Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 14 maggio 2018 n. 1447

Fondo per la Crescita Sostenibile - Interventi per programmi di ricerca e sviluppo. Disciplina dei progetti di ricerca e sviluppo per i quali intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti

 

1. Definizioni

 

1.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) FCS: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) FRI: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito dall’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) decreto 8 marzo 2013: il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del FCS;

d) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

e) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

f) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

g) Soggetto gestore: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle proposte progettuali, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dai decreti ministeriali di attuazione degli interventi per ricerca e sviluppo del FCS di competenza della DGIAI;

h) decreti ministeriali: i decreti del Ministro dello sviluppo economico di attuazione dell’articolo 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013, per gli interventi agevolativi per ricerca e sviluppo di competenza della DGIAI e, in particolare:

1. D.M. 20/06/2013 e s.m.i. (Horizon 2020 FCS);

2. D.M. 15/10/2014 e s.m.i. (Grandi progetti - Agenda digitale FCS);

3. D.M. 15/10/2014 e s.m.i. (Grandi progetti - Industria sostenibile FCS);

4. D.M. 01/04/2015 e s.m.i. (Accordi di programma per la ricerca)

5. D.M. 24/07/2015 e s.m.i. (Grandi progetti - Agenda digitale e Industria sostenibile FRI);

6. D.M. 01/06/2016 e s.m.i. (Horizon 2020 PON IC 2014-2020);

7. D.M. 01/06/2016 e s.m.i. (Grandi progetti - Agenda digitale e Industria sostenibile PON IC 2014-2020);

8. D.M. 24/05/2017 e s.m.i. (Accordi per l’innovazione);

i) Regolamento di esenzione: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17

giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

j) Banca finanziatrice: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", aderente alle convenzioni stipulate in relazione agli interventi disciplinati dalla presente circolare che sono agevolati, per la componente di finanziamento agevolato, a valere sulle risorse del FRI;

k) contratto di rete: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

l) CUP: Codice Unico di Progetto previsto dall’articolo 11 della legge n.3/2003 m) rating di legalità: il rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27", attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

2. Premesse di carattere generale

 

2.1. La presente circolare disciplina i casi di progetti di ricerca e sviluppo per i quali, successivamente alla domanda o alla concessione dei benefici di cui agli interventi agevolativi regolati dai decreti ministeriali di cui al precedente punto 1 e prima della conclusione del progetto agevolato, intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti di un progetto congiunto.

 

2.2. Come previsto dai decreti ministeriali, al verificarsi delle suddette variazioni, il Soggetto istante o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al Soggetto gestore che procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l’eventuale erogazione delle agevolazioni.

 

2.3. In particolare, poi, per gli interventi agevolativi che utilizzano le risorse del FRI, di cui agli specifici decreti ministeriali, le suddette eventuali variazioni vengono sottoposte dal Soggetto gestore, prima che al Ministero, anche alla valutazione della Banca finanziatrice ai fini della conferma o meno del merito di credito.

 

2.4. Con note DGIAI n. 50330 del 13 luglio 2015 e n. 83681 del 13 settembre 2016 sono state già fornite indicazioni in merito alla tematica in oggetto. La presente circolare, al fine di conferire maggiore organicità alla materia, riassume, integra e parzialmente modifica il contenuto di tali disposizioni che, pertanto, sono integralmente sostituite dalla presente.

 

2.5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare, si rinvia a quanto disposto dalla normativa di attuazione di ciascun intervento agevolativo interessato.

 

3. Variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportano la variazione della titolarità del progetto da agevolare o agevolato.

