Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 15 settembre 2017

Modalità per la concessione dei contributi per il sostegno alla stampa italiana diffusa all'estero, a norma del Capo V del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, a quelli editi in Italia e diffusi all'estero in misura non inferiore al sessanta per cento delle copie complessivamente distribuite, nonché a quelli editi esclusivamente in formato digitale che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al sessanta per cento del numero totale di utenti unici mensili;

b) ai periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi all'estero in misura non inferiore al sessanta per cento delle copie complessivamente distribuite.

 

Art. 2

Procedimento per la concessione del contributo a favore dei quotidiani all'estero

 

1. Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero presentano le domande di ammissione al contributo, corredate della documentazione di cui al comma 2, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore che, verificatane la completezza, le trasmette entro il 28 febbraio al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le imprese editrici di quotidiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero presentano le domande e la documentazione di cui al comma 2, entro il 31 gennaio, direttamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le domande presentate al competente ufficio consolare ovvero al Dipartimento oltre il termine del 31 gennaio si considerano inammissibili.

2. Ai fini dell'erogazione della rata di anticipo di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la domanda è corredata dei seguenti documenti istruttori:

a) atto costitutivo;

b) statuto vigente recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante:

1) il numero dei dipendenti con l'indicazione del numero dei giornalisti, della tipologia di contratto di assunzione e relativa durata;

2) il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente;

3) l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata;

4) la periodicità e il numero di uscite effettuate nell'anno; in caso di domanda di ammissione al contributo presentata per la prima volta, anche il numero di uscite riferite alle due annualità precedenti a quella del contributo;

5) per le imprese che editano in Italia i quotidiani diffusi all'estero, le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

6) per l'edizione digitale della testata, la data di inizio, la corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi aggiornamenti, a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 70 del 2017, le modalità di accesso alla testata e le credenziali per la consultazione dell'archivio, il prezzo di vendita della copia digitale singola o in abbonamento, ove previsto;

7) la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo ovvero l'affitto della stessa nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 70 del 2017;

8) l'insussistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con altre imprese, la dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti delle società controllanti o collegate attestante che le stesse non hanno presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento;

9) l'adozione di misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;

d) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento del contributo;

e) la dichiarazione del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria che attesti che la testata è diffusa presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa;

f) il parere reso ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera h) della legge 23 ottobre 2003, n. 286, dal Comitato degli italiani all'estero della circoscrizione consolare di riferimento.

3. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti il contributo producono, a pena di decadenza, la seguente ulteriore documentazione:

a) bilancio di esercizio corredato degli annessi verbali e relazioni, redatto secondo la normativa vigente nel Paese in cui ha sede l'impresa editrice;

b) prospetto analitico, certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice, dei costi connessi alla produzione della testata per la quale si richiede il contributo, con l'indicazione degli strumenti di pagamento;

c) prospetto analitico, certificato secondo le modalità indicate alla lettera b), dei dati concernenti le copie distribuite e vendute per singolo canale di distribuzione e luogo di diffusione, con l'indicazione dell'effettivo prezzo di vendita della testata;

d) prospetto dei ricavi, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), comprensivi degli introiti derivanti dalle vendite della testata per la quale si richiede il contributo e dalla pubblicità, nonché del contributo risultante dal bilancio di esercizio;

e) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei dati concernenti l'edizione in formato digitale, con l'indicazione del numero di utenti unici mensili, dei costi connessi alla produzione della testata, delle copie digitali vendute su base annua, singolarmente o in abbonamento, e della diffusione.

4. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Art. 3

Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici diffusi all'estero

 

1. Le imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero presentano le domande di ammissione al contributo, corredate dalla documentazione di cui al comma 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore che, verificatane la completezza, le trasmette entro il 30 aprile al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero presentano le domande, entro il 31 marzo, direttamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande presentate al competente ufficio consolare ovvero al Dipartimento oltre il termine del 31 marzo, si considerano inammissibili.

2. Contestualmente alla domanda deve essere prodotta la seguente documentazione istruttoria:

a) atto costitutivo;

b) statuto vigente recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante:

1) l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata;

2) per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza;

3) l'insussistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese richiedenti i contributi ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con altre imprese, la dichiarazione che queste ultime non abbiano presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento;

4) per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo ovvero l'affitto della stessa nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 70 del 2017;

5) la periodicità e il numero di uscite effettuate nell'anno;

6) per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

7) per l'edizione digitale della testata in parallelo con l'edizione cartacea, la data di inizio, la corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi aggiornamenti, a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 70 del 2017, le modalità di accesso alla testata e le credenziali per la consultazione dell'archivio, l'eventuale prezzo di vendita della copia digitale singola o in abbonamento;

8) l'adozione di misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;

d) prospetto analitico dei costi connessi alla produzione della testata, certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice o corredato da fatture, munite di quietanza di pagamento, e da altra documentazione idonea a comprovare le voci di costo di cui all'art. 22, comma 3;

e) prospetto dei dati concernenti le copie distribuite e vendute per singolo canale di distribuzione e luogo di diffusione, certificato dai soggetti di cui alla lettera d) o corredato da fatture munite di quietanza di pagamento e da altra documentazione idonea a comprovare le voci di costo di cui all'art. 22, comma 3;

f) prospetto delle copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, su base annua certificato dai soggetti di cui alla lettera d) o corredato da fatture e altra documentazione idonea a comprovare tali dati;

g) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento del contributo;

h) dichiarazione del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria che attesti la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all'estero;

i) parere reso ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera h) della legge 23 ottobre 2003, n. 286, dal Comitato degli italiani all'estero della circoscrizione consolare di riferimento.

3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il termine del 31 ottobre dell'anno in cui la domanda è presentata.

 

Art. 4

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2018.

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicare nel sito istituzionale la modulistica relativa ai documenti istruttori indicati nel presente decreto e ogni informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 novembre 2017, n. 260.