Prassi - INPS - Messaggio 07 novembre 2017, n. 4413
Riconoscimento della pensione ai superstiti studenti - articolo 22 della legge n. 903 del 1965
L’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente.
La citata disposizione normativa prevede che "per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università".
L’Istituto, al fine del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).
A tal fine, con riferimento all’anno scolastico o accademico d’interesse, sono necessarie informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc...).
1. Percorsi di istruzione e formazione professionale in Italia e all’estero
a) Percorsi in Italia
Con riferimento all’accertamento in argomento, ed in particolare alla natura giuridica dell’Istituto scolastico, si precisa che, nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole paritarie, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno verificare, presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica relativamente all’anno d’interesse.
Analogamente, nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole non paritarie, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno accertare, presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca se la scuola è presente nell’apposito elenco regionale delle scuole non paritarie, come già indicato con il messaggio n.26666 del 2008.
Si rammenta che la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di cui al decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (IeFP), di durata triennale e quadriennale, come precisato nella circolare n. 185 del 2015, è utile ai fini in argomento, in quanto tali percorsi fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione.
In caso di iscrizione a corsi di formazione professionale, diversi dai citati percorsi IeFP, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno richiedere agli uffici competenti in materia di formazione professionale dell’ente Regione che ha istituito il corso se trattasi di corsi equiparati ai corsi scolastici ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e pertanto utili anche ai fini previdenziali.
b) Percorsi all’estero
I superstiti che frequentano percorsi di studio all’estero, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, devono allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali del citato Ministero nella quale sia indicato a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero.
2. Percorsi di formazione accademica in Italia e all’estero
a) Percorsi in Italia
Con riferimento alla frequenza di percorsi di formazione ricompresi nel sistema universitario, si rammenta che l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, come precisato nella circolare n.76 del 21.07.2008, è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.
Si rammenta inoltre che, come precisato nel messaggio n. 1893 del 16.03.2015, anche l’iscrizione ad Istituti Tecnici superiori previsti dalla legge n. 40 del 2007 è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.
b) Percorsi all’estero
In caso di iscrizione ad Università o Istituti di livello universitario all’estero, tenuto conto di quanto previsto nel D.P.R. n. 189 del 2009 e delle relative indicazioni ministeriali, il superstite studente deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione:
- certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto;
-dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
- recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- copia del documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il superstite abbia conseguito il titolo di studio all’estero, al fine del riconoscimento dell’equivalenza del titolo estero al titolo italiano da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, lo stesso deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione:
- dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
- certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo (in originale o in copia autenticata anche ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000) con relativa traduzione giurata e asseverata;
- titolo di studio in lingua (anche in copia autenticata ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. 445 del 2000) corredato da traduzione giurata e asseverata e legalizzato nel caso in cui sia stato rilasciato in un paese non UE;
- recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- copia del documento di riconoscimento.
Il titolo di studio e la certificazione degli esami possono essere sostituiti dal c.d. diploma supplement (documento contenente le medesime informazioni in lingua del posto e in inglese) con la traduzione in italiano.
La documentazione relativa ai percorsi di formazione accademica all’estero deve essere trasmessa dalle Direzioni regionali alla Direzione centrale pensioni mediante la casella istituzionale Normativa.DcPensioni@inps - oggetto: "SUPERSTITI STUDENTI"- per il successivo inoltro al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini della individuazione del corrispondente percorso di studio in Italia.
Le domande pendenti, incluse quelle con riferimento alle quali siano state già trasmesse richieste di chiarimenti o documentazione, devono essere esaminate alla luce delle istruzioni impartite con il presente messaggio.