Prassi - BANCA D'ITALIA - Delibera 05 aprile 2017, n. 208

Modifica dell'Allegato al regolamento previsto dall'art. 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

 

Visto il regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 100, del 30 aprile 2016,

 

Adotta

 

la seguente modifica all'allegato tecnico del regolamento:

 

il capitolo 5.1 è sostituto come segue:

5.1. Procedure per il trattamento in forma elettronica dell'assegno.

Le procedure utilizzate per il trattamento in forma elettronica dell'assegno devono consentire: la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno al trattario/emittente attraverso l'invio di un flusso elettronico unico contenente:

a) i soli dati dell'assegno (NOTA 7), per gli assegni bancari e postali di importo sino a € 8.000 e per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti di importo;

b) i dati (NOTA 8) e l'immagine dell'assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a € 8.000;

l'eventuale richiesta del trattario/emittente al negoziatore della trasmissione dell'immagine dell'assegno sottoscritta con firma digitale e la relativa risposta (NOTA 9);

la comunicazione dell'eventuale esito dell'impossibilità di pagare il titolo.

Le suddette procedure devono inoltre consentire la comunicazione dell'esito di protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilità.

La presente modifica entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Nota 7: Cfr. articolo 8 del Regolamento.

Nota 8: Cfr. articolo 8 del Regolamento.

Nota 9: Il processo, che si attiva con la richiesta del trattario/emittente cui deve far seguito il negoziatore con l'invio dell'immagine, deve completarsi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 aprile 2017, n. 93.