Prassi - INAIL - Circolare 27 settembre 2017, n. 38

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2017.

 

Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni". Artt. 76 (NOTA 1), 85 (NOTA 2), 116 (NOTA 3), 124 (NOTA 4), 218 (NOTA 5), 223 (NOTA 6) e 235 (NOTA 7).

- Legge 20 febbraio 1958, n. 93: "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate da raggi X delle sostanze radioattive". Art. 8 (NOTA 8).

- Legge 4 agosto 1965, n. 1103: "Regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia". Art. 15 (NOTA 9).

- Legge 27 dicembre 1975, n. 780: "Norme concernenti la silicosi e asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale", Art. 8.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Art. 11 (NOTA 10).

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

- Circolare Inail 3 settembre 2015, n. 73: "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2015".

- Circolare Inail 21 ottobre 2016, n. 37: "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2016".

- Determina del Presidente Inail 15 giugno 2016, n. 229: "Rivalutazione dal 1° luglio 2016 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2017, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria, adottato sulla base della determina del Presidente Inail 22 maggio 2017, n. 245 (NOTA 11).

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2017, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura, adottato sulla base della determina del Presidente Inail del 22 maggio 2017, n. 245 (NOTA 12).

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2017, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale a favore dei medici radiologi, adottato sulla base della determina del Presidente Inail del 22 maggio 2017, n. 245 (NOTA 13).

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017, concernente la determinazione, con decorrenza 1° luglio 2017, della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, adottato sulla base della determina del Presidente Inail del 22 maggio 2017, n. 247 (NOTA 14).

 

Premessa

 

Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente (NOTA 15) sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente(NOTA 16).

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41 (NOTA 17).

Tenuto conto che, per l’anno in corso, non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41, l'Istituto ha avviato l’iter per la riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza 1° luglio 2017.

Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a - 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.

Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 (NOTA 18) ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

 

Disposizioni

 

In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, i decreti ministeriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017, citati nel quadro normativo, hanno confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi - approvati dai precedenti decreti ministeriali del 19 luglio 2016 con decorrenza 1° luglio 2016.

Peraltro, si rammenta che i predetti decreti ministeriali del 2016 confermavano, a loro volta, gli importi fissati dai decreti ministeriali emanati nel 2015.

Pertanto, anche a decorrere dal 1° luglio 2017, l’importo delle prestazioni economiche è pari all’importo corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2015 e, quindi, sono confermati tutti gli importi riportati nella circolare Inail del 3 settembre 2015, n. 73, e nei suoi allegati, fissati sulla base dei precedenti decreti ministeriali emanati nel 2015, ai quali si fa rinvio (NOTA 19).

Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, con l’avvertenza che, come per l’anno precedente, non sono previste operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso.

1. Liquidazione delle prestazioni

1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente sono confermate le misure retributive di seguito indicate.

Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è di euro 77,12 (NOTA 20).

 

Retribuzione annua minima Euro 16.195,20
Retribuzione annua massima Euro 30.076,80

 

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 77,12) e della retribuzione annua minima (euro 16.195,20), la retribuzione annua massima è confermata (NOTA 21):

 

Comandanti e capi macchinisti Euro 43.310,59
Primi ufficiali di coperta e di macchina Euro 36.693,70
Altri ufficiali Euro 33.385,24

 

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è di euro 24.440,95 (NOTA 22). In particolare:

 

Lavoratori subordinati a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale euro 24.440,95
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo/massimo euro 16.195,20/euro 30.076,80
Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale euro 16.195,20 (NOTA 23)

 

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono confermate le seguenti misure retributive annue

 

Eventi anni 2005 e precedenti euro 26.426,53
Eventi anno 2006 euro 26.231,14
Eventi anno 2007 euro 26.923,24
Eventi anno 2008 euro 26.694,08
Eventi anni 2009 e successivi euro 26.687,23

 

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive è confermata la seguente misura retributiva annua:

 

Retribuzione convenzionale Euro 60.057,27

 

1.2. ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

 

Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è confermato nella misura di euro 2.136,50.

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.057,27 secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

- un sesto negli altri casi.

 

1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

 

Sono confermati i riferimenti retributivi di seguito indicati:

 

Lavoratori subordinati a tempo determinato (NOTA 24) Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di Euro 42,41 (NOTA 25)
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lavoratori autonomi Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: Euro 47,68 (NOTA 26)

 

2. Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è confermato nella misura di euro 533,22 (NOTA 27).

3. Assegni continuativi mensili

Per gli assegni continuativi (NOTA 28) sono confermati i seguenti importi:

 

INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIALE SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59 euro 299,20 euro 374,77
Da 60 a 79 euro 419,78 euro 522,97
Da 80 a 89 euro 779,40 euro 897,83
Da 90 a 100 euro 1.200,76 euro 1.272,67
100 + a.p.c. euro 1.734,69 euro 1.805,89

 

4. Prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore

 

Con effetto dell’anno 2006 (NOTA 29) è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore (NOTA 30).

Queste prestazioni sono confermate in automatico; in mancanza delle consuete verifiche reddituali verranno però azzerate nel prossimo rateo di dicembre 2017.

 

5. Variazioni anagrafiche

 

Anche per l’anno in corso non è prevista la consueta comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio mediante i modelli 170/I e 171/I.

Le Sedi valuteranno l’opportunità di richiedere, in situazioni particolari e per specifiche esigenze, le eventuali variazioni anagrafiche dei reddituari. Sia le comunicazioni eventualmente richieste dalle Sedi sia quelle comunicate su iniziativa dei reddituari saranno scansite e acquisite per l’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

 

6. Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite.

 

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2017.

Le unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2017.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

 

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Note

1) Art. 76, come sostituito dall’art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa.

2) Art. 85, come sostituito dall’art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall’art. 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l’altro, l’assegno una tantum.

3) Art. 116, come sostituito dall’art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4) Art. 124, come sostituito dall’art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.

5) Art. 218, come sostituito dall’art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa.

6) Art. 233, come sostituito dall’art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno una tantum da corrispondere in caso di morte o malattie professionali.

7) Art. 235, come sostituito dall’art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.

8) Art 8, come sostituito dall’art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9) Art. 15, come sostituito dall’art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede l’estensione delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi.

10) Art. 11, come integrato dall’art. 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

11) Allegato 1 Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017 - settore industria.

12) Allegato 2 Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017 - settore agricoltura.

13) Allegato 3 Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017 - medici radiologi.

14) Allegato 4 Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017 - tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

15) La rivalutazione è effettuata, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza con il Ministro dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti, del Ministro della salute.

16) Vedi nota 10.

17) Vedi note 10 e cfr. articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

18) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287.

19) Circolare 3 settembre 2015, n. 73, pubblicata nel portale Inail con i relativi allegati.

20) Decreto ministeriale 30 giugno 2015 -settore industria.

21) Decreto ministeriale 30 giugno 2015- settore industria - art. 1, comma 2.

22) Decreto ministeriale 30 giugno 2015 - settore agricoltura.

23) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

24) Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

25) Legge 26 febbraio 1982, n. 54, e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24.

26) Legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 14, lettera d).

27) Testo unico 1124/1965, artt. 76 e 218.

28) Testo unico 1124/1965, artt. 124 e 235.

29) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 778.

30) Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

 

Allegato 1

(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 19 luglio 2017)

 

Allegato 2

(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 19 luglio 2017)

 

Allegato 3

(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 19 luglio 2017)

 

Allegato 4

(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 19 luglio 2017)