Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18864

Esposizione ad amianto - Rivalutazione contributiva - Domanda amministrativa all'INAIL - Termine di decadenza

 

Rilevato

 

che la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 comma 6 d.P.R. n. 639 del 1970, la domanda di A.C. intesa al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 comma 8 L. n. 257 del 1992;

che il giudice di appello, sulla premessa che l'art. 47 d.l. n. 260 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003 impone agli interessati di presentare una distinta domanda amministrativa all'INAIL per il riconoscimento dei benefici relativi all'esposizione ad amianto entro il termine decadenziale di 180 giorni, decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 17.12.2004) del DM 27.10.2004 di attuazione della normativa primaria e che tale previsione concerne tutte le categorie di lavoratori, anche quelli già titolari del diritto alla pensione alla data del 2.10.2003 o già istanti a tale data per l'ottenimento del beneficio, rilevava che il C. era incorso in decadenza, non avendo reiterato all'INAIL la domanda di riconoscimento dell'esposizione qualificata ad amianto entro il prescritto termine;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.C. sulla base di un unico motivo;

che l'INPS ha depositato procura;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

 

Considerato

 

che con l'unico motivo di ricorso sì deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 47 comma 5 d.l. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003, dell'art. 3 comma 2 e 9 del DM 27.10.2004, dell'art. 3, comma 132 L. n. 350 del 2003, censurandosi la decisione di secondo grado per avere ritenuto necessaria, al fine di impedire il verificarsi della decadenza ex art. 47 comma 5 d.l. cit., la presentazione della domanda all'INAIL entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale attuativo della norma primaria;

che il motivo è manifestamente fondato alla luce dei recenti arresti del giudice di legittimità;

che questa Corte, con ripetute pronunce (si veda per tutte Cass. n. 14895 del 16/07/2015), rilevando che il citato D.M., fonte regolamentare delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. nella L. n. 326 del 2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge, ha ritenuto che il riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, art. 13, comma 8, va necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione, con la conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale introdotto dal D.L. n. 269 del 2003;

che è stato altresì rilevato che il D.M., riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis, (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto - da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria, che va disapplicato;

che, alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte territoriale ha errato nel ritenere la mancata presentazione della domanda di certificazione all'I.N.A.I.L. nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M. rilevante ai fini della decadenza della ricorrente dalla proposizione di istanza amministrativa all'I.N.P.S., richiedendosi a tal fine la preventiva verifica dell'applicabilità o meno, nei termini sopra delineati, della "previgente" disciplina;

che ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto ai fini della verifica della spettanza in capo alla istante del beneficio invocato;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.