Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 gennaio 2017, n. 678

Agevolazioni fiscali relative alla prima casa - Decadenza - Causa di forza maggiore - Cassa integrazione guadagni - Esclusione

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

S.S. e A.A.S. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado della CTP di Milano. A sua volta, quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di liquidazione emesso per il recupero delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa.

La CTR ha affermato che l’impedimento dedotto dai contribuenti - ossia il collocamento in OC per la durata di 13 settimane - non avrebbe potuto legittimare la vendita dell’immobile, già acquistato con le agevolazioni fiscali.

Il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

Con una prima censura, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, 4° comma, Parte 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86, ex art. 360 n. 3 c.p.c. La decisione della CTR avrebbe ignorato la ratio della norma citata, volta ad evitare intenti speculativi e sicuramente recessiva rispetto all’esimente della forza maggiore, ossia di un evento oggettivo non prevedibile né imputabile alla parte obbligata.

Con una seconda censura, si deduce omessa valutazione di un fatto rilevante per il giudizio, quale la CIG applicata nei confronti del contribuente, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Affermano i ricorrenti che la decisione impugnata avrebbe omesso di valutare la composizione del nucleo familiare dei contribuenti ed i comportamenti successivi alla CIG, nonché la sospensione del mutuo e la prorogabilità della CIG stessa, oltre alla mancanza di qualunque garanzia per la ripresa dell’attività lavorativa.

L’Agenzia si è costituita, senza depositare controricorso.

Il primo motivo è infondato.

Diversamente dall’assunto dei ricorrenti, la CTR non ha commesso alcuna violazione di legge a proposito dell’applicazione dell’art. 1, nota II bis, 4° comma, Parte 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86. Infatti, ha valutato l’eventuale sussistenza della forza maggiore, escludendo che il caso della CIG applicata al contribuente potesse richiamare, in concreto, quell’esimente. E, d’altronde, gli argomenti addotti dai ricorrenti non rivestono i presupposti di fatto integranti l’ipotesi di forza maggiore, giacché la CIG era temporanea e non è stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo.

Il secondo motivo è inammissibile.

Com’è noto, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; conf. Sez. 6 - 3, n. 23828 del 20/11/2015).

Nella specie, i ricorrenti si dolgono dell’insufficiente valutazione di tutti i profili della Cassa Integrazione Guadagni, lamentando dunque un vizio che non è inquadrabile fra quelli di cui all’art. 360 n.5 c.p.c.

Le spese di lite vanno compensate, alla luce della particolare situazione concreta in cui versavano i ricorrenti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.