Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2018, n. 7841

Nullità del termine - Sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato - Eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Non rileva

 

Fatti della decisione

 

Con sentenza del 13.11.2012, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra P.M. e C. SPA, a far data dal 22.11.2004, con condanna della società, oltre che al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro, al pagamento, ai sensi dell'art. 32 della legge nr. 183 del 2010, di una somma pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione percepita ed al pagamento di differenze di retribuzioni per complessivi euro 12.779,78 oltre accessori di legge.

La Corte di Appello dichiarava la nullità del termine apposto al primo contratto di assunzione; giudicava infondata l'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, in ragione del breve periodo intercorso tra la scadenza del termine e la stipulazione di un contratto a progetto, durante il quale il lavoratore era anche rimasto in possesso dei mezzi aziendali (auto, computer, telefono) fornitigli dalla società per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La Corte di Appello osservava che alcun significato poteva attribuirsi alla stipulazione del contratto di collaborazione, in quanto intervenuta in costanza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ormai instauratosi e non validamente interrotto, a nulla rilevando la riscossione del TFR; in ogni caso, secondo la Corte di Appello, il progetto indicato nel contratto di collaborazione non risultava avere le caratteristiche di specificità richieste dalla normativa e neppure risultava essere stato espletato con l'autonomia essenziale al valido instaurarsi di tale forma collaborativa.

La Corte di merito accertava, inoltre, il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Commercio.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società C. spa, affidato a cinque motivi; tuttavia, nelle more, ha depositato atto di rinuncia allo stesso, in ragione dell'intervenuta conciliazione della lite.

E' rimasto intimato il lavoratore.

 

Ragioni della decisione

 

In data 5 luglio 2013 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, ritualmente depositata presso questa Corte che contiene atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ., debitamente sottoscritto per accettazione dall'intimato.

A tanto consegue la declaratoria di estinzione del presente giudizio, senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non essendovi costituzione della parte intimata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il processo.