Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7846

Procedura di mobilità - Illegittimità del recesso - Applicazione dei criteri di scelta del personale in esubero - Ricorso inammissibile - Notifica oltre il termine perentorio - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova del timbro, ancorché privo di sottoscrizione, apposto sull'atto

 

Rilevato che

 

La Corte d'Appello di Salerno con sentenza resa pubblica il 17/6/2015 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto la domanda proposta da F.P. nei confronti del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del recesso intimato ex lege n. 223/91 in data 26/6/1991.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il P. affidato a sette motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

 

Considerato che

 

1. Con sette motivi, prospettando violazione di plurime disposizioni di legge nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza della Corte salernitana per aver positivamente scrutinato lo svolgimento della procedura di mobilità, confermandone la correttezza, nonostante la chiara violazione della disposizione di cui all'art. 5 l. 223/91 che disciplina l'applicazione dei criteri di scelta del personale in esubero nonché delle norme del c.c.n.I. di settore concernenti gli schemi di riorganizzazione cui è tenuta ad attenersi l'Amministrazione Consortile.

2. Il ricorso è inammissibile perché notificato oltre il termine perentorio sancito dall'art. 327 del codice di rito.

Occorre premettere che, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione è costituito alla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso (cfr. Cass. 25/2/2015 n. 3755).

Nello specifico, emerge dagli atti che il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 5 gennaio 2016, oltre il termine semestrale per l'impugnazione fissato dall'art. 327 c.p.c., nella versione di testo applicabile ratione temporis successiva alla modifica introdottavi dalla L. n. 69 del 2009, art. 36, comma 17, per essere stato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 31 dicembre 2011.

Essendo stata la sentenza d'appello depositata in data 17 giugno 2015, il presente ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida euro 200,00 per esborsi ed in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.