Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 22 luglio 2016, n. 60/E

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, del canone dovuto in caso di opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta - articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

 

L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, prevede che le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, possano optare, con riferimento all'ammontare delle attività per imposte anticipate, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. L’opzione comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Il successivo comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59/2016, dispone che il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2016.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del suddetto canone, si istituisce il seguente codice tributo:

- "2900" denominato "Canone per opzione ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza esclusivamente della colonna "importi a debito versati", con l’indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".