Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 08 novembre 2016

Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo

 

Art. 1

Modifiche al decreto 9 dicembre 2014

 

1. Al decreto 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il programma di sviluppo deve essere avviato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8. In caso di concessione della proroga, prevista dall'art. 9 comma 8, il termine di 6 mesi si intende parimenti prorogato.»;

2) al comma 4, le parole: «entro 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 36 mesi»;

3) al comma 6, dopo le parole: «dagli enti pubblici», sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia»;

b) all'art. 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti minimi degli investimenti previsti dall'art. 4, comma 3 sono applicati unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d'investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.»;

c) all'art. 7, comma 3, le parole: «art. 5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, commi 3 e 4»; conseguentemente, il comma 4 è soppresso;

d) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: «L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i programmi di cui all'art. 9-bis che formano oggetto di un Accordo di Sviluppo, entro 90 giorni dalla data di stipula del predetto Accordo,»;

2) alla lettera e) del medesimo comma 4, le parole: «entro 120 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni»;

3) al comma 6, lettera b), numero 2, le parole: «dell'Agenda digitale italiana» sono sostituite dalle seguenti: «del piano nazionale Industria 4.0»;

4) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III, l'Agenzia si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'Albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate con la Commissione europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

La procedura per la selezione e la nomina degli esperti è pubblicata sul sito internet www.invitalia.it.»;

5) al comma 7, le parole: «non superiore a 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20 giorni»;

6) al comma 8, le parole da: «La validità e l'efficacia della determinazione» fino a: «delle altre imprese beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «La validità e l'efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 9, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita nonché della documentazione richiesta dall'Agenzia per la definizione dell'eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato. L'efficacia della determinazione può, altresì, essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a profili di carattere economico-finanziario. Il termine assegnato al soggetto proponente può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 90 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie.»;

7) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'Agenzia comunica l'avvenuta approvazione del programma di sviluppo alle regioni e alle province autonome interessate e trasmette al Ministero e all'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'attività istruttoria, la determinazione di cui al comma 8. Entro 20 giorni dalla ricezione, l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all'Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.»;

8) al comma 10, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo l'art. 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis - (Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria di cui all'art. 9, le domande di agevolazioni, presentate ai sensi del medesimo articolo, relative a programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.

2. L'Accordo è sottoscritto a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. A tal fine l'Agenzia valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: significativo impatto occupazionale, inteso come nuovi posti di lavoro creati, capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0.

3. Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipulare l'Accordo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo. Nel caso di programmi localizzati su più regioni, la comunicazione può essere effettuata da tutte le regioni interessate.

4. Per effetto della sottoscrizione dell'Accordo, le risorse in esso individuate sono destinate in favore dell'Accordo medesimo.

Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria di cui all'art. 9.

5. Qualora il programma non presenti le caratteristiche richieste per la stipula dell'Accordo di sviluppo, la domanda di cui al comma 1 è esaminata, nel rispetto del criterio cronologico di cui all'art. 9, comma 2.

6. Ai programmi di sviluppo oggetto degli accordi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 9, comma 11.

7. Il Ministro dello sviluppo economico può riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo.»;

f) all'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6, le parole: «non superiore a 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20 giorni»;

2) al comma 7, le parole: «entro 90 giorni dall'ultimazione del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto»;

3) al comma 8, dopo le parole «Il Ministero» sono inserite le seguenti: «, entro 90 giorni dalla ricezione della relazione finale,» e, le parole: «entro 45 giorni dalla data di ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 giorni dalla data di ricezione»;

g) all'art. 13, comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il medesimo rapporto evidenzia, altresì, le attività per le quali non sono stati rispettati i termini procedimentali previsti dal presente decreto.».

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.

 

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Alle domande delle quali, alla data di cui al comma 1, risulti sospesa l'attività istruttoria a seguito delle verifiche previste dall'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, ad esclusione del comma 6, lettera b), punto 2, e agli articoli 11 e 13 del predetto decreto, come modificati e integrati dal presente decreto. Per le medesime domande, è facoltà del soggetto proponente richiedere l'applicazione dell'art. 9-bis, qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 dicembre 2016, n. 297.