Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2016, n. 17743

Tributi - IRAP - Rimborso - Medico convenzionato SSN - Impiego di lavoratore dipendente con mansioni di segreteria e compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale di esigua entità

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di D. D. P. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 396/51/2015, depositata in data 16/01/2015, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Sevizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2005 al 2009 - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, dall’esame delle dichiarazioni dei redditi e dei quadri RE alle stesse allegati, emergevano essenzialmente spese per lavoro dipendente, di valore "compatibile con la prestazione lavorativa di una segretaria o di persona addetta a ricevere clienti", e, solo per tre annualità, compensi corrisposti a terzi, direttamente afferenti l’attività professionale, per importi esigui (massimo di € 2.376,00), elementi tutti insufficienti a radicare il requisito dell’autonomia organizzativa, costituente presupposto dell’IRAP.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

In diritto

 

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe spiegato le ragioni per le quali i compensi "corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria e quelli corrisposti a terzi" fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive". Secondo la Corte "lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - "eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore", il cui apporto, "mediato a generico", all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo, oltre che su una generica censura di non esiguità delle spese per compensi a terzi, proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’é luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art.13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all'Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.