 4-bis, lettera a). (6)

5-bis. All'intervento unitario di cui al comma 5 può procedersi anche in presenza di due edifici danneggiati strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi, senza l'applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo di cui al presente articolo. In tali ipotesi, non si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 9 del decreto-legge. (5)

6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'art. 9 e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Il contributo è determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato. (4)

7. Sono esclusi dall'applicazione delle maggiorazioni e degli incrementi previsti dal presente articolo gli aggregati edilizi per i quali non sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari. (7)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 12, lett. a), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 12, lett. b), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 12, lett. c), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(4) Comma modificato dall’art. 1, comma 12, lett. d), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. l), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

(5) Comma inserito dall’art. 5, comma 13, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. c), Ordinanza PCM 20 marzo 2020, n. 95; successivamente soppresso dall’art. 3, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

(6) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. k), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

(7) Comma sostituitodall’art. 7, comma 7, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80.

 

Art. 15-bis (1)

Disciplina di ulteriori interventi unitari

 

1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15, in presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, può sempre procedersi ad intervento unitario di miglioramento o di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 15, l'intervento unitario è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) la maggioranza degli edifici che compongono l'aggregato, che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie totale dello stesso, deve essere in possesso di un livello operativo superiore o uguale a L1;

b) nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione ovvero di ricostruzione di edifici già demoliti o crollati, tutti gli edifici che compongono l'aggregato dovevano contenere almeno una unità immobiliare utilizzabile, alla data del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nei casi di edifici a destinazione produttiva, almeno una unità immobiliare sede di attività economica attiva alla medesima data.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo per i quali sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di cui all'art. 15, comma 1, ridotti al 50 per cento.

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(1) Articolo inseritodall’art. 7, comma 8, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80; successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

Art. 15-ter (1)

Ulteriori semplificazioni nell'ambito degli interventi unitari

 

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 15 e 15-bis, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda tre o più edifici danneggiati, con livello operativo superiore o uguale ad L0, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi, previa costituzione di un consorzio con le modalità di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui agli articoli 15 e 15-bis.

3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'art. 8, comma 1, della presente ordinanza.

4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 15, comma 5.

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(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

Art. 15-quater (1)

Interventi unitari su due edifici

 

1. Sono ammessi, in presenza della volontà dei soggetti legittimati, interventi unitari che comprendono due edifici danneggiati, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi. L'intervento deve garantire per entrambi gli edifici il medesimo livello di sicurezza all'azione sismica, senza le maggiorazioni e gli incrementi previsti dal comma 1 dell'art. 15 e dal comma 3 dell'art. 15-bis. Nel caso in cui almeno uno degli edifici abbia livello operativo uguale o superiore a L1, l'intervento edilizio può prevedere la demolizione e ricostruzione.

Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici. In tali casi, in alternativa alla costituzione del consorzio di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese in assemblea con deliberazione unanime dei proprietari ovvero, in presenza di più soggetti legittimati, da coloro che rappresentano la volontà dei condomini.

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(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 2), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

Art. 15-quinquies (1)

Ulteriori forme associative

 

1. Ferme restando la modalità di calcolo del contributo concedibile, come disciplinata dalle vigenti ordinanze commissariali, nonché la procedura di formazione dei consorzi disciplinata dagli articoli 15, 15-bis e 16, è sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un'intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei proprietari degli edifici singoli, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici.

2. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 è assicurata mediante la costituzione di una commissione composta dai presidenti dei singoli consorzi e, eventualmente, dai proprietari degli edifici singoli, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad esse connessa, nonché alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.

3. La commissione nomina, al proprio interno, il coordinatore dei consorzi. La commissione è convocata dal coordinatore. Si applica alla commissione la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

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(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

Art. 16 (1)

Aggregati nei centri storici

 

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i comuni possono individuare con deliberazione del consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello stesso decreto-legge.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:

a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unità minime di intervento (UMI) composte da almeno tre edifici.

4. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge, garantendo l'unitarietà dell'intervento sugli edifici di cui è composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15, nonché, per i casi ivi previsti, dell'art. 15-bis.