 

3.1 In caso di operazione straordinaria dell’assetto aziendale intervenuta prima del decreto di concessione provvisoria del Ministero, il Soggetto gestore svolge le previste verifiche istruttorie secondo i criteri e le modalità stabilite dai decreti ministeriali, se del caso aggiornando quelle eventualmente già completate, nei confronti del soggetto subentrato nell’attività con riferimento alla data di efficacia giuridica della stessa operazione societaria ovvero, qualora il soggetto subentrato sia già uno dei coproponenti, con riferimento alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. In particolare, il Soggetto gestore effettua la rideterminazione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione istruttoria, verifica se la nuova posizione occupata dal progetto nell’eventuale graduatoria sia utile o meno per la concessione delle agevolazioni in base alle risorse finanziarie disponibili e procede con la trasmissione dell’istruttoria o con l’aggiornamento della stessa al Ministero per le conseguenti determinazioni. In caso di istruttoria già completata e trasmessa al Ministero, il Soggetto gestore, nelle more delle suddette verifiche, provvede, immediatamente dopo aver preso conoscenza dell’operazione, a richiedere al Ministero stesso la sospensione dell’iter concessorio.

 

3.2 In caso di operazione intervenuta dopo il decreto di concessione provvisoria del Ministero e prima della conclusione del progetto agevolato, il Soggetto gestore svolge un’attività istruttoria sull’operazione medesima volta a verificare, in capo al soggetto subentrato nell’attività, alla data di efficacia giuridica dell’operazione societaria, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste

dalla normativa per i soggetti proponenti, nonché a valutarne le caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie. Nelle more della conclusione di tale attività istruttoria e dell’eventuale assenso ministeriale, le attività di erogazione delle agevolazioni restano cautelativamente sospese anche, in caso di progetto congiunto, nei confronti degli altri co-proponenti.

 

3.3 In riferimento alle condizioni di ammissibilità di cui al punto 3.2, il Soggetto gestore accerta la capacità, da parte del soggetto subentrato nell’attività, di rimborsare il finanziamento agevolato di competenza attraverso gli ultimi due bilanci approvati alla data di efficacia giuridica dell’operazione societaria, ovvero, attraverso i dati del solo primo bilancio approvato che recepisce l’operazione societaria, ovvero, in assenza anche di tale possibilità, accerta che lo stesso soggetto subentrato presenti un’idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto. Per i progetti agevolati a valere sulle risorse del FRI, di cui al decreto ministeriale 24.7.2015 e s.m.i., il Soggetto gestore acquisisce, da parte della Banca finanziatrice, in sostituzione della suddetta verifica, una nuova valutazione del merito di credito nei confronti del soggetto subentrato nell’attività. In ogni caso, fino al completamento, con esito positivo, di tali accertamenti e dell’assenso ministeriale al subentro, l’erogazione delle agevolazioni nei confronti di tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni rimane sospesa. Qualora gli accertamenti istruttori si concludano con esito negativo, il Ministero ne dà specifica comunicazione agli interessati ai sensi di legge.

 

3.4 Qualora, per le verifiche relative alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato di cui al punto precedente, siano utilizzati bilanci di impresa distinta dall’impresa beneficiaria in conformità alla normativa, il relativo decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa, a titolo di assunzione in solido delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima.

 

3.5 In riferimento alle valutazioni delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie di cui al punto 3.2, l’attività istruttoria è volta, tra l’altro, a confermare, in capo al soggetto subentrato nell’attività, la capacità tecnico-organizzativa e, cioè, la capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del soggetto stesso rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, e la qualità delle collaborazioni attivate e/o da attivare, nonché a confermare la positiva valutazione dell’interesse industriale dell’iniziativa agevolata. Tale attività viene svolta secondo i criteri fissati dai decreti ministeriali e dai correlati decreti direttoriali, ma non prevede la rideterminazione dei relativi punteggi che, pertanto, restano confermati, a tutti gli effetti, nella misura determinata ai fini del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

 

3.6 L’attività istruttoria di cui al punto 3.2 è volta, inoltre, a verificare la dimensione del soggetto subentrato nell’attività, da valutare alla data di efficacia giuridica dell’operazione societaria, ai fini della rideterminazione della misura agevolativa da concedere allo stesso, nonché della verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle maggiorazioni previste dalla normativa per il contributo alla spesa, anche, per i progetti congiunti, nei confronti degli altri co-proponenti. La suddetta rideterminazione opera con riferimento a tutte le spese e i costi del progetto, ancorché sostenuti prima della data di efficacia giuridica dell’operazione societaria, e le eventuali maggiori agevolazioni già erogate possono essere compensate, nel rispetto dei vincoli sulle risorse originariamente assegnate, con il successivo stato d’avanzamento, ovvero immediatamente restituite, pena la revoca delle agevolazioni concesse, previa sospensione del procedimento erogatorio. Resta fermo, in ogni caso, che le agevolazioni concesse non possono essere in alcun modo incrementate.

