Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 04 novembre 2016, n. 34

Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Intervento in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuire alle le regioni e province autonome

 

1) Quadro normativo

 

Il decreto legislativo 24 settembre 2016 n.185, recante "disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il giorno successivo della pubblicazione. L’art. 2, comma 1, lettera f), punto 1) - Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 - ha aggiunto all’articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le regioni e le province autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014.

Acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 6420 del 4 novembre 2016, si forniscono di seguito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione recata dal provvedimento normativo sopra richiamato.

 

2) Modalità applicative

 

a. Le regioni e le province autonome possono derogare ai criteri introdotti dal D.I. n. 83473 citato nella misura del 50% delle risorse ad esse assegnate (non più solo nella misura del 5%). Tale quota, in continuità con la previgente disciplina, può essere superata disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali e delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b. Le regioni e le province autonome devono assegnare le risorse ad esse attribuite per interventi destinati preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c. Oltre a quanto previsto nei punti a e b, le regioni e le province autonome, previa comunicazione al Ministero e con indicazione dell’ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro; azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016;

d. Le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse ad esse assegnate da provvedimenti emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione, a chiusura di tutte le situazioni ancora pendenti, indipendentemente dall’anno di finanziamento di riferimento, seguendo l’ordine cronologico degli interventi concessi. I trattamenti saranno autorizzati nei limiti delle risorse disponibili;

e. In deroga al comma 64 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92, le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili, e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016;

f. Per i trattamenti che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016, le regioni e le province autonome possono decretare anche dopo tale data e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50%;

g. Al fine di poter dare una corretta quantificazione delle risorse assegnate e ancora disponibili, per i periodi antecedenti al 2016, l’INPS è autorizzato ad erogare il trattamento solo a seguito dell’adozione, da parte delle regioni e delle provincie autonome dei decreti di concessione relativi ai periodi anteriori al 2016, che devono essere adottati entro e non oltre il 30 novembre 2016.

Si fa presente, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua funzione di coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato, ha invitato lo scrivente Ministero a verificare, tramite apposito parere da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’ulteriore ipotesi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31.12.2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori, comunque, siano adottati entro e non oltre il 31.12.2016.

Da parere espresso nella allegata nota della predetta Avvocatura Generale dello Stato, si evince la possibilità di utilizzare le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome per i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31.12.2016, fermo restando, comunque, che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31.12.2016.

Alla presente circolare, si allega la tabella con l’indicazione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome successivamente all’entrata in vigore del D.I. n. 83473 del 01.08.2014, con il dettaglio delle risorse stanziate secondo la nuova ripartizione del 50%.

 

Allegato

Avvocatura Generale dello Stato: Cs. 40692/16. Circolare applicativa relativa all'intervento di ampliamento della possibilità di derogare fino al 50% delle risorse attribuire alle regioni e province autonome ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014. Art. 44 comma 6 bis del D.Lgs. n. 148/2015. Richiesta di parere.

 

Con la nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto il parere della Scrivente sulla bozza di circolare predisposta sulla base della disposizione contenuta nell’art. 44, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 148/2015 (recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"), introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. f) punto 1 del D.Lgs. 185/2016, ed in particolare sulla esatta portata della norma stessa.

La nuova disposizione si inserisce dopo il comma 6 del medesimo art. 44, recante ("Disposizioni finali e transitorie "). Il testo delle due norme (commi 6 e comma 6 bis) è il seguente.

6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.

6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.

Nella richiesta di parere codesto Ministero precisa di avere predisposto una bozza di circolare la quale prevede che "le regioni e province autonome possano utilizzare le risorse a loro disposizione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 e fino all'esaurimento delle stesse, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per periodi oltre il 31.12.2016". Nello stesso schema è altresì indicato che resta ferma "l'impossibilità che le predette prestazioni possano iniziare dopo tale data".

Nella richiesta si prospetta inoltre la possibilità che la norma possa consentire di autorizzare i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interi-enti ordinari, scaduti dopo tale data", e si chiede di conoscere l’avviso della Scrivente rispetto a tale facoltà.

Ciò premesso, questa Avvocatura osserva quanto segue.

Il comma 6 del citato art. 44 prevede che "per l’anno 2015 le regioni e le province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità ", anche in deroga agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 83473/2014 "in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite".

Il comma 6 bis appare diversamente formulato. In particolare la norma prevede per le regioni e province autonome la possibilità "nell'anno 2016" di utilizzare (sempre anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 83473/2014), finn al 50% delle risorse attribuite, con riferimento "ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente ", destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa. In alternativa le stesse risorse possono essere destinate "ad azioni di politica attive del lavoro.

La disposizione si differenzia dunque da quella relativa al 2015 (e contenuta nel comma 6):

a) per avere elevato dal 5 al 50% la quota di utilizzabilità delle risorse attribuite;

b) per avere consentito la utilizzazione delle stesse risorse con riferimento sia agli ordinari trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, sia ai trattamenti in deroga:

c) per avere previsto la destinazione alternativa delle risorse;

d) per avere previsto infine che l’utilizzo delle risorse possa essere disposto "nell’anno" 2016, (e non anche, come previsto nel comma 6, "per l'anno"2015).

Sulla base di tali premesse sembra quindi potersi affermare che - tenuto conto della formulazione della norma - non appare preclusa la possibilità di utilizzazione delle risorse "nell'anno" 2016 (e pertanto entro il 31.12.2016) per trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche con decorrenza successiva al 31.12.2016.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.