Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 gennaio 2017, n. 1411

Impresa individuale - Confisca - Revoca - Immobile - Provvedimento ablatorio

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Messina, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di L. D. A., L. D. G., L. D. S., L. D. R., R. P., L. D. C. ( classe 1990 ), L. D. N., L. D. C., L. D. C. ( classe 1942 ), avverso il decreto di confisca emesso in data 19.9.2014 ed integrato dal decreto datato 16.10.2014 dal Tribunale di Messina, ha revocato la confisca della impresa individuale denominata "L. D. S." con sede in Messina Viale Europa n. 5 con il relativo complesso aziendale e della impresa individuale denominata "Bar P. A. di L. D. A." con sede in Messina Via Catania angolo Via San Cosimo, con relativo complesso aziendale, ordinandone pertanto la restituzione agli aventi diritto e confermando nel resto gli impugnati decreti.

Va precisato che la revoca parziale della confisca era stata disposta dalla Corte territoriale perché i beni sopra indicati erano stati oggetto di altro provvedimento ablatorio emesso ai sensi dell'art. 12 sexies I. 3566/92 nel procedimento penale n. 5385/04 in relazione ai quali tuttavia la Corte di Appello di Messina con sentenza datata 11.7.2007, divenuta irrevocabile, aveva disposto la restituzione dei beni in favore degli imputati e che pertanto la Corte aveva rilevato la preclusione processuale discendente dalla impossibilità di emettere per i medesimi beni la misura di prevenzione qui contestata.

Avverso il predetto decreto ricorrono le parti indicate in epigrafe, per mezzo dei loro difensori, affidando la loro impugnativa a svariate ragioni di doglianza che, tuttavia, sono in parte coincidenti e sovrapponibili.

1.1 Ricorrono, in primo luogo, L. D. G. e L. D. C. con un unico ricorso a firma dell'Avv. S. S..

Deducono i ricorrenti, come primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 24 del D.lgs. 159/2011, perché non era stato rispettato il termine di un anno e sei mesi dall'emissione del decreto di sequestro per la emissione del provvedimento di confisca.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1 e ss. I. 1423/1956, I. 575/1965 e successive modifiche e D.lvo 159/2011. Osserva la difesa della parte ricorrente che il giudizio di pericolosità sociale del L. D. G. era stato fondato sul presunto coinvolgimento di quest'ultimo anche nell'omicidio di C. F., processo che invece si era concluso con l'assoluzione del predetto LO D. ; deduce, ancora, che se era vero che il ricorrente L. D. G. era stato attinto da altre condanne, tuttavia occorreva ancorare il giudizio di pericolosità sociale al periodo in cui erano stati effettuati gli acquisti oggetto dei provvedimenti ablatori ; osserva ancora che nella impresa denominata "B. P. A.", oggetto del provvedimento di restituzione, rientrava anche l'immobile di Via San Cosimo, per il quale pertanto non era possibile la confisca ; contesta, altresì, la valutazione in ordine al giudizio di sproporzione formulato dalla Corte distrettuale giacché la perizia non aveva considerato che L. D. A. e L. D. C. convivevano all'epoca con i genitori e dunque non dovevano sopportare alcun tipo di spese per vitto ed alloggio.

2. Ricorre anche L. D. A. con ricorso a firma dell'Avv. S. S., proponendo un unico motivo di doglianza variamente articolato.

Denunzia la difesa della ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 10 I. 575/65 e successive modificazioni. Osserva che il vizio di motivazione denunziato integrava una violazione di legge, e più in particolare la violazione del terzo comma dell'art. 125 del codice di rito e dell'art. 111, 6 comma, Cost., giacché la motivazione resa dalla Corte distrettuale era inesistente ovvero solo apparente ; evidenzia altresì che i giudici di appello avevano correttamente restituito l'impresa individuale "Bar P.. A. di L. D. A.", mentre avevano mantenuto il provvedimento ablatorio per la quota di 1/2 dell'immobile ove si svolgeva la predetta attività commerciale ; osserva inoltre che la perizia, sulla cui base era stato disposto il provvedimento ablatorio, non aveva tenuto in considerazione che l'esborso economico necessario per l'avviamento dell'attività commerciale era stato finanziato in parte mediante l'accollo di un precedente mutuo concesso in precedenza e in parte attraverso i proventi dell'attività commerciale stessa e dunque non poteva ritenersi di provenienza illecita ; censura, inoltre, la metodologia di indagine utilizzata nella perizia per accertare il requisito della sproporzione in quanto fondata sugli indici generali delle tabelle Istat, senza invece una valutazione individualizzante sulla situazione patrimoniale della parte ricorrente ; evidenzia, infine, la illegittimità del provvedimento ablatorio giacché in tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di appartenenti alla mafia l'accertamento della illecita provenienza dei beni va eseguito in relazione a ciascun bene suscettibile di confisca e non in relazione all'intero patrimonio.

