Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 05 aprile 2017

Modifica del decreto 18 novembre 2014 relativo a «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»

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(*) Decreto abrogato dall’art. 31, comma 1, lett. h), D.M. 7 giugno 2018, a decorrere dall’anno di domanda 2018.

 

Art. 1

Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, applicando la seguente modulazione degli importi unitari:

a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;

b) importo pari al 10 per cento dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali».

2. All'art. 23, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è soppressa la parola «cartamo».

3. Il comma 1 dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.».

4. Il comma 5 dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.».

 

Allegato

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

 

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato.

 

Oneri eliminati.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

 

Oneri introdotti.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Le modalità di calcolo del premio unitario per le superfici coltivate a soia eccedenti i primi cinque ettari aziendali, sono conformate alle recenti modifiche apportate alla regolamentazione europea, senza conseguenze sugli importi destinati ai produttori beneficiari rispetto alla normativa precedente.

Il cartamo è eliminato dalla lista delle colture ammesse al sostegno accoppiato dall'anno di domanda unica 2017.

Per accedere alle misure di sostegno accoppiato per gli oliveti è condizione di ammissibilità il rispetto della normativa di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, che prevede la tenuta registri telematici in ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) nei quali sono annotati i relativi carichi e scarichi.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 11 maggio 2017, n. 108.