Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 28 luglio 2016, n. 4372

Legge 12 marzo 1999, n 68, articolo 5, commi 3 bis. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2016. Proroga del temine di presentazione dell’autocertificazione

 

Nella prima fase di applicazione dell’articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono emerse problematiche relativamente al calcolo dell’esonero autocertificato applicato dalla procedura telematica a talune specifiche fattispecie, in particolare alle imprese multilocalizzate.

Pertanto, con nota prot. n. 3879 del 1 luglio 2016, il termine di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2016, fissato in sede di prima applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto è stato prorogato al 31 luglio 2016.

Tenuto conto che, con nota prot. 5113 del 26 luglio 2016, sono state fornite indicazioni operative relative alla autocertificazione dell’esonero parziale sui vari aspetti segnalati dai datori di lavoro e dell’avvenuto aggiornamento del sistema informatico, il termine fissato al 31 luglio è ulteriormente prorogato all’8 agosto 2016.