Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 aprile 2017, n. 8863

Preavviso di fermo amministrativo - Oneri contributivi - I.N.P.S.

 

Rilevato che

 

- la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 3 agosto 2015, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto prescritti i crediti di cui al preavviso di fermo amministrativo notificato a D.B. da Equitalia Nord S.p.A. per conto dell’l.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) per il pagamento di oneri contributivi già richiesto con cartella esattoriale divenuta definitiva. Riteneva la Corte territoriale che il credito in questione fosse prescritto, dovendo farsi applicazione, anche per l’ipotesi di cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione quinquennale;

- per la cassazione di tale decisione propongono ricorso l’I.N.P.S. (in via principale) e Equitalia Nord S.p.A. (in via incidentale) affidando le rispettive impugnazioni ad un motivo;

- resiste con controricorso D.B.;

- la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

- non sono state depositate memorie;

- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

 

Considerato che

 

- con i motivi dei ricorsi principale e incidentale (sostanzialmente analoghi per ciascuno degli indicati ricorrenti) è denunciata la violazione dell’art. 2953 cod. civ. in relazione all’art. 3, co. 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 sostenendosi che nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito debba farsi applicazione della prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l’actio iudicati;

- i motivi non sono fondati alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016);

- in tale decisione è stato, infatti, chiarito che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. ‘conversione’ del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, co. 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. n. 122 del 2010)";

- è stato, altresì, precisato che l’indicato principio "si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo";

- alla luce degli affermati principi, la sentenza impugnata è corretta;

- ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo;

- in conclusione la proposta va condivisa e vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale;

- il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

- va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014);

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.