Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MILANO - Sentenza 06 marzo 2017, n. 1860

TARSU - Cartelle esattoriali - Riscossione

 

Fatto e diritto

 

Il contribuente ha proposto ricorso impugnando il preavviso di iscrizione ipotecaria relativa alle cartelle esattoriali indicate in epigrafe, relative alle annualità 2000, 2003, 2006, 2007 con riferimento al pagamento della TARSU per l’immobile di via (...)

II ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di notificazione nei termini di legge e/o, in ogni caso, la prescrizione delle cartelle.

Si sono costituiti con distinte memorie il Comune di (...), ed Equitalia.

L’ente di riscossione deposita le relate di notifica delle cartelle di pagamento.

Il Comune di (...) specifica che le cartelle esattoriali sono state tutte formate in ossequio al termine decadenziale annuale previsto dall’art. 72 del D. Lgs. n. 507/1993 che prevede che i ruoli siano formati e consegnati al concessionario della riscossione, a pena di decadenza entro l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto che riguarda non solo la riscossione coattiva, ma anche quella ordinaria della TARSU.

La Commissione in ordine all'eccezione di prescrizione delle cartelle sollevata del ricorrente, richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 23397 del 17 novembre 2016, con la quale vengono fornite preziose indicazioni in ordine alla complessa tematica del termine prescrizionale da applicare in ambito tributario. La Cassazione, nella sentenza in commento applica un principio a carattere generale secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Il principio opera per tutti gli atti della riscossione quali: riscossione coattiva di crediti previdenziali, crediti erariali, tributari ed extratributari, crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti Locali, sanzioni tributarie o amministrative.

In ordine alla complessa problematica del termine prescrizionale da applicare all'obbligazione tributaria, pur con incertezze, si stanno chiarendo ad opera del legislatore, ed in parte della giurisprudenza, le discipline dei termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo con riguardo agli avvisi di accertamento (art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette e art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 per l'IVA, alle cartelle di pagamento (art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 anche alla luce della Corte Cost. 15 luglio 2005, n. 280 e della Legge 31 luglio 2005, n. 156), agli avvisi di rettifica e di accertamento dei tributi locali (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria 2007), nonché, al provvedimento di irrogazioni delle sanzioni.

Per quanto concerne i tributi locali, nella specie tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile e contributi di bonifica, il termine di prescrizione è quello quinquennale perché essi sono "elementi strutturali di un rapporto sinallaginatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo, suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in relazione alla quale l'utente è tenuto ad ima erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente imposi(ore, o del beneficio dallo stesso concesso", [cfr. Cass. Civ. sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4283: "i tributi locali (nel caso di specie tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, tributo per occupazione di aree pubbliche e passi carrabili, contributo per consorzio di bonifica) rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad armo o in termini più brevi. Invero i tributi locali in esame sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del benefìcio dallo stesso concesso ’). La Corte ha evidenziato che l’utente corrisponde una somma determinata dall'Ente locale, che costituisce il corrispettivo di un servizio periodico (cfr. Cass. civ. n. 2941/2007, n. 4271/2003; Cass. civ., ss.uu. n. 10955/2002) reso o richiesto e tale somma si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato.

Secondo il Supremo Collegio i tributi locali possono essere assimilati ai pagamenti dovuti per l’utilizzo del servizio elettrico o idrico, per i quali vale la prescrizione quinquennale, osservando come l'obbligo previsto per l'ADR di conservare per cinque anni copia delle cartelle di pagamento e degli attestati di ricevimento, di cui all'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973, per quanto di rilevanza contenuta, costituisca comunque indizio a favore della prescrizione quinquennale dei suddetti tributi (cfr. Cass. civ. 23 febbraio 2010, n. 4283).

La Commissione, stante la produzione in giudizio, da parte di Equitalia, delle cartelle che si assumono essere state notificate ben oltre il termine prescrizionale di cinque anni, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla le cartelle impugnate. La complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia della prescrizione tributaria, giustifica la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla le cartelle impugnate. Spese compensate.