Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2017, n. 23389

Tributi - Accertamento - Redditi d'impresa - De cuius - Eredità

 

Rilevato che

 

1. con ricorso notificato il 07/11/2011 l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell'Emilia Romagna n. 73/18/2010, confermativa della sentenza della CTP di Forlì n. 202/04/2007, che, accogliendo l'impugnazione del contribuente, ha annullato l'avviso di accertamento IVA, IRPEF ed IRAP n. R7M01T100150/2007 notificato al minore D.E. quale unico erede di D.D., deceduto il 14/02/2001, e concernente l'anno d'imposta 2001;

2. con il menzionato avviso di accertamento, era stato accertato un reddito d'impresa a fini IRPEF ed IRAP non dichiarato da D.D. ed induttivamente determinato dall'Ufficio sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, nonché una maggiore IVA non versata;

3. l'avviso di accertamento veniva annullato dalla CTR in quanto non poteva ritenersi acquisita da D.E., accettante con beneficio d'inventario, la qualità di erede, non risultando il perfezionamento dell'accettazione definitiva dell'eredità, né il possesso dei beni, né la legittimazione passiva dello stesso ai sensi dell'art. 536 c.c.;

3.1. in definitiva, la CTR ha ritenuto che il contribuente non è soggetto passivo d'imposta, non risultando, infatti, «che, entro un anno dalla maggiore età, abbia manifestato la volontà di accettare l'eredità per la quale la madre aveva fatto redigere l'inventario»;

4. il controricorrente non si è costituito in giudizio.

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 e 484 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto, essendo pacifico che D.E. ha accettato l'eredità del defunto D.D. con beneficio d'inventario, egli è soggetto passivo d'imposta e pienamente legittimato a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento, non avendo rinunciato all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età;

2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 471, 489 e 490 cod.civ. sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata deduce la carenza di legittimazione passiva di D.E. dalla circostanza che non risulterebbe fornita la prova dell'accettazione dell'eredità da parte di quest'ultimo, mentre è onere dello stesso, che ha acquisito la qualità di erede con l'accettazione beneficiata, fornire giudizialmente la prova di avervi rinunciato nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età;

3. i due motivi, entrambi involgenti la questione della legittimazione passiva di D.E., possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati;

3.1. non è dubbio che il minore può accettare l'eredità solo con beneficio d'inventario (471 cod. civ.) e, nel caso di specie, è pacifico che D.E. abbia accettato in tal guisa l'eredità paterna e che sia stato redatto l'inventario, come si evince chiaramente dalla sentenza della CTR;

l'accettazione con beneficio d'inventario comporta che l'accettante, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell'erede ai sensi dell'art. 490, primo comma, cod. civ. (con tutte le conseguenze indicate nel secondo comma della menzionata disposizione), diventa erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo d'imposta ed è pienamente legittimato a ricevere la notifica dell'avviso d'accertamento;

ha errato, pertanto, la CTR non solo a ritenere la carenza di legittimazione di D.E., ma a reputare altresì necessaria la prova dell'accettazione dell'eredità da parte di quest'ultimo, atteso che, da un lato, l'accettazione (sia pure beneficiata) vi è già stata e, dall'altro, non trova applicazione in ipotesi l'art. 489 cod. civ., per il quale il minore decade dal diritto ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario se, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, non si sia conformato alle disposizioni codicistiche in materia (che presuppongono, appunto, l'assenza di accettazione);

4. la sentenza della CTR va, pertanto, cassata, e la causa può essere decisa nel merito, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti, con il rigetto dell'impugnazione proposta da D.E. avverso l'avviso di accertamento n. R7M01T100150/2007;

4.1. il ricorrente, infatti, si era limitato ad eccepire di non essere tenuto, in quanto erede beneficiato, al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ultra vires, ma tale circostanza, oltre che mai contestata dall'Agenzia delle entrate, riguarda i profili esecutivi e non già l’art debeatur;

5. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'effettivo valore della lite, compreso nello scaglione che va da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, vanno poste a carico della parte controricorrente, mentre sussistono giusti motivi, in ragione delle questioni di diritto affrontate, per compensare tra le parti le spese dei precedenti gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'impugnazione proposta da D.E. avverso l'avviso di accertamento n. R7M01T100150/2007. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Compensa tra le parti la spesa dei giudizi di merito.