 

3.7 In ogni caso, in esito alle valutazioni istruttorie di cui ai punti precedenti, il Soggetto gestore può proporre al Ministero di subordinare l’emanazione del nuovo decreto di concessione ad opportune condizioni.

 

3.8 Per le operazioni societarie in argomento, il soggetto subentrato nell’attività deve inviare direttamente o, in caso di progetto congiunto, per il tramite del capofila, via PEC al Soggetto gestore la seguente documentazione:

- la richiesta di subentro nella titolarità delle agevolazioni, con l’assunzione dei relativi obblighi ed impegni nella conduzione del progetto agevolato per il conseguimento degli obiettivi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni medesime;

- gli atti dell’operazione societaria, nei quali devono essere esplicitati gli estremi di identificazione del progetto agevolato (titolo e/o CUP e/o n. progetto e/o n. e data del decreto di concessione, ecc.);

- un aggiornamento del piano di sviluppo recante tutti gli elementi informativi utili alla valutazione di cui ai punti precedenti.

 

3.9 Nel caso di scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, l’oggetto della scissione/conferimento/cessione deve essere di per sé almeno un insieme di risorse umane, di beni strumentali e di eventuali rapporti di consulenza in essere, già organicamente finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, autonomamente idoneo a consentire la continuazione del progetto stesso. In assenza di tali requisiti, l’operazione non può essere considerata ammissibile.

 

3.10 Nel caso di scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, oltre al relativo atto, che deve riportare quanto già indicato al punto 3.8, deve essere fornita una specifica dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario originario (società cedente ovvero oggetto della scissione). Il soggetto subentrato deve provvedere a produrre formale conferma della garanzia eventualmente prestata nell’interesse del soggetto originario a fronte dell’erogazione a titolo di anticipazione dell’agevolazione, ferma restando, invece, la validità a tal fine dell’eventuale versamento già effettuato, da parte del soggetto beneficiario originario, allo strumento di garanzia, istituito con il decreto direttoriale 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2015, n. 225.

 

4. Rinuncia di uno o più degli originari proponenti di un progetto congiunto

 

4.1 Le variazioni riguardanti la rinuncia o l’impossibilità di uno o più soggetti beneficiari di partecipare alla realizzazione di un progetto congiunto, devono essere tempestivamente comunicate dall’interessato per il tramite del soggetto capofila al Soggetto gestore e, per conoscenza, agli altri soggetti co-proponenti.

 

4.2 In tali casi, pena la decadenza della domanda di agevolazioni o la revoca delle agevolazioni concesse (a seconda che, alla data della comunicazione di cui al punto 4.1, non sia o sia stato già emanato il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni) i restanti proponenti sono tenuti a comunicare, sempre per il tramite del soggetto capofila, il proprio interesse al proseguimento del progetto, garantendo l’integrale realizzazione del medesimo, il perseguimento dei medesimi obiettivi e l’adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti dalla normativa di riferimento, facendosi carico delle attività e dei relativi costi previsti a carico del rinunciatario e presentando al contempo una proposta di nuova articolazione e/o suddivisione delle attività e dei relativi costi, da sottoporre alla valutazione del Soggetto gestore. Il soggetto capofila si fa carico di raccogliere le suddette comunicazioni e di trasmetterle unitariamente al Soggetto gestore. Non è consentito il subentro di un soggetto terzo, non compreso tra i proponenti originari della domanda di agevolazione. Qualora il rinunciatario sia il capofila, i restanti co-proponenti provvedono preventivamente a definire un nuovo contratto di collaborazione e ad individuare il nuovo capofila, che provvede, quindi, ai suddetti adempimenti.

