Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 01 agosto 2017, n. 89161/RU

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell’8 giugno 2017 - Modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Si segnala l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L149 del 13 giugno 2017 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell’8 giugno 2017, il quale ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE) (recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Codice doganale dell’Unione) ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data del 14 giugno 2017.

Com’è noto, nel testo del suddetto RE erano stati infatti individuati alcuni refusi ed errori di diversa natura che il legislatore eurounionale ha ritenuto opportuno correggere.

Ad integrazione della circolare 8/D del 19 aprile 2016, si illustrano pertanto le principali rettifiche e modifiche introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 che possono avere rilievo sugli istituti e/o procedimenti doganali già regolati dalla normativa doganale unionale in vigore, invitando comunque codeste Strutture ad una puntuale ed integrale lettura del citato Regolamento (all. n.1) ai fini della relativa applicazione.

Al riguardo, si reputa opportuno premettere che l’articolo 1 elenca le "rettifiche" ad alcune norme del R.E. 2015/2447 al fine di renderle più chiare, mentre l’articolo 2 indica le "modifiche" divenute necessarie a seguito dei mutamenti del quadro giuridico connesso ai procedimenti doganali, intervenuti dopo l’adozione del suddetto Regolamento (UE) 2015/2447.

 

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI, SCAMBIO DI DATI E ARCHIVIAZIONE

Articolo 2 Regolamento di esecuzione (UE) 989/2017: "Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447".

Par. (1): E’ stato opportuno allineare l’articolo 2 del R.E. 2447/2015 all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (R.D.), successivamente modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/341 (R.D.T.), del 17 dicembre 2015, che integra il Codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

 

ORIGINE DELLE MERCI

Articolo 1, Regolamento di esecuzione (UE) 989/2017: "Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447" (R.E.):

Par. (4): ha rettificato l’articolo 67 R.E., rubricato "Autorizzazione di esportatore autorizzato" nel senso di includervi anche i soggetti "rispeditori" quali operatori economici che possono ottenere lo status di esportatore autorizzato; ciò in conformità a quanto previsto dallo stesso R.E. 2015/2447 che consente ai soggetti "rispeditori" di produrre prove di origine sostitutive in alternativa alle dichiarazioni di origine presentate dagli esportatori autorizzati.

Articolo 2, Regolamento di esecuzione (UE) 989/2017 "Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447":

Par. (3): ha modificato l’articolo 62 R.E., rubricato "Dichiarazione a lungo termine del fornitore". Tale disposizione è stata semplificata e riformulata per consentire al fornitore di rilasciare un’unica dichiarazione che copra sia le merci consegnate entro la data del rilascio della dichiarazione che quelle consegnate dopo tale data.

In particolare, il testo dell’art. 62 R.E. , prevedeva che le dichiarazioni a lungo termine del fornitore potessero coprire, alternativamente, un periodo nel passato - fino ad un massimo di 12 mesi antecedenti rispetto alla data di compilazione, coincidente con la data di fine validità del periodo coperto - oppure un periodo nel futuro - fino ad un massimo di 24 mesi. Ciò, in concreto, poteva comportare una situazione in cui, nel corso dello stesso anno, potevano essere richieste al fornitore due distinte dichiarazioni, con diversi periodi di validità.

La nuova disposizione, invece, prevede un'unica dichiarazione a lungo termine, con durata massima di 24 mesi, che copre sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. La norma modificativa precisa, altresì, che la dichiarazione a lungo termine dovrà riportare tre date:

- la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);

- la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;

- la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere          posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

Par. (19): in relazione alla modifica del Par. (3) è stato rettificato l'allegato 22-16 del R.E. nel senso che il testo della nota a piè di pagina 7 è sostituito dal seguente: «(7) Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.»; il testo della nota a piè di pagina 8 è invece sostituito dal seguente: «(8) Luogo e data del rilascio.»

Par. (20): in relazione alla modifica del Par. (3) è stato rettificato l'allegato 22-18 del R.E. nel senso che il testo della nota a piè di pagina 8 è sostituito dal seguente: «(8) Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.»; il testo della nota a piè di pagina 9 è sostituito dal seguente: «(9) Luogo e data del rilascio.»