5. I comuni, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, ne informano gli uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, calcolata come previsto nello stesso art. 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'art. 15, comma 1.

6. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonché della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge.

7. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, è disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dagli articoli 15 e 15-bis.

8. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI.

La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa, redatta dal coordinatore di cui al comma 6, riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.

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(1) Articolo modificato dall’art. 1, comma 13, lett. a) e b), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente modificato dall’art. 5, comma 14, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 24 aprile 2018, n. 53; successivamente modificato dall’art. 7, comma 9, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80; successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

Art. 17

Edilizia in zone rurali

 

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui all'art. 5, commi 12 e 13.

2. Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Il contributo è determinato con le modalità di cui all'art. 5, comma 13.

3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all'attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. In tal caso il contributo è determinato con le modalità di cui all'art. 5, comma 13.

4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato dell'8%. Nel caso la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico è incrementato del 15%.

 

Art. 18

Ruderi ed edifici collabenti

 

1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma. (1)

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge.

3. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, allorquando l'istante attesti, sulla base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica.

4. L'utilizzabilità degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge e di ogni altro documento reperibile l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili. (3)

6. Negli ambiti definiti dall'art. 16, comma 2, sono ammissibili a contributo, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero aggregato e il ripristino delle finiture esterne, gli edifici presenti all'interno dell'aggregato, di superficie complessiva inferiore al 50 per cento di quella dell'aggregato che:

a) hanno le caratteristiche di cui al comma 1;

b) alla data del sisma non contenevano unità immobiliari utilizzabili;

c) se a destinazione produttiva, non contengono unità immobiliari all'interno delle quali veniva esercitata una attività economica;

d) sono pertinenze esterne di edifici agibili non presenti nell'aggregato;

e) ogni altra fattispecie per la quale l'edificio, ai sensi delle vigenti ordinanze, non sia ammissibile a contributo. (4)

6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il contributo è determinato sul minore importo tra il costo parametrico ponderale calcolato escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al presente articolo è previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60 per cento del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento. (5)

7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di euro 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 14, lett. b), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), Ordinanza PCM 20 marzo 2020, n. 95.

(3) Comma sostituito dall’art. 5, comma 15, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(4) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

(5) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. e), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

Art. 19

Modifica del numero di unità immobiliari.

 

1. Il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo.

2. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base delle mutate esigenze familiari, l'incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d'uso preesistente. L'Ufficio speciale, all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo comparando il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma con il costo dell'intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione. (1)

3. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, per la determinazione del contributo viene comparato il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto con il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.

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(1) Comma modificato dall’art. 5, comma 16, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

 

Art. 20 (2)

Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici

 

1. Gli edifici ubicati nei Comuni di cui all'art. 13 del decreto-legge, già danneggiati dall'evento sismico del 2009 e che hanno subito ulteriori danni dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, sono ammessi a contributo con le modalità stabilite nei commi successivi.

2. Qualora, alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge, era già intervenuta la concessione e la parziale erogazione del contributo ed i lavori erano ancora in corso di esecuzione, è ammesso a contributo esclusivamente l'intervento aggiuntivo che si renda necessario per la riparazione degli ulteriori danni subiti, semprechè si tratti di danni diversi da quelli riparabili con i contributi ancora non erogati.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il costo ammissibile a contributo è determinato confrontando i seguenti dati:

a) costo dei lavori aggiuntivi, non finanziati e necessari per completare gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione indicati nei progetti originari, assicurando il conseguimento dei livelli di resistenza previsti dalla normativa applicabile agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo;

b) costo convenzionale determinato applicando al costo parametrico relativo al livello operativo L2 di cui alla Tabella 6 dell'Allegato n. 1 la percentuale determinata sulla base del rapporto tra il costo dei lavori finanziati e quello dei lavori necessari, ma ancora da finanziare.

4. Con riguardo agli edifici, per i quali, alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge, non era ancora intervenuta la concessione del contributo ovvero non erano iniziati i lavori di miglioramento sismico o di ricostruzione, le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l'entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dalla presente ordinanza, fatte salve la verifica dei danni riferibili agli eventi sismici di cui al primo comma e la conseguente riduzione del contributo ammissibile ai sensi della presente ordinanza.

