Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2017, n. 11620

Tributi - Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Benefici prima casa - Immobile - Atto di compravendita - Bene di lusso

 

Fatti di causa

 

Con avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni, notificato a N.S. in data 12.5.2008, l'Agenzia delle entrate revocava le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, applicate in sede di registrazione dell'atto di compravendita registrato a Trieste il 13.5.2003, in ragione delle caratteristiche di lusso del bene. Il contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela, sostenendo che, indipendentemente dalle caratteristiche di lusso dell'immobile, poteva usufruire ugualmente delle agevolazioni fiscali, atteso che l'abitazione era classificata fra i beni di interesse storico, artistico ed archeologico, ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Con atto di autotutela notificato in data 16.6.2008, l'Agenzia delle entrate rinunciava all'imposta di registro, riconoscendo l'interesse storico e artistico dell'immobile, e confermava l'atto impositivo nella parte riguardante le imposte ipotecarie e catastali, oltre le sanzioni irrogate. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso S.N. innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, che veniva rigettato con sentenza n. 52/01/09, successivamente appellata dal contribuente. La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia accoglieva parzialmente l'appello, annullando le sanzioni irrogate, per il resto aderendo alla tesi dell'Ufficio, secondo cui le novità legislative in tema di imposta di registro non introducevano modifiche alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali estendendo agevolazioni agli immobili di interesse storico - artistico. Propone ricorso per la cassazione della sentenza N.S., svolgendo un solo motivo. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

1. Con l'unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e relativa nota, della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347 e dell'art. 10, comma 2, del medesimo d.lgs. 31.10.1990 n. 347, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.>>, atteso che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il legislatore, modificando la tariffa del registro, non abbia inteso introdurre modifiche alla disciplina delle imposte ipotecaria e catastale e quantomeno estendere gli immobili di interesse storico - artistico l'agevolazione della misura fissa con riferimento alle predette imposte.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo il quale: <<I trasferimenti di immobili di interesse storico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Né la diversa collocazione della previsione agevolativa dell'imposta di registro a favore degli immobili "vincolati", slittata dal terzo al quarto periodo dell'art. 1, primo comma, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, giusta l'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico ed artistico>> (Cass. sez. 5, sent. n. 2277 del 2014, conf. n. 3573 del 2009).

L'art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché l'art. 1 della allegata tariffa tutt'ora escludono l'agevolazione della misura fissa con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale relativamente ad atti di trasferimento di immobili dichiarati di interesse storico - artistico.

Nessun provvedimento legislativo, difatti, è intervenuto a modificare la disciplina del regime agevolativo delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, la differente collocazione della previsione agevolativa dell'imposta di registro a favore degli immobili "vincolati", slittata dal terzo al quarto periodo dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 cit., a cagione dell'art. 7, comma 7, I. n. 488 del 1999, col quale il legislatore ha soltanto voluto ridurre la misura fissa dell'imposta di registrazione in caso di trasferimento di immobili assieme a pertinenze, non può in alcun modo ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a favore dei ridetti immobili di interesse storico e artistico (Cass. Sez. 5, n. 3573 del 2009, Cass. Sez. 5, n. 14122 del 2010, Cass. Sez. 6-5 n. 275 del 2013, Cass. Sez. 5, n. 2277 del 2014).

3. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Spese alla soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5000,00 per rimborsi, oltre eventuali spese prenotate a debito.