Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 04 luglio 2016

Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2016 per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna e della Regione Siciliana

 

Articolo unico

 

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 707 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. Le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi necessari per l'attuazione dell'art. 1, comma 728, della citata legge n. 208 del 2015, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre 2016, secondo le modalità e il prospetto definito dall'allegato C al presente decreto. La Regione siciliana adegua le comunicazioni effettuate in attuazione del citato dell'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015 agli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Allegato A

 

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche al fine di evidenziare il rispetto degli obiettivi previsti dall'intesa sancita nella riunione della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016.

 

A. Istruzioni generali

 

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il modello n. 1SF/16 riferito al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio.

 

A.2. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno e al pareggio 2015, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2016 sino a quando la regione o la provincia autonoma non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

 

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

 

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;

pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

 

B. Istruzioni per la compilazione dei prospetti

 

B.1. Istruzioni generali

Per il monitoraggio 2016 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dalla legge n. 208 del 2015, è stato predisposto il modello n. 1SF/16, distinto in due sezioni.

La prima sezione riguarda il saldo di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, con riferimento alle previsioni di competenza 2016 e agli accertamenti e agli impegni a tutto il periodo di riferimento (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

La seconda sezione riguarda le informazioni utili per la finanza pubblica e richiede la compilazione di un prospetto, concernenti alcune voci del bilancio di previsione 2016-2018 e il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

 

B.2. La sezione concernente il saldo tra entrate e spese finali

La prima sezione del modello 1SF/16 è articolata in tre colonne, riguardanti i dati previsionali «Previsioni di competenza 2016», i dati di risultato «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2016», i dati di risultato «Cassa a tutto il 2016 (facoltativo)».

La colonna «Previsioni di competenza 2016» è compilata a soli fini conoscitivi indicando le previsioni aggiornate del bilancio di previsione 2016-2018, riferite all'esercizio 2016, anche con riferimento al monitoraggio dei risultati a tutto giugno e settembre 2016.

Le voci riguardanti la colonna «Accertamenti/impegni a tutto il trim. 2016» sono compilate indicando, per ciascuna voce di entrata o di spesa, gli accertamenti o gli impegni a tutto il trimestre di riferimento, salvo differenti indicazioni, di seguito riportate, seguendo le seguenti regole:

gli importi indicano i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che prevede un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli accertamenti o gli impegni di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente a seguito di un errore materiale, è necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre precedente;

gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 719, della citata legge n. 208 del 2015, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

Le prime due voci della sezione sono:

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito.

Entrambe le voci sono compilate indicando, sia nella colonna «previsioni», che in quella «accertamenti/impegni», il medesimo importo, riguardante le previsioni aggiornate delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione 2016-2018 per l'esercizio 2016. La voce del modello «Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» è compilata al netto delle quote finanziate da debito.

Le regioni che hanno attivato il Fondo pluriennale vincolato per le partite finanziarie non finanziato da debito, segnalano tale situazione all'indirizzo di mail pareggiobilancio@mef.gov.it, chiedendo la modifica del prospetto di monitoraggio.

Le voci successive del modello riguardano i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la cui somma, riportata nella voce H del prospetto, riguarda le entrate finali di bilancio.

Con riferimento al titolo 2 delle entrate, la voce «D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016» è compilato solo dalle regioni che si avvalgono della facoltà, prevista dall'intesa sancita nella riunione della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016, di assolvere al contributo di finanza pubblica di competenza, attraverso modalità alternative rispetto a quelle espressamente previste dalla citata intesa, che prevedono il versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge n. 208 del 2015.

Ai fini della determinazione delle spese finali, il prospetto richiede la compilazione delle voci relative ai titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la cui somma, riportata nella voce N del prospetto, rappresenta le spese finali.

Le voci I2 e L2, riguardanti rispettivamente il «Fondo pluriennale vincolato di parte corrente» e il «Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» sono compilate indicando, sia nella colonna «previsioni», che in quella «accertamenti/impegni», il medesimo importo, pari rispettivamente al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato in c/capitale, stanziate nella spesa del bilancio di previsione 2016-2018 per l'esercizio 2016. La voce del modello «Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» è compilata al netto delle quote finanziate da debito.

Le voci I3, I4, I5, L3 e L4, riguardano i fondi crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso e altri fondi, di parte corrente e in conto capitale, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, e sono compilati solo con riferimento alla colonna «Previsioni di competenza 2016».

Come stabilito dall'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, la voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale di entrate e di spesa.

Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è necessario tenere conto degli spazi finanziari ceduti agli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'art. 1, commi 728, 730, 731 e 732, rappresentati dalla voce P «Spazi finanziari ceduti agli enti locali (art. 1, comma 728, legge n. 208/2015)» e dell'Intesa sancita nel corso della riunione della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016, con la quale le regioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2016 si sono impegnate a conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, secondo gli importi indicati nella tabella n. 1 allegata all'intesa, al netto degli importi comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2016, dalle regioni che intendono avvalersi della facoltà di effettuare i pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione, mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio, senza maturare il diritto a ricevere le corrispondenti quote di trasferimento di risorse del predetto fondo, rappresentati dalla voce R «Obiettivo di saldo di cui all'intesa dell'11 febbraio 2016».

Resta salva la facoltà, prevista dall'intesa, di assolvere al contributo di finanza pubblica di competenza, attraverso modalità alternative, comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'intesa.

Sia la voce P) «che la voce R) sono valorizzate dall'applicativo web, in considerazione rispettivamente delle risultanze del prospetto 3OB, e dell'allegato n. 1 alla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al netto degli importi comunicati dalle regioni entro il 31 luglio 2016, sempre ai sensi della citata intesa.

Come previsto dall'art. 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015, per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, la Regione siciliana e le Province autonome di Trento e di Bolzano il patto regionalizzato opera nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno. Pertanto, per tali enti, nel prospetto del pareggio, la voce P) «Spazi finanziari ceduti agli enti locali ex art. 1, comma 728, legge n. 208/2015» non è valorizzabile.

Per la Regione siciliana, cui non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2016, il patto regionalizzato opera nell'ambito della disciplina del pareggio.

Le voci riguardanti le previsioni sono compilate, a soli fini conoscitivi, facendo riferimento alle previsioni di competenza finanziaria del bilancio, aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

La colonna «Cassa a tutto il 2016 (facoltativo)» è compilata ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 710-bis, della legge n. 208 del 2015, solo in occasione del monitoraggio del IV trimestre 2016, indicando gli incassi e i pagamenti del 2016, concernenti le entrate e le spese finali, compresa l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2016 per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

L'obiettivo del saldo di competenza finanziaria è rispettato se la differenza tra entrate finali e spese finali, al netto degli spazi finanziari ceduti agli enti locali del proprio territorio, è pari o superiore all'obiettivo previsto in occasione dell'intesa. Per gli enti che non si sono impegnati a conseguire un saldo positivo, l'obiettivo è posto pari a 0.

L'obiettivo del saldo di competenza finanziaria della Regione siciliana è rispettato se la differenza tra entrate finali e spese finali, al netto degli spazi finanziari ceduti agli enti locali del proprio territorio, è pari o superiore all'obiettivo previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2016, pari ad euro 227.879.000.

L'obiettivo del saldo di cassa previsto dell'art. 1, comma 710-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (facoltativo) è rispettato se la differenza tra entrate finali e spese finali, compresi gli incassi concernenti l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio, è pari o superiore a 0.

La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati è effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio del IV trimestre. Pertanto l'invio dei modelli di monitoraggio per il secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio a consuntivo.

Restano ferme le disposizioni del comma 733 della legge n. 208 del 2015, secondo cui qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

 

B.3. La sezione concernente le informazioni aggiuntive utili per la finanza pubblica

La seconda sezione del modello 1SF/16 prevede l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, concernenti le seguenti previsioni del bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):

1) Fondo pluriennale di entrata di parte corrente;

2) Fondo pluriennale di entrata in c/capitale;

3) quota del Fondo pluriennale di entrata in c/capitale finanziata da debito;

4) Fondo pluriennale di spesa di parte corrente;

5) Fondo pluriennale di spesa in c/capitale;

6) quota del Fondo pluriennale di spesa in c/capitale finanziata da debito;

7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione;

8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità;

9) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione;

10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 9) determinato in assenza di gradualità;

11) risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;

12) parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;

13) parte vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;

14) parte del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 destinata agli investimenti;

15) parte libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare.

Nella voce 2) sono riportati gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale di entrata in conto capitale, così come riportati nel bilancio di previsione 2016-2018 aggiornato alla data cui il monitoraggio si riferisce, mentre nella voce 3) è indicata la quota del fondo di cui al punto 2) finanziata da debito.

Nella voce 5) sono riportati gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale di spesa in conto capitale, così come riportati nel bilancio di previsione 2016-2018 aggiornato alla data cui il monitoraggio si riferisce, mentre nella voce 6) è indicata la quota del fondo di cui al punto 5) finanziata da debito.

Nella voce 7) sono riportati gli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, così come riportati nel bilancio di previsione 2016-2018 aggiornato alla data cui il monitoraggio si riferisce, mentre nella voce 8) deve essere indicato l'accantonamento obbligatorio al medesimo fondo determinato nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 3.3, in assenza della gradualità che consente di accantonare nel 2016 solo una quota pari al 55% dell'accantonamento obbligatorio.

