Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 aprile 2017, n. 10548

Tributi - TARSU - Attività di cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni - Formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio - Detassazione totale

Fatti di causa

In rigetto dell'appello del Comune di Portoferraio, la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava l'annullamento di primo grado dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di E.C. s.p.a. per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, annualità 2001, relativa alle superfici di esercizio dell'attività di cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni.

Il giudice d'appello ribadiva la detassazione piena - invece di quella parziale concessa dal Comune - per le aree che la società aveva provato essere luoghi di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio.

Il Comune di Portoferraio ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

La società E.C. resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 3, e 68, comma 3, d.lgs. 507/1993, per aver il giudice d'appello ritenuto spettante la detassazione totale delle superfici di formazione dei rifiuti speciali nonostante il regolamento comunale prevedesse per la categoria di attività soltanto una riduzione del 30%.

2. Il ricorso è inammissibile.

Vero che l'esonero da tassazione previsto dall'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra un'eccezione, i cui presupposti spetta quindi al contribuente allegare e provare (Cass. 9 marzo 2004, n. 4766, Rv. 570897; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775, Rv. 616349; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235, Rv. 636107).

Vero altresì che l'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, facoltà la quale esige tuttavia uno specifico esercizio regolamentare, in difetto restando le superfici esenti da tassazione (Cass., sez. un., 30 marzo 2009, n. 7581, Rv. 607450; Cass. 13 giugno 2012, n. 9630, Rv. 622870).

Ciò premesso, nella specie la riduzione del 30% è prevista dal regolamento comunale in via forfetaria e come tale è stata applicata alle superfici di che trattasi («non essendo agevolmente identificabile quella ove venivano prodotti i rifiuti speciali»: pag. 3 di ricorso); invero, l'art. 10, comma 4, reg. comunale TARSU indica una precisa condizione della detassazione a percentuale fissa («ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali ...»: pag. 10 di controricorso).

Con motivazione non censurata, la sentenza d'appello dichiara che E.C. ha provato in quali aree si formano i rifiuti speciali, in quale modo provvede allo smaltimento diretto e di aver reso di tutto ciò edotta l'amministrazione comunale; munita di informazioni specifiche e dettagliate, quest'ultima non poteva applicare la disposizione regolamentare à forfait.

Quindi, la sentenza d'appello è immune da violazione di legge, denunciando la quale il Comune tende a ottenere un'inammissibile riedizione del giudizio di fatto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Dichiara che il ricorrente ha l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.