Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 25 settembre 2017

Estensione della sperimentazione e avvio a regime, per le aziende sanitarie ed ospedaliere, delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+)

 

Art. 1

Estensione della sperimentazione

 

1. I seguenti enti partecipano alla sperimentazione disciplinata dall'art. 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 a decorrere dal 1° ottobre 2017:

a) la Regione Piemonte, compresa la gestione sanitaria di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, se istituito, l'organismo strumentale per gli interventi europei di cui all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le Province di Cremona, di Salerno, di Sassari e di Lecco;

c) la città metropolitana di Firenze;

d) i Comuni di Barbariga, Belluno, Casaletto Spartano, Casal Velino, Calenzano, Gallarate, Gattinara, Greve in Chianti, Lecce, Marino, Mugnano di Napoli, Novellara, Oppido Mamertina, Oulx, Siena, Sondrio e Trana. I comuni di Mugnano di Napoli, Casal Velino e Barbariga sperimentano il servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente la trasmissione dell'OPI all'infrastruttura di SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Gli enti di cui al comma 1 applicano la disciplina prevista dall'art. 1, del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 a decorrere dal 1° ottobre 2017.

 

Art. 2

Avvio a regime di SIOPE+ per la sanità

 

1. Dal 1° ottobre 2018 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

2. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018.

3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2018, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati fino al 30 settembre e l'annullamento o rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuati con le modalità previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere.

5. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.

6. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto.

7. Gli enti e le società che eseguono incassi o pagamenti per conto degli enti di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3.

8. Gli enti e le società di cui al comma 7 regolarizzano le risorse versate dalla regione con il codice SIOPE previsto per i trasferimenti da regione.

9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto da terzi nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8, le aziende sanitarie e ospedaliere non emettono i titoli di entrata e di spesa di regolazione contabile previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.

10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'azienda imputa l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E6500 «Altre operazioni finanziarie», riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre partite finanziarie», infine riemette l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

 

Art. 3

Avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali

 

1. All'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono soppresse le parole «e i comuni»;

2) alla fine del comma 1 sono inserite le seguenti «Nel 2018, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'art. 1, i comuni applicano la disciplina prevista dal presente comma secondo le seguenti tempistiche, con l'esclusione dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) comuni oltre 60.000 abitanti dal 1° aprile 2018;

b) comuni da 10.001 a 60.000 abitanti dal 1° luglio 2018;

c) comuni fino a 10.000 abitanti dal 1° ottobre 2018.

I comuni individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, applicano la disciplina prevista dal presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni del presente comma si applicano facendo riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2016 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.».

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis «Nelle more dell'avvio a regime di SIOPE+, prosegue la sperimentazione iniziata nel 2017»;

4) al comma 2, la parola «ottobre» è sostituita con «novembre».

 

Art. 4

Accesso al SIOPE

 

1. I dati SIOPE sono accessibili con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente l'accesso alla banca dati SIOPE.

2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2017, n. 231.