 

4.3 Qualora la rinuncia intervenga prima del decreto di concessione provvisoria del Ministero, si procede come indicato al precedente punto 3.1 e le verifiche possono concludersi solo dopo che sia formalmente definito il nuovo assetto progettuale a seguito del/i subentro/i. La data di riferimento da assumersi per le necessarie verifiche è quella della richiesta di subentro di cui al precedente punto 4.2, ovvero, qualora il soggetto subentrato sia già uno dei coproponenti, con riferimento alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

 

4.4 Qualora la richiesta di subentro intervenga dopo il decreto di concessione provvisoria del Ministero e prima della conclusione del progetto agevolato, si procede alla revoca delle agevolazioni concesse al soggetto rinunciatario e quest’ultimo è tenuto alla restituzione delle agevolazioni eventualmente erogate, maggiorate dei previsti interessi. Tale restituzione deve avvenire entro e non oltre i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di revoca, pena l’interruzione dell’eventuale procedimento di modifica del decreto di concessione delle agevolazioni conseguente al subentro e la revoca totale delle agevolazioni concesse a fronte dell’intero progetto anche nei confronti di tutti gli altri soggetti beneficiari.

 

4.5 Le agevolazioni in favore del soggetto subentrato sono in ogni caso commisurate ai soli costi e alle spese agevolabili dallo stesso sostenuti; non sono, pertanto, considerati agevolabili eventuali costi e spese sostenuti dal soggetto rinunciatario. Rimane comunque in capo al soggetto subentrato l’obbligo di documentare, secondo le modalità fissate dai decreti ministeriali e dai relativi decreti direttoriali, tutte le attività del progetto agevolato, ivi comprese quelle eventualmente già svolte dal soggetto rinunciatario e non già documentate dallo stesso, e di comprovare il trasferimento della proprietà degli eventuali risultati ottenuti dal medesimo soggetto rinunciatario ed utili per il proseguimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Qualora il soggetto subentrato non provveda in tutto o in parte, ai suddetti obblighi, tanto da non consentire al Soggetto gestore di condurre le necessarie verifiche sulle attività sviluppate nonché sugli obiettivi raggiunti, si provvede, a seconda dei casi, alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse. Tra le spese a fronte delle quali il soggetto subentrato può richiedere le agevolazioni, sono ricomprese quelle dallo stesso sostenute per l’eventuale acquisizione dal soggetto rinunciatario delle attività del progetto già svolte da quest’ultimo. In tal caso, tali spese, che vengono classificate come "Acquisizione servizi di consulenza", devono essere documentate dal soggetto subentrato, separatamente per le attività di ricerca e di sviluppo, secondo i medesimi criteri e modalità previsti dalla normativa per la rendicontazione delle spese relative a consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata, esibendo, pertanto, anche la documentazione contabile delle spese sostenute dal rinunciatario.

 

4.6 Il Soggetto gestore procede alle valutazioni di competenza in base agli obblighi di cui al punto 4.4 e secondo i medesimi criteri prescritti in caso di subentro nell’attività ed indicati ai precedenti punti da 3.1 a 3.9 e, tra queste, a quelle inerenti la verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle maggiorazioni del contributo alla spesa. In ogni caso la data di riferimento da assumersi per le necessarie verifiche è quella della richiesta di subentro di cui al precedente punto 4.2. In particolare, qualora la richiesta di subentro intervenga prima del decreto di concessione delle agevolazioni, il Soggetto gestore effettua la rideterminazione dei punteggi, verifica se la nuova posizione occupata dal progetto nell’eventuale graduatoria sia utile o meno per la concessione delle agevolazioni in base alle risorse finanziarie disponibili e procede con la trasmissione dell’istruttoria o con l’aggiornamento della stessa al Ministero per le conseguenti determinazioni. Nel caso di richiesta di subentro successiva al decreto di concessione, fino al completamento, con esito positivo, del supplemento istruttorio e dell’assenso ministeriale al subentro, l’erogazione delle agevolazioni nei confronti di tutti i soggetti beneficiari del progetto rimane sospesa. Qualora gli accertamenti istruttori si concludano con esito negativo, il Ministero ne dà specifica comunicazione agli interessati ai sensi di legge.