Par. (4): ha modificato l’articolo 68 R.E., rubricato "Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione". La nuova disposizione prevede che un documento relativo all’origine, nell’ambito di regimi preferenziali con un Paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati REX (ad esempio l’Accordo UE/Canada -CETA, non ancora entrato in applicazione provvisoria), può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato dall’autorità doganale di uno Stato membro. E’, altresì, prevista una prima deroga al punto 4: qualora il regime preferenziale applicabile non lo precisi, il valore soglia fino al quale un esportatore non registrato può compilare il predetto documento è pari a 6.000 Euro per ciascuna spedizione. Una seconda deroga, al successivo punto 5, tuttavia, dispone che, fino al 31 dicembre 2017, un documento relativo all’origine potrà essere compilato da un esportatore non registrato a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’Unione.

Par. (5): ha modificato l’articolo 69, par. 2, R.E., rubricato "Sostituzione delle prove dell’origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione". In particolare, la nuova disposizione prevede quale prova di origine sostitutiva di un certificato di circolazione EUR 1, di un altro certificato di origine rilasciato da una PA, di una dichiarazione di origine o una dichiarazione su fattura, il rilascio o la compilazione di uno dei seguenti documenti:

(a) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispedisce la merce;

(b) una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un’attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;

(c) una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un’attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia della prova di origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva, alla dichiarazione su fattura sostitutiva o all’attestazione di origine sostitutiva;

(d) un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci, a condizione che il rispeditore non sia un esportatore autorizzato o un esportatore registrato e non consenta che una copia della prova iniziale sia allegata alla prova sostitutiva, e che il valore totale dei prodotti originari spediti inizialmente superi il valore soglia applicabile al di sopra del quale l’esportatore, per fornire una prova sostitutiva, deve essere esportatore autorizzato o registrato;

(e) una attestazione di origine sostitutiva compilata da un esportatore registrato che rispedisce la merce.

Par. (8): ha modificato l’articolo 85 R.E., rubricato "Procedura di registrazione negli Stati membri e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati". Il testo della disposizione è stato modificato nel senso di prevedere, per motivi di coerenza delle norme applicabili durante il periodo transitorio fino all’applicazione del sistema REX, che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018 - data a partire dalla quale le autorità doganali degli Stati membri cessano di rilasciare certificati di circolazione EUR 1 - gli esportatori autorizzati cessano di compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo bilaterale nel quadro dell’SPG dell’Unione ex articolo 53 Reg. delegato UE 2015/2446. Gli esportatori autorizzati negli SM che non sono ancora registrati potranno compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo bilaterale citato fino alla data del 31 dicembre 2017.

Par. (9): ha modificato l’articolo 86 R.E., rubricato "Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato", con la puntuale precisazione relativa al fatto che, per l’SPG della Turchia, la registrazione per gli esportatori dei paesi beneficiari sarà valida al momento in cui la stessa Turchia inizierà ad applicare il sistema REX (diversamente da Norvegia e Svizzera, la Turchia non applica il sistema REX dal 1° gennaio 2017).

Per quanto attiene, invece, alle novità che il Reg. UE 989/2017 ha introdotto con riguardo agli allegati al Reg. UE 2447/2015 si ritiene opportuna l’evidenziazione di quanto segue:

Allegato 22-06 "Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato"

Considerando (31): nell’allegato 22-06 del R.E., i recapiti aggiuntivi che devono essere comunicati dagli operatori economici che chiedono di diventare esportatori registrati nel riquadro 2 del formulario di domanda dovrebbero essere facoltativi, in quanto il riquadro 1 del formulario di domanda già impone di comunicare coordinate di contatto minime. Inoltre dovrebbe essere possibile non firmare o non timbrare il formulario di domanda se l’esportatore o l’autorità doganale lo autenticano elettronicamente.

- Art. 1 - punto 49): l’allegato 22-06 (domanda per ottenere la qualifica di operatore registrato) è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Allegato 22-09 "Dichiarazione su fattura"

- Art. 1 - punto 4) lettera c): al paragrafo 6 i termini <allegato 22-09> (dichiarazione su fattura) sono sostituiti dai termini <allegato 22-13>

- Art. 1 - punto) 51: l’allegato 22-09 è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

 

OBBLIGAZIONI DOGANALI E GARANZIE

Articolo 2, Regolamento di esecuzione (UE) 989/2017 "modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447":

Par. (10): ha modificato l’articolo 158 R.E., rubricato "Livello della garanzia globale". La nuova formulazione della disposizione definisce con maggiore chiarezza la base per l’applicazione della riduzione delle garanzie globali, ma nulla modifica in ordine alle percentuali di abbattimento dell’importo di riferimento della garanzia ammessa (sia per obbligazioni doganali potenziali che sorte).

