Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 gennaio 2017, n. 624

Contratto a termine - Apposizione termine e successiva proroga - Ragioni giustificatrici apposizione termine

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 7 marzo 2011, la Corte d’Appello di Salerno, confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da M.N. nei confronti della (...) - S.C.T. S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti nonché della proroga successivamente convenuta.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso; desumibile per relationem dalla contrattazione collettiva applicabile (art. 61 CCNL di categoria) la causale invocata ed effettiva la ricorrenza nella specie della medesima.

Per la cassazione di tale decisione ricorre M.N. affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società.

 

Motivi della decisione

 

Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2. d.lgs. n. 368/2001 in una con il vizio di motivazione, censura la conformità a diritto e la congruità logica della pronunzia resa dalla Corte territoriale, assumendo che il mero riferimento alla norma contrattuale collettiva legittimante l'apposizione del termine non vale a soddisfare l'obbligo formale di specificazione nel testo del contratto individuale delle concrete esigenze giustificative dell’assunzione a termine del ricorrente.

Il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 343/2015 ma vedi già Cass. n. 10033/2010) secondo cui l'obbligo di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, imposto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001 e finalizzato ad assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214/2009, può ritenersi assolto anche quando siffatta specificazione risulti indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, come appunto deve ritenersi essere il contratto collettivo applicato che rechi l’indicazione delle causali giustificative dell'apposizione del termine.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.