Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 aprile 2017, n. 76099

Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18

 

Dispone:

 

1. Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18

1.1 È approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con le relative istruzioni. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016.

1.2 Il modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 approvata con decisione della Commissione europea C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016. Il nuovo modello è utilizzato anche per le rinunce e le rettifiche di precedenti comunicazioni già presentate utilizzando il precedente modello.

1.3 Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta è composto dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta e del referente da contattare, la rinuncia al credito richiesto o la rettifica di una precedente comunicazione, gli impegni assunti con la sottoscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.

 

2. Reperibilità del modello

2.1 Il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

 

3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione

3.1 La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello è effettuata utilizzando il software denominato "CIM17", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 27 aprile 2017.

3.2 Restano fermi i termini e le modalità di presentazione della comunicazione come definiti al punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016.

 

Motivazioni

L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014.

Il comma 103 del citato art. 1 prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia medesima.

In attuazione delle citate disposizioni, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello di comunicazione e sono state definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta.

L’art. 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo tra l’altro:

- l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE;

- l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

- il calcolo del credito d’imposta sulla base dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti;

- l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;

- la cumulabilità del credito d’imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

Tali modiche hanno reso necessaria la revisione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, delle relative istruzioni e del software di compilazione e trasmissione della comunicazione.

Con il presente provvedimento è, pertanto, approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, che sostituisce il precedente modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243 "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno";

Legge 27 febbraio 2017, n. 18 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno";

Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia approvata con decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014;

Decisione della Commissione europea C (2016) 5938 del 23 settembre 2016.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Modello (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Modello sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 29 dicembre 2017, n. 306414, a decorrere dall’11 gennaio 2018; successivamente sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 9 agosto 2019, n. 670294, a decorrere dal 25 settembre 2019; successivamente sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 9 marzo 2021, n. 65238, a decorrere dal 31 marzo 2021; successivamente sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 27 ottobre 2021, n. 291090, a decorrere dal 28 ottobre 2021; successivamente sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 6 aprile 2022, n. 107620, a decorrere dal 7 giugno 2022; successivamente sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 6 giugno 2022, n. 193276, a decorrere dal 7 giugno 2022; successivamente sostituito dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 30 giugno 2022, n. 253453, a decorrere dal 14 luglio 2022.

 

 

Istruzioni (1)

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Istruzioni sostituite dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 29 dicembre 2017, n. 306414, a decorrere dall’11 gennaio 2018; successivamente sostituite dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 9 agosto 2019, n. 670294, a decorrere dal 25 settembre 2019; successivamente sostituite dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 9 marzo 2021, n. 65238, a decorrere dal 31 marzo 2021; successivamente sostituite dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 27 ottobre 2021, n. 291090, a decorrere dal 28 ottobre 2021; successivamente sostituite dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 6 aprile 2022, n. 107620, a decorrere dal 7 giugno 2022; successivamente sostituite dal Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 6 giugno 2022, n. 193276, a decorrere dal 7 giugno 2022.

 

 

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Provvedimento pubblicato il 14 aprile 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.