Par. (11): ha modificato l’articolo 161 R.E., rubricato "Revoca e annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati". Precisamente, al testo di tale articolo, al fine di evitare l’utilizzo di un certificato di garanzia isolata dopo la revoca o l’annullamento dell’impegno assunto per tale certificato, è stato aggiunto un ulteriore paragrafo in cui il Legislatore unionale stabilisce che i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente, dalla data di effetto della revoca o dell'annullamento, non possono più essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito unionale.

Par. (12): ha modificato l’articolo 163 R.E., rubricato "Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR" [Regimi nel quadro delle convenzioni TIR e ATA]. Tale articolo è stato modificato tenuto conto che l’importo fino a concorrenza del quale le Associazioni garanti nel territorio doganale dell'Unione possono diventare responsabili, in relazione ad una particolare operazione TIR, è stato aumentato da 60.000,00 a 100.000,00 euro per carnet TIR (cfr comunicato del 18/7/2017, pubblicato sul sito dell’Agenzia, Sez. Atti amministrativi generali/Determinazioni, Note e Comunicazioni).

Per quanto attiene, invece, alle novità che il Reg. UE 989/2017 ha introdotto con riguardo agli allegati al Reg. UE 2447/2015 si ritiene opportuna l’evidenziazione di quanto segue:

Allegato 32-01 "Impegno del garante - Garanzia isolata", Allegato 32-02 "Impegno del garante - Garanzia isolata a mezzo di certificati" Allegato 32-03 "Impegno del garante - Garanzia globale"

Il testo dei modelli di impegno del garante nei casi, rispettivamente, di garanzia isolata, di garanzia isolata a mezzo di certificati e di garanzia globale è stato integrato con l’aggiunta della Serbia, a motivo della sua adesione alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito, avvenuta il 1° febbraio 2016. I facsimili, come integrati, sono contenuti nel Reg. 989/2017, allegati VII, VIII e IX.

Allegato 72-04 "procedura di continuità operativa per il transito unionale"

- Art. 2 par. (24) (a) (iv) ha aggiunto i punti seguenti dopo il punto 19.2 :

-- 19.3, tale punto introduce un limite temporale alla validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia. La durata della validità è fissata in due anni, prorogabile dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

-- 19.4, tale punto vieta l’utilizzo dei certificati se l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale è stata revocata o se un impegno assunto nel caso di una garanzia globale è stato revocato e cancellato. La disposizione prevede infatti che, nelle suindicate ipotesi, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito unionale e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia. Il medesimo punto introduce, poi, a carico degli Stati Membri un generale obbligo di comunicazione alla Commissione europea sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati.

 

"MODELLI DI TIMBRI UTILIZZATI PER LA PROCEDURA OPERATIVA"

I nuovi formulari, come integrati, sono recati dal Reg. 989/2017, allegati V e VI. In particolare i modelli di certificato di garanzia globale e di certificato di esonero dalla garanzia recati dal Reg. UE 2447/2015, rispettivamente al Capo VI e VII dell’allegato 72-04, sono stati integrati aggiungendo la Serbia tra i possibili territori doganali di attraversamento, a motivo della sua adesione alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito, avvenuta il 1° febbraio 2016.

 

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

Articolo 2, Regolamento di esecuzione (UE) 989/2017 "Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447":

Par. (14): ha soppresso il paragrafo 8 dell’articolo 329 del R.E. Questa disposizione prevede delle deroghe alla regola generale della determinazione dell’ufficio doganale di uscita per l’esportazione di merci successivamente vincolate ad un regime di transito.

Il paragrafo 8 di tale norma, è stato soppresso poiché, a causa di un errore di rinumerazione, faceva riferimento al paragrafo 4 del medesimo articolo, mentre il Legislatore unionale non aveva intenzione di prevedere un’eccezione per le merci caricate su una nave non assegnata a un servizio regolare di trasporto marittimo. Inoltre, non esistono norme specifiche per determinare l’ufficio doganale di uscita nel caso in cui le merci soggette a formalità di esportazione, ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune, siano svincolate per l’esportazione e successivamente vincolate a un regime di transito.

 

Le Direzioni in indirizzo vorranno vigilare sull’operato dei dipendenti Uffici per la conforme ed uniforme applicazione delle novità normative illustrate, assicurandone la massima diffusione, in ambito locale, presso le associazioni di categoria coinvolte nei processi doganali e non mancando, altresì, di segnalare alla scrivente eventuali problematiche applicative.