Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 22 luglio 2016, n. 117661

Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta - Disposizioni attuative dell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito, con modifiche, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

 

Dispone:

 

1. Modalità di esercizio dell’opzione

1.1. L’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito di imposta, di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si considera esercitata con il versamento del canone entro il 31 luglio 2016.

1.2. Nel caso in cui il canone non sia dovuto, l’opzione può essere esercitata, entro il termine previsto nel punto 1.1, tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In caso di partecipazione al regime di consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, tale comunicazione è effettuata dalla consolidante.

1.3. In caso di partecipazione al regime di consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, l’effettuazione del versamento del canone o della comunicazione alla Direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

1.4. Nel caso in cui il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 scada successivamente al 31 luglio 2016, l’opzione può essere esercitata, entro il termine previsto nel punto 1.1, tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, fermo restando l’obbligo di versamento del canone entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo esercizio.

1.5. L’importo del canone annuo è ragguagliato alla durata dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

 

2. Definizione di attività per imposte anticipate

2.1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, per attività per imposte anticipate iscritte in bilancio si intende il valore di tali attività indicato nell'apposita voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

 

3. Definizione di imposte versate

3.1. Ai fini della determinazione delle imposte versate si tiene conto dell’imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l’utilizzo di crediti d’imposta, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni.

 

4. Soggetti aderenti al regime di consolidato nazionale

4.1. Qualora un’impresa che abbia esercitato l’opzione entri in un nuovo consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, o subentri in un preesistente consolidato, l’opzione si intende esercitata anche dalla consolidante del nuovo consolidato e dalle altre società consolidate interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 o, in mancanza di precedente opzione, dalla consolidante del preesistente consolidato e dalle altre società consolidate interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, a partire dal periodo d’imposta in cui è efficace il nuovo consolidato o avviene il subentro in quello preesistente.

4.2. Qualora un’impresa che non abbia esercitato l’opzione entri in un nuovo consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi al quale partecipi un soggetto che abbia esercitato l’opzione, o subentri in un preesistente consolidato per il quale sia stata effettuata l’opzione, la medesima opzione si intende esercitata anche dall’impresa che entra a far parte del nuovo consolidato o subentra nel preesistente consolidato a partire dal periodo d’imposta in cui è efficace il nuovo consolidato o avviene il subentro.

4.3. Entro un mese dalla data in cui si verifica l’interruzione del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi o dal mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato, per il quale la consolidante non abbia esercitato l’opzione entro il termine indicato nel punto 1.1, la consolidante e le consolidate per le quali si è interrotta la tassazione di gruppo possono esercitare l'opzione mediante l’effettuazione della comunicazione di cui al punto 1.2.

4.4. In caso di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, l’Imposta sul reddito delle società versata dalla consolidante è ridotta dell’ammontare proporzionalmente corrispondente al rapporto tra la somma delle attività per imposte anticipate, cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio, e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta delle singole imprese per le quali viene meno la tassazione di gruppo e la somma di quelle di tutte le partecipanti al consolidato.

4.5. Le imposte sottratte alla consolidante ai sensi del punto 4.4 sono attribuite alle singole imprese per le quali viene meno la tassazione di gruppo.

4.6. Le somme versate dalle consolidate e percepite dalla consolidante per il versamento del canone annuo rilevano ai fini della determinazione del reddito e del valore della produzione netta, nei limiti dell’importo del predetto canone versato dalla consolidante.

 

5. Operazioni straordinarie

5.1. Nei casi previsti dall’articolo 11, comma 9, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, l’opzione è esercitata, entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione, mediante l’effettuazione della comunicazione di cui al punto 1.2, fermo restando l’obbligo di versamento del canone entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo esercizio.

 

Motivazioni

L’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 stabilisce che le imprese interessate dalle disposizioni che prevedono la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate - di cui all’articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 - possono optare per il mantenimento dell’applicazione delle predette disposizioni, con riferimento a quelle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte. Tale opzione è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Il comma 12 dell’articolo 11 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le disposizioni attuative del medesimo articolo.

Con il presente provvedimento sono disciplinate le modalità di esercizio dell’opzione e di determinazione e versamento del canone annuo, anche per le ipotesi in cui le imprese interessate partecipino ad un consolidato nazionale o a un’operazione straordinaria.

 

Riferimenti normativi

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

 

b) Organizzazione interna dell’Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 aprile 2009, prot. 2009/54291.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 dicembre 2010, prot. 2010/189362.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 gennaio 2011, prot. 2011/16271.

 

c) Disciplina di riferimento:

Articolo 11, comma 12, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito, con modifiche, dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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Provvedimento pubblicato il 22 luglio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.