Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 maggio 2017, n. 13322

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Cessione terreni - Plusvalenza - Sanzioni

 

Fatti di causa

 

Con atto notarile del 23.9.2000, registrato il 10.10.2000, F. F., unitamente agli altri comproprietari, cedeva terreni di proprietà senza assoggettare a tassazione la plusvalenza sul presupposto che si trattasse di terreni non definitivamente edificabili.

L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento con il quale, verificato che il terreno era stato inserito in una variante del Piano regolatore generale adottata dal Comune che lo aveva reso edificabile, riprendeva a tassazione la plusvalenza ed accertava l'Irpef dovuta di euro 45.887, oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n.61 del 2009.

F. F. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 112 del 25.10.2010, annullando le sanzioni e confermando nel resto l'atto impugnato. Il giudice di appello riteneva sussistente la condizione di obiettiva condizione di incertezza normativa, agli effetti dell'art. 8 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, considerato che lo stesso legislatore aveva dovuto intervenire a chiarimento della norma con disposizione di interpretazione autentica.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi.

F. F. resiste con controricorso. Chiede preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso per formazione del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n.89 del 28.6.2010, irrevocabile il 15.11.2010, relativa alla causa, avente il medesimo oggetto, promossa dalla sorella F. M. A. comproprietaria dei medesimi terreni.

 

Ragioni della decisione

 

1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di giudicato esterno, sollevata dal controricorrente, per difetto del requisito della identità delle parti espressamente richiesto dall'art. 2909 cod.civ. affinché si producano gli effetti della cosa giudicata.

2. Contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ. , nella parte in cui ha escluso l'applicabilità delle sanzioni.

Il motivo di ricorso è infondato. Premesso che il contribuente ha venduto un terreno edificabile secondo la variante del P.R.G. deliberata dal Comune "ma non approvata definitivamente dagli organi competenti", il giudice di appello ha ritenuto la ricorrenza di una obiettiva condizione di incertezza interpretativa della norma, tale da legittimare il giudice tributario alla disapplicazione della sanzione a norma dell'art. 8 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, sul rilievo che la nozione di "terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti" la cui cessione a titolo oneroso è produttiva di plusvalenza imponibile a norma dell'art.67 comma primo lett. b) d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, aveva richiesto un intervento chiarificatore del legislatore che, mediante la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 36 comma 2 d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, ha stabilito che il terreno deve considerarsi edificatorio allorché é qualificato come tale dallo strumento urbanistico adottato dal Comune a prescindere dalla approvazione del P.R.G. da parte della Regione o dalla adozione di strumenti attuativi. L'argomentazione svolta dal giudice non presenta i denunciati profili di illogicità.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e art. 36 comma 2 d.l.n. 223 del 2006, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 cod.proc.civ. poiché non si rinviene alcun elemento per ritenere che l'intervento di cui all'art. 36 comma 2 sia stato imposto da una obiettiva condizione di incertezza involgente proprio la norma in questione.

Il motivo è infondato. La norma di interpretazione autentica, per sua natura retroattiva, può essere adottata dal legislatore soltanto in presenza di una disposizione di legge ragionevolmente suscettibile di una di pluralità di interpretazioni, ed ha lo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicarla uno dei significati normativi ad essa attribuibili (in tal senso Corte cost. n.314 del 2013).

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l'art.36 comma 2 del d.l. n.223 del 2006, convertito nella legge n.248 del 2006, che ha dettato la norma di interpretazione autentica della nozione di "area fabbricabile", è esplicitamente riferita anche alle disposizioni contenute del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Si compensano le spese in ragione della natura controversa della nozione di "terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria", che ha richiesto l'intervento del legislatore con norma di interpretazione autentica.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.