Prassi - INAIL - Circolare 27 settembre 2017, n. 40

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2017

 

Quadro Normativo

- Determina del Presidente Inail del 22 maggio 2017, n. 247: "Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2017".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2017, concernente la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2017, adottato sulla base della determina del Presidente dell’Inail del 22 maggio 2017, n. 247 (NOTA 1).

- Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, nella misura di euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2016.

Anche per l’anno 2016, infatti, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente al consumo pari a - 0,1%.

L’importo del predetto assegno è stato, pertanto, confermato in base alla legge di stabilità 20162 che, come già noto, ha stabilito che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

Ciò premesso, si informa che, come per lo scorso anno, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.

 

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Note:

(1) Allegato 1 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2017.

(2) Legge del 28 dicembre 2015, n 208 art. 1, comma 287.

Allegato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 27 giugno 2017