Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 aprile 2017, n. 9081

Tributi - Iva - Compensazione - Omessa dichiarazione - Responsabilità dell’intermediario

 

Ritenuto in fatto

 

La W. E. s.r.l., incorporante la YES s.r.l., proponeva ricorso dinnanzi alla C.T.P. di Pesaro avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti di quest'ultima a seguito di iscrizione a ruolo dell'imposta IVA relativa all'anno 2003, che la società aveva indicato e utilizzato in compensazione, quale credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente (2002), anno in cui la dichiarazione non era stata presentata. Deduceva la ricorrente che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA 2002 era da imputare all'intermediario abilitato e che la società aveva regolarmente adempiuto a tutte le prescrizioni contabili, comprese le liquidazioni periodiche e la comunicazione annuale dati IVA.

La pronuncia di accoglimento del ricorso veniva riformata, con sentenza del 25.3.2010, dalla C.T.R. delle Marche, la quale, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, dichiarava la legittimità della cartella di pagamento impugnata.

Riteneva - in sintesi - il giudice di appello che il contribuente che vanti un credito IVA, nel caso in cui ometta di presentare la dichiarazione, non può riportare in detrazione l'eccedenza nell'anno di imposta successivo, ma soltanto richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 633/72, essendo in tal caso necessario accertare l'esistenza del credito.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 30 D.P.R. 633/72 e dei principi e norme che regolano la detrazione fiscale (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.P.R. 633/72 e dei principi e norme che consentono la detrazione fiscale sino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 28 D.P.R. 633/72 e dei principi e norme che regolano l'istituto del diritto alla detrazione (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CE del 17 maggio 1977 e dei principi e norme che regolano il diritto a detrazione dei paesi membri (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Con il quinto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza (art. 360 n. 5 c.p.c.).

2. Con i cinque motivi di ricorso - che, in quanto connessi, possono essere esamninati congiuntamente - la società ricorrente pone la questione concernente la possibilità per il contribuente, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, di portare in detrazione il credito d'imposta nell'anno successivo.

In materia, si sono di recente espresse le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno così statuito: "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad iva e finalizzati ad operazioni imponibili"(Cass., sez. un., 08-09-2016, n. 17757).

Alla luce di tale principio, il ricorso va dunque accolto, essendo rimasto incontestato che la società contribuente, pur omettendo la dichiarazione, abbia adempiuto alle prescritte periodiche registrazioni e liquidazioni dell'IVA.

La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti, essendo la pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente. Spese dell'intero giudizio compensate.