Nella voce 9) sono riportati gli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale, così come riportati nel bilancio di previsione 2016-2018 aggiornato alla data cui il monitoraggio si riferisce, mentre nella voce 10) deve essere indicato l'accantonamento obbligatorio al medesimo fondo determinato nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.3, in assenza della gradualità che consente di accantonare nel 2016 solo una quota pari al 55% dell'accantonamento obbligatorio.

Le voci da 11) a 16) riguardano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e le parti che lo compongono (accantonata, vincolata, destinata agli investimenti, ecc.), e sono compilate indicando gli importi riportati nell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto. Nel caso di aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto sulla base dei dati di preconsuntivo, le voci da 11) a 16) sono compilate facendo riferimento alla versione aggiornata dell'allegato. Dopo l'approvazione dello schema di rendiconto da parte della giunta, le voci da 11) a 16) sono compilate indicando gli importi riportati nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione dello schema di rendiconto.

 

 

Allegato B

 

Il presente allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

A. Certificazione dei risultati 2016

Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016 le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano certificano i propri risultati per l'anno 2016 attraverso il modello n. 2C/16.

Il modello prevede la compilazione, che avviene in automatico sulla base dei risultati del prospetto di monitoraggio relativo al IV trimestre 2016, del saldo tra entrate e spese finali, tenuto conto degli spazi finanziari ceduti agli enti locali e dei risultati positivi che le regioni si sono impegnate a conseguire ai sensi dell'intesa sancita nel corso della riunione della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016.

Il prospetto della certificazione degli enti che, in occasione del monitoraggio del quarto trimestre 2016, hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativi), consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dell'art. 1, comma 710-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2016 è inviato, entro il 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.

In prossimità del termine del 31 marzo 2017 previsto per la certificazione dei risultati del 2016, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attività di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.

L'obiettivo 2016 è stato conseguito se la voce S del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 è pari a 0 o positivo.

Alle regioni inadempienti si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015, salvo che per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, e le Province autonome di Trento e i Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

La certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, è trasmessa obbligatoriamente per via telematica ed ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Le informazioni della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2016 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/16 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2016.

L'art. 1, comma 720, della legge di stabilità 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante « Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal menu funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2016 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 2C/16 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica documento firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2016, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2017 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio».

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul manuale utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@tesoro.it».

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 472, della legge di stabilità 2016, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.

 

Allegato C

 

Il presente allegato C al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti concernenti il patto regionalizzato delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 730, della legge di stabilità 2016, la disciplina dei tempi, modalità e prospetti del patto regionalizzato delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, è definita nell'ambito del decreto concernente il monitoraggio e la certificazione del patto di stabilità interno 2016 di tali enti.

 

A. La compilazione del modello 3OB/16

I commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 introducono meccanismi di flessibilità della regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e della regione stessa. In particolare, il comma 729 prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

La procedura è stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: il comma 730, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A seguito di tali comunicazioni, le regioni e le province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si precisa che l'ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 710. Tale disposto normativo trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli spazi finanziari attribuiti mediante le procedure dei patti di solidarietà.

Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero.

Infine, con riguardo alle comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze previste ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, trasmesse esclusivamente mediante il sistema web si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di giunta regionale, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero previsto nel biennio successivo. Lo schema di riparto e attribuzione spazi da utilizzare ai fini della deliberazione della giunta regionale è reso disponibile all'interno del sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna trasmettono le informazioni di dettaglio riferite a ciascun ente locale esclusivamente mediante il sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, utilizzando il modello 3OB/16 disponibile all'interno dell'applicativo; all'interno della sezione dedicata deve essere, altresì, allegata la deliberazione della giunta regionale, completa delle tabelle allegate alla medesima deliberazione in formato pdf, redatte secondo il modello compilato mediante il sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige nonché le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono le informazioni di dettaglio riguardanti il patto regionalizzato secondo le modalità definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, commi 460 e 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per il monitoraggio e la certificazione del patto di stabilità interno 2016.

 

B. Tempistiche e adempimenti del patto regionalizzato:

le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di consiglio delle autonomie locali (e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali) dando priorità, nell'assegnazione degli spazi ceduti, alle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011;

entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 aprile: le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, compilando il modello 3OB/16, mediante il sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it;

entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione o provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 settembre: le regioni e le province autonome definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, aggiornando il modello 3OB/16, mediante il sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, ferma restando la competenza delle stesse a definire autonomamente i criteri, le tempistiche di acquisizione delle richieste/cessioni di spazi da parte degli enti locali e le modalità operative riguardanti il patto regionalizzato, comunicano entro il 30 aprile ed il 30 settembre al Ministero dell'economia e delle finanze, l'obiettivo di saldo iniziale e l'obiettivo rideterminato con riferimento a ciascun ente locali e alla stessa regione o provincia autonoma. Restano, comunque, ferme le eventuali disposizioni già previste nei rispettivi protocollo d'intesa con lo Stato».

 

MODELLI

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 luglio 2016, n. 170.