Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AGRIGENTO - Sentenza 07 febbraio 2018, n. 191

Riscossione - Cartelle esattoriali - Notifica - Sottoscrizione - Non necessaria

(...) impugna intimazione di Pagamento n. 296 2016 9000437389000 notificata in data 4.7.2016 per complessivi 9.099,94 oltre accessori conseguenziale e riferita a n. 9 cartelle di pagamento notificate in date pregresse.

La parte ricorrente eccepisce l'irregolare notifica dell'intimazione di pagamento, la mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche, la mancata sottoscrizione del ruolo e l’assenza del potere dirigenziale di chi ha sottoscritto gli atti prodromici.

Con propria a memoria depositata il 19.10.2017 Riscossione Sicilia spa rileva la valenza del termine decennale di prescrizione, non maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e chiede l'inammissibilità del ricorso per effetto della mancata impugnazione delle cartella prodromiche. Produce documentazione.

 

Motivi della decisione

 

Ciò premesso si osserva. Il ricorso è parzialmente fondato.

In primo luogo si rileva il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, estranea alla controversia circoscritta, ai sensi dell'art. 19, 3° comma del dlgs 546/92, ai vizi delle cartelle prospettabili in sede di ricorso avverso l'intimazione e di tutti gli altri enti impositori, in quanto l'intimazione è atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione. Non si può risalire ancora più a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dall'Agenzia che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione (v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge 156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica delle cartelle.

Pertanto non possono trovare ingresso le censure riferite alla attività degli enti impositori

Si rileva la regolare notifica della intimazione entrata nella sfera giuridica della parte ricorrente che l'ha impugnata e che risulta allegata al ricorso, sicché sono palesi gli effetti sananti ex art. 156 c.p.c.

Sottoscrizione della cartella di pagamento/intimazione. La pronuncia n. 24234/11 della Suprema Corte afferma, per l'ennesima volta, che non è necessaria, in quanto adempimento non previsto da alcuna norma, la sottoscrizione delle cartelle di pagamento. A tal proposito, è appena il caso di precisare che tanto la Corte Costituzionale quanto la stessa Suprema Corte, in ripetute occasioni, hanno ribadito che né la cartella né gli atti di intimazione devono essere sottoscritti. Più in particolare, nella nota ordinanza n. 117 del 21 aprile 2000 la Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione di costituzionalità dell'art. 25 d.P.R. n. 602/73, nella parte in cui non prevede che gli atti dell’Agente della riscossione siano sottoscritti: "per palese erroneità del presupposto su cui essa si fonda, circa l’essenzialità della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimità Costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento. Costituisce infatti diritto vivente, il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l'atto proviene..." Fra l'altro, che l'argomentazione della Corte costituzionale costituisca diretto vivente emerge dalla notevole produzione giurisprudenziale sul punto: "la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice." (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17/4/1998, n. 3911; nonché ex multis Commiss. Trib. Prov. Treviso, Sez. V, 11/11/2002, n. 113; Commiss. Trib. Prov. Lecce, Sez. VII, 18/5/2002, n. 481; Commiss. Trib. Prov. Macerata, Sez. III, 12/12/2001, n. 158). Più di recente, poi, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire: "con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, in coerenza con l'orientamento espresso da questa Corte, ha affermato che "la cartella esattoriale, prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione della somma da pagare" (Cass. n. 3911 del 1998)." (cfr. Cass. civ. n. 14894 del 5 giugno 2008; nonché Tribunale di Roma, sez. II, sent. del 7 dicembre 2007).

Non può ritenersi ammissibile comunque il disconoscimento della documentazione prodotta dal concessionario invocata nella memoria illustrativa presentata il 21.11.2017, in quanto esso non è rivolto verso uno specifico vizio contenuto all'interno del documento. Il Collegio osserva infatti che, com'è noto e notorio, ai fini del disconoscimento della copia fotostatica ex art. 2719 cc, la copia prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art. 214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio, tale per cui, il documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia che non venga espressamente disconosciuto dalla controparte a norma dell'art. 2719 cc, deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento. Il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicare i propri effetti, deve però essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta; pertanto, si tratta di un’eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso si intende contestare (sentenza - Tribunale di Napoli - 29 Maggio 2012 - n. 6290).

Premesso che le cartelle sono state notificate, alla data della notifica dell'intimazione, avvenuta il 4.7.2016 e in assenza di atti interruttivi della prescrizione, devono ritenersi prescritte tutte le cartelle notificate ante 4.7.2011 per effetto del decorso della prescrizione quinquennale.

Va pertanto confermata la legittimità della cartella n. 291 201100161903750000 perchè notificata in data 31.1.2012 (di € 211,02) mentre vanno annullate tutte le altre notificate in data antecedente al 4.7.2016. Infatti nel sistema tributario italiano, non sussista una norma generale che stabilisca il termine prescrizionale del debito tributario.

Ciò premesso, se da un lato è vero che l'ingiunzione fiscale costituisce atto amministrativo, cumulativo in sé delle caratteristiche proprie del titolo esecutivo e del precetto, dall'altro deve però escludersi che tale atto, in assenza di una pronuncia giurisdizionale, possa acquisire efficacia di "giudicato".

Da ciò consegue, logicamente, l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., il quale dispone che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".

Da questa premessa discende che un atto amministrativo (cartella di pagamento) non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione (da non intendersi per tali quelli di cui all'art. 2953 c.c.. Nè può applicarsi estensivamente l’art. 2946 c.c., in base al quale la prescrizione decennale opera qualora la legge non disponga diversamente in quanto esiste una norma che dispone diversamente (art. 2948 n. 4) c.c. il quale sottopone a prescrizione quinquennale "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

Pertanto le obbligazioni tributarie (a prescindere dalla tipologia d'imposta) hanno fisiologicamente insita la caratteristica della "periodicità" alla quale l'art. 2948 n. 4. Devono essere ricondotte alla prescrizione quinquennale, (conforme CTP Reggio Calabria sentenza 16 aprile 2014)

La presente tesi è avvalorata, a contrario, anche dall'art. 26 del DPR 602/73, il quale impone al concessionario l'obbligo di conservare copia delle cartelle per cinque anni (e non dieci).

Ne consegue che, con riferimento ai ruoli indicati nell’intimazione la notifica è intempestiva perchè ultra quinquennale con riferimento a tutte le cartelle ivi indicate, , mentre con riferimento al ruolo relativo alla cartella n. 291 201100161903750000 (notificata in data 31.1.2012) essa non è prescritta perchè l'intimazione è stata notificata prima del decorso del termine quinquennale.

Manda all'Esattore per la riliquidazione del carico intimato.

Per effetto della soccombenza parziale, si compensano le spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Conferma la cartella esattoriale n. 291201100161903750000. Accoglie nel resto e compensa le spese.