5. La presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente ordinanza.

6. Esclusivamente, con riguardo agli interventi di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge e quelle previste nella presente ordinanza con riguardo alle modalità di selezione dell'impresa affidataria dei lavori.

7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4 del decreto-legge. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 15, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28.

(2) Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, Ordinanza PCM 29 marzo 2018, n. 51, così come modificato dall’art. 7, comma 1, Ordinanza PCM 24 aprile 2018, n. 55.

 

Art. 21

Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata

 

1. Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati:

a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

b) per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 del decreto-legge.

3. Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede:

a) con le procedure previste dalla presente ordinanza, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio;

b) secondo le procedure previste dal decreto-legge per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio.

4. In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti Comuni che di proprietà esclusiva dell'edificio, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente ordinanza.

5. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016. (2)

6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 12, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite, per la parte privata, nella presente ordinanza.

Entro i medesimi termini, segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico necessario per completare gli interventi.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 5, comma 17, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46.

(2) Comma modificato dall’art. 7, comma 10, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80.

 

Art. 22 (1)

Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici

 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:

a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);

b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);

c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;

d. Aree instabili individuate dagli studi di microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismo indotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismo indotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata della documentazione tecnica individuata con successivo provvedimento del Commissario straordinario.

3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico devono essere presentate all'ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. Ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza 109 del 21 novembre 2020, l'Ufficio speciale per la ricostruzione effettua una valutazione costi-benefici al fine di individuare la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.

5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili ai casi descritti al precedente comma 4, sono ammissibili, ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l'intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato. L'utilizzo dell'immobile è interdetto sino al collaudo dei medesimi interventi, a cui è subordinata l'agibilità dell'edificio. Il termine per l'affidamento dell'incarico per la progettazione degli interventi, previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 109/2020, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al I Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici è fissato, in via definitiva e perentoria, alla data 30 settembre 2021. Decorso inutilmente tale termine, l'USR competente si sostituisce al soggetto inadempiente, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 109/2020, provvedendo con urgenza alle misure di attuazione. Ricorrendo l'urgenza e la necessità di attuare procedure speditive, per la redazione dei progetti sono assegnati novanta giorni dall'affidamento. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell'area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi enon suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.

6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 5, nonché, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonché l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell'area è determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. (3)

7. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui al comma 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di distretto competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.

8. Nel caso di acquisto dell'area di superficie equivalente di cui al comma 7 il richiedente deve allegare alla domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'art. 48, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, nonché l'atto d'obbligo alla cessione gratuita a favore del comune, in data antecedente all'erogazione della rata a saldo del contributo dell'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione. Al contributo determinato ai sensi del precedente comma 7 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell'area al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non puocomunque essere superiore al 5% del costo convenzionale.

9. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. (2)

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(1) Articolo modificato dall’art. 1, comma 16, lett. a) e b), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente sostituito dall’art. 5, comma 18, Ordinanza PCM 10 gennaio 2018, n. 46; successivamente modificato dall’art. 10, comma 1, lett. m), n) e o), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62; successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1, Ordinanza PCM 24 gennaio 2020, n. 85; successivamente modificato dall’art. 14, comma 2, lett. c), d), e)i), e)ii), e)iii) e f) Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111; successivamente sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 8 settembre 2021, n. 119.

(2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 31 dicembre 2021, n. 123.

(3) Comma sostituito dall’art. 9, comma 1, lett.a), Ordinanza PCM 28 aprile 2022, n. 126.

 

Art. 22-bis (1)

Acquisto di edificio equivalente

 

1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, dell'art. 22 il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.

2. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 1 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell'attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.

3. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

4. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 3 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.

5. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosciuta la facoltà, in alternativa alla delocalizzazione dell'intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all'ipotesi di acquisto di altro edificio di cui al comma 1, di procedere, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, all'acquisto di abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 22 in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.