3. Con ulteriori ricorsi avanzati da LO D. S. e R. P. ( quest'ultimi unitamente ) e L. D. R., ricorsi tutti a firma dell'Avv. S. S., si presentavo le medesime doglianze sollevate nel ricorso da ultimo ricordato, nei termini sempre della violazione di legge e del vizio argomentativo.

 

Considerato in diritto

 

4. I ricorsi sono tutti inammissibili.

4.1 In primis, risulta fondato il rilievo di inammissibilità avanzato dall'Ufficio della Procura Generale presso la Corte, giacché per le posizioni di L. D. C., L. D. R. e R. P. ( che devono essere qualificati come terzi interessati ), non sono presenti in atti le procure speciali.

4.1.1 Sul punto, giova ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Cass., Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 - dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv. 26089401). Detto altrimenti, in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca; né a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto "iussu iudicis", poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti non sono destinatari della chiesta misura di prevenzione e risultano, quindi, portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica (Cass., Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012 - dep. 10/07/2012, Bini, Rv. 25340401)

5. I ricorsi sono comunque tutti inammissibili anche nel merito delle doglianze avanzate.

5.1 Sul punto, giova ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente ( Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016 - dep. 18/02/2016, Pandico e altro, Rv. 26636501).

Va tuttavia precisato che, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Cass., Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014 - dep. 04/12/2014, Catalano, Rv. 26159001 ; cfr. anche Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 26024601).

4.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come, per un verso, le parti ricorrenti abbiano avanzato espressamente motivi di doglianza declinati sotto il vizio denunziabile ai sensi della lett. e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen., con ciò rendendo in parte qua la doglianza al di fuori del perimetro di cognizione del giudice di legittimità che, in subiecta materia, può conoscere solo i vizi di violazione di legge, e, per altro verso, ha allegato, nel paradigma della violazione di legge ( e più in particolare dell'art. 125 del codice di rito), un vizio di inesistenza ovvero di apparenza della motivazione resa dalla Corte territoriale, là dove invece la motivazione resa da quest'ultima, oltre a non essere apparente, risponde puntualmente ad ogni singola doglianza avanzata dai ricorrenti, con argomentazioni esaustive e diffuse. Ed invero, la Corte distrettuale risponde in modo puntuale sulle doglianze avanzate dai ricorrenti in tema di mancanza del presupposto della sproporzione ed anche in ordine ai rilievi sollevati in tema di completezza e analiticità della perizia.

Peraltro, va anche aggiunto che le ulteriori doglianze sui criteri adottati dalla perizia per accertare il sopra ricordato requisito, lungi dal costituire un motivo di doglianza in relazione ad un profilo di inesistenza ovvero di apparenza della motivazione impugnata, trasmodano, con tutta evidenza, nel merito della decisione adottata dalla Corte di Messina, con ciò evidenziando un ulteriore profilo di inammissibilità dei ricorsi.

4.1.3 In ordine alle ulteriore doglianze sollevate dai ricorrenti L. D. G., L. D. C. e L. D. A. riguardanti la mancata restituzione dei beni immobili indicati nell'atto introduttivo, va precisato che la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha restituito agli aventi diritto solo i beni strettamente aziendali, e non già gli ulteriore beni che non facevano parte del compendio aziendale.

Sul punto, è stato infatti affermato da questa Corte di legittimità che la definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni, ma non anche se la stessa attenga a ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure (Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014 - dep. 30/04/2014, Garone, Rv. 25945301 ; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012 - dep. 12/12/2012, D'Alessandro, Rv. 25427801).

Ebbene, il giudice qui impugnato ha correttamente applicato tale principio disponendo la restituzione dei soli beni aziendali, e anche in questo caso ha correttamente applicato la legge.

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, ciascuno, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2.000.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.