Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 aprile 2018, n. 10143

Indennità di disoccupazione agricola - Operai agricoli - Misura della prestrazione - Calcolo - Applicazione del salario medio convenzionale

 

Rilevato

 

1. che, con sentenza in data 14 dicembre 2010, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto, dell'attuale intimata, alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola, percepita nel 2006, in base al salario contrattuale proprio della qualifica rivestita previsto dal contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di latina, in luogo del salario di minor importo erogato dall'azienda;

2. che, per la Corte di merito, la regola invocata dall'INPS, del minimale retributivo valido per la generalità dei lavoratori ed esclusa per gli operai agricoli, era risultata smentita dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2006, che assume come base di calcolo la retribuzione richiamata nel precedente comma, ossia quella indicata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989;

3. che avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato ad un articolato motivo, al quale l'intimata non ha opposto difese;

 

Considerato

 

4. che l'INPS, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, dell'art. 01, commi 4 e 5 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 marzo 2006, n. 81, dell'art. 1, comma 1, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 dicembre 1989, n. 389, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683 e vizio di motivazione, assume, censurando la sentenza impugnata, che per le modalità di calcolo per la determinazione della prestazione per disoccupazione agricola, per l'anno 2006, si debba utilizzare, ratione temporis, la misura del salario medio convenzionale, fissato con decreto ministeriale nell'area agricola;

5. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

6. che è d'obbligo la premessa, in generale e, in particolare, per l'interprete delle disposizioni che rilevano nel ricorso all'esame, della distinzione dell'obbligazione contribuzione sul versante dei datori di lavoro e su quello dei lavoratori, quanto alla contribuzione da valorizzare per la determinazione della misura delle prestazioni spettanti ai lavoratori;

7. che, fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2006, il salario medio convenzionale fissato con decreto ministeriale è stato il parametro di riferimento per la contribuzione dovuta dai datori di lavoro e per le prestazioni in favore dei lavoratori;

8. che, con le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge della predetta decretazione d'urgenza, il legislatore ha introdotto, all'articolo 01, recante disposizioni in materia di previdenza agricola, i commi 4 e 5 del seguente tenore: «a decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge D 9 ottobre 1989, n. 338 (ndr articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389» (comma 4, art. 01 cit.); «la retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza, vale anche al fine del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato» (comma 5, art. 01 cit.);

9. che il predetto articolo 01 si limita a richiamare solo il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 389 del 1989 (recante disposizioni in tema di retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza) e, al quinto comma, cita la predetta disposizione della legge n. 389 solo in riferimento agli operai agricoli a tempo determinato;

10. che, delimitato dal legislatore l'ambito applicativo delle richiamate disposizioni, in favore dei soli lavoratori agricoli a tempo determinato, e considerato che, quanto alla disciplina che regola la contribuzione da accreditare per le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori dipendenti, risulta espressamente esclusa l'applicabilità agli operai agricoli, senza distinzione tra rapporti a tempo determinato o indeterminato (v. art. 7 decreto-legge n.463 del 1983 cit.), trova applicazione, per i lavoratori agricoli, la specifica disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo n. 146 del 1997;

11. che il riferimento al salario medio convenzionale, continua, dunque, ad operare per gli operai agricoli per i quali l'esclusione dall'ambito applicativo del citato decreto-legge n. 463 del 1983 è risultata confermata dalle successive disposizioni, introdotte con il decreto-legge n.338 del 1989, limitatesi ad elevare la percentuale prevista nel primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del 1983, lasciando invariata la regola dell'inapplicabilità;

12. che l'individuazione di regole diverse per la contribuzione dovuta dal datore di lavoro e per la contribuzione da valorizzare per la misura delle prestazioni spettanti ai lavoratori, specie quanto alle prestazioni temporanee, trova fondamento nelle basi fondanti del sistema previdenziale, di tutela del singolo lavoratore e di solidarietà di ciascun lavoratore nei confronti degli altri, con la conseguenze che, il contemperamento della detta duplice esigenza, è affidata alla discrezionalità del legislatore senza necessità alcuna che tutti i contributi versati dal datore di lavoro per ciascuna assicurazione sociale in favore del singolo lavoratore si tramutino, automaticamente, nell'importo della prestazione a questi dovuta;

13. che, in conclusione, la sentenza, non conforme ai principi esposti, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda:

14. che le spese, per la peculiarità della questione trattata, sulla quale non constano precedenti specifici, vanno compensate per l'intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; spese compensate dell'intero processo.