Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 ottobre 2016, n. 42715

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti - Onere probatorio - Produzione del modello DM 10

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza in data 1 ottobre 2015 la Corte d’ Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano confermava la sentenza in data 8 ottobre 2014 con la quale il Tribunale di Bolzano aveva condannato R.F. alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv. cod. pen., 2, comma 1 bis, L. 638/1983. La Corte territoriale in particolare osservava che i modelli DM 10 presentati dall'imputato nella qualità di rappresentante della Y.C. costituissero prova sufficiente della corresponsione ai dipendenti degli stipendi afferenti le ritenute previdenziali non versate.

2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il F. deducendo due motivi.

2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge relativamente alla valorizzazione dei modelli DM 10 quale fonte probatoria primaria posta a base del giudizio di fondatezza della accusa, non avendo considerato la Corte territoriale trattarsi dei nuovi modelli secondo il regime UNIEMENS, non più redatti dal datore di lavoro, bensì generati automaticamente dal sistema informatico dell'INPS.

2.2 Con un secondo motivo si duole di vizio della motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità sulla base dei modelli in oggetto e sempre in considerazione del nuovo modo di redazione.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è infondato.

2. Con i motivi dedotti il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità penale, criticando la sentenza impugnata per il fatto che la stessa si basi esclusivamente sulla valorizzazione dei modelli DM 10 al fine della prova dell'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti e quindi dell'omesso versamento delle relative ritenute previdenziali / assistenziali come da rubrica di accusa. In particolare sostiene il ricorrente che trattandosi nel caso di specie dei nuovi modelli redatti secondo il regime UNIEMENS, non essendo più gli stessi redatti dal datore di lavoro, bensì dall'INPS, non potevasi più attribuire agli stessi alcun valore probatorio "confessorio" di detta circostanza.

Le censure sono infondate.

Anzitutto va chiarito che il precedente citato dal ricorrente (Sez. 3, n. 43375 del 22/01/2015, Longoni, Rv. 265492) non è "in termini", posto che non riguardava i nuovi DM 10 regime telematico (UNIEMENS), bensì il diverso caso di modelli DM 10 compilati ex officio dai funzionari dell'INPS a causa della omissione da parte del contribuente.

E' quindi persino ovvio che in questo caso a tali "dichiarazioni" non possa attribuirsi alcuna valenza confessoria, dato che essi in alcun modo sono ricollegabili ad una dichiarazione di scienza del contribuente, asseritamente inadempiente, ma sono il frutto dell'attività ispettiva dell' Istituto previdenziale.

E' dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente (doc. 3) che di contro si desume che le nuove, ordinarie, modalità di dichiarazione informatica, secondo il sistema denominato appunto UNIEMENS, effettivamente sia generata dalle procedure informatiche dell'INPS, ma esclusivamente sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente; che quindi il DM 10 "virtuale" sia il risultato delle denuncie individuali e della denuncia aziendale contenente il riepilogo delle prime. In altri termini, UNIEMENS è soltanto un "flusso" di dati che va a creare il contenuto del modello DM 10, per così dire di "nuova generazione", che, ancorché generato come detto dal sistema informatico dell'INPS, ha le stesse "caratteristiche ed informazioni" dell' DM 10 cartaceo. Comunque dirimentemente sul punto va rilevato che sempre dal citato documento prodotto dal F. emerge che la mancata trasmissione telematica della denunzia aziendale addirittura impedisce la generazione del DM 10 virtuale, così segnalandosi automaticamente la posizione di irregolarità formale dell'azienda per l'assenza del modello dichiarativo medesimo.

Tali inequivoche precisazioni in fatto consentono di affermare dunque che la modica delle modalità di redazione del modello medesimo ossia il passaggio dal "cartaceo" inviato all'INPS al "telematico" generato dal sistema dell'Istituto, non ha importato alcuna modifica sotto il profilo della necessaria provenienza dei "flussi informativi" dall'azienda interessata.

Ciò posto, non vi è dunque ragione per non ritenere tuttora applicabile anche nel caso di specie il consolidato principio di diritto che «In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme» (tra le molte, Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851).

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.