Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 maggio 2017, n. 13349

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Contenzioso riguardante società di persone - Litisconsorzio necessario - Difetto di integrità del contraddittorio - Nullità della sentenza

 

Fatti di causa

 

Su ricorso di Fratelli C. di C.G. e G. s.n.c., esercente attività di panificazione, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa annullava l'avviso notificato alla società per l'accertamento di maggior reddito d'impresa ai fini IRAP e IVA riguardo all'anno d'imposta 2002.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

La società resta intimata; controricorrono i soci G. e G. C., proponendo ricorso incidentale condizionato.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio.

Il motivo è fondato.

L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci determina la necessità originaria del loro litisconsorzio, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti costoro è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, Rv. 603330; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23096, Rv. 625132; Cass. 28 novembre 2014, n. 25300, Rv. 633451).

Nella specie, la controversia non ha riguardato solo gli aspetti formali dell'avviso pertinente alla società, ma anche il merito dell'accertamento reddituale societario (in punto di deducibilità di costi).

2. Non è praticabile la riunione sanante in fase di legittimità (secondo il modello inaugurato da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830, Rv. 611765).

Essa è invocata dagli odierni controricorrenti, i quali tuttavia informano che nessuno dei ricorsi in predicato di riunione concerne il socio G. C. in proprio, la cui pretermissione risulta dunque insanabile.

3. I soci deducono nei rispettivi controricorsi che la società si è cancellata dal registro delle imprese dal 16 gennaio 2007, sicché il ricorso sarebbe inammissibile perché notificato a società estinta; tuttavia, il ricorso è stato notificato anche ai soci, nella qualità, che succedono alla società nei confronti del fisco per quanto conseguito dal bilancio di liquidazione (Cass. 26 giugno 2015, n. 13259, Rv. 635874; Cass. 23 novembre 2016, n. 23916, Rv. 641754).

È infondata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da G. C., risultando la notifica postale avviata il 26 febbraio 2010, quindi in tempo utile (il termine lungo, maggiorato di sospensione feriale, scadeva il giorno successivo).

4. L'originaria pretermissione dei soci vizia alla radice l'intero processo, imponendo l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c.

Ne viene assorbito il secondo motivo del ricorso principale (extrapetizione per rilievo officioso di un vizio di firma dell'avviso), come anche il ricorso incidentale condizionato (violazione di legge e difetto di motivazione sull'emissione dell'avviso ante tempus).

5. A contraddittorio integro, il giudice di rinvio effettuerà un nuovo esame di merito e regolerà le spese processuali, anche di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale nel primo motivo, assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.