6. Il contributo concedibile per ogni singola unità immobiliare è pari al minore tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, di superficie non superiore a quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unità immobiliare, del costo parametrico dell'intero edificio calcolato ai sensi del comma 3.

7. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.

8. Nel caso di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati, non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.

9. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, attestante che l'edificio è agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, che è stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, nonché la congruità del prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza sulla base del valore di mercato;

b) attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato l'edificio da acquistare;

c) certificato energetico (APE);

d) contratto preliminare di compravendita dell'edificio di cui al comma 2 registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'art. 48, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016;

e) nel caso di cui al comma 5 il verbale dell'assemblea di condominio dal quale risulti la deliberazione unanime all'acquisto dell'abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari.

f) qualora ricorra la polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;

g) atto d'obbligo a favore del comune territorialmente competente alla cessione gratuita, in data antecedente all'erogazione del contributo dell'area di cui al comma 8.

10. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo, trasmette all'ufficio speciale l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

11. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. (2)

12. Il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:

a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 9, dell'art. 22 e commi 9 e 10 del presente articolo, ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese;

b) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.

Il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

13. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati.

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(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), Ordinanza PCM 8 settembre 2021, n. 119.

(2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 2, lett. a), Ordinanza PCM 31 dicembre 2021, n. 123.

 

Art. 23

Contratti d'appalto

 

1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, selezionata con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b), i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza.

2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, del decreto-legge. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 31 del decreto-legge.

3. Nel caso di cui all'art. 31, comma 6, del decreto-legge, la volontà dell'impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite del 50 per cento e comunque nei termini stabiliti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici del costo ammissibile a contributo e l'autorizzazione del committente devono risultare espressamente dal contratto d'appalto. Quest'ultimo deve contenere l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché l'importo dei lavori affidati. (1)

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il sub-appalto non può essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

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(1) Comma modificato dall’art. 14, comma 2, lett. g), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111; successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, Ordinanza PCM 7 settembre 2021, n. 118.

 

Art. 24

Controlli

 

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge, le procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, da parte dei Vice Commissari, nonché le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, saranno disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi del comma 6 del medesimo art. 12.

2. La stessa ordinanza stabilirà le modalità di esercizio dei controlli degli Uffici speciali sui progetti presentati e sugli interventi in corso di esecuzione, compreso il controllo sulle strutture previsto dalle normative per le zone sismiche.

 

Art. 25

Cumulabilità dei contributi

 

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell'agibilità dell'immobile originario. Ai fini del presente articolo, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 26

Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

 

1. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente ordinanza gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 7. (1)

2. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.

3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:

a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente art. 11 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;

b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;

c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.

4. In ogni caso, il Vice Commissario può sospendere la concessione dei contributi qualora l'impresa appaltatrice non rispetti l'obbligo di cui all'art. 23, comma 4, di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.

5. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

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(1) Comma modificato dall’art. 10, comma 1, lett. p), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62.

 

Art. 27

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

 

Art. 28

Efficacia

 

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

 

Allegato 1 (1)

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito dall’art. 1, comma 17, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente modificato dall’art. 10, comma 1, lett. q), r) e s), Ordinanza PCM 3 agosto 2018, n. 62; successivamente modificato dall’art. 7, commi 11 e 12, Ordinanza PCM 2 agosto 2019, n. 80; successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), Ordinanza PCM 20 marzo 2020, n. 95; successivamente modificato dall’art. 14, comma 2, lett. h), Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111; successivamente modificato dall’art. 8, comma 2, Ordinanza PCM 7 settembre 2021, n. 118; successivamente modificato dall’art. 8, comma 2, Ordinanza PCM 7 settembre 2021, n. 118 come sostituto dall’art. 5, comma 1, lett. c), Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 121; successivamente modificato dall’art. 9, comma 1, lett.b), lett. c), Ordinanza PCM 28 aprile 2022, n. 126.

 

 

Allegato 2 (1)

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito ai sensi dell’art. 1, comma 18, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 28; successivamente modificato dall’art. 14, comma 5, Ordinanza PCM 23 dicembre 2020, n. 111.

 

 

Allegato A

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 aprile 2017, n. 89.