Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 09 novembre 2016

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2016-2018, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Art. 1

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Il contingente complessivo di sedici distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015:

1) FNS CISL - cinque distacchi sindacali;

2) UIL PA VV.F. - tre distacchi sindacali;

3) FP CGIL VV.F. - tre distacchi sindacali;

4) CO.NA.PO. - due distacchi sindacali;

5) CONFSAL VV.F. - due distacchi sindacali;

6) USB PI VV.F. - uno distacchi sindacali.

 

Art. 2

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

 

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

 

Art. 3

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

 

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 dicembre 2016, n. 287.