Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2017, n. 28057

Accertamento - Dichiarazione dei redditi - Riscossione - Cartella di pagamento

Fatti di causa

L'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, depositata il 09.06.2009 e non notificata, che, confermando la prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di F.M., a seguito della definitività di tre avvisi di accertamento, notificatigli il 27.10.2005, riferiti agli anni 1998/2000, ed emessi a rettifica del reddito; la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fatto legittimo affidamento su quanto preannunciatogli via email in data 19.04.2006 da un funzionario dell'Agenzia circa l'intenzione di quest'ultima di annullare l'avviso per il 1998 e di rettificare quelli per il 1999 ed il 2000, e, considerando tale documento ufficialmente autorizzato e valido a tutti gli effetti, non avesse ravvisato la necessità di provvedere all'impugnazione degli avvisi.

Il contribuente resiste con controricorso e così Equitalia Polis SPA.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la contraddittoria motivazione.

Secondo la ricorrente, la CTR ha sostenuto contraddittoriamente che il contribuente era stato indotto a non impugnare gli avvisi di accertamento in conseguenza della email del funzionario, e ciò nonostante il suo potere impugnatorio si fosse già consumato in data 5.4.2006, e cioè prima della ricezione della email in data 19.04.2006, di guisa che non poteva ravvisarsi alcun effetto causale tra i due fatti.

2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 21-nonies, legge n. 241/1990, in combinato disposto all'art. 2-quater, d.l. n. 564/1994, conv. in legge n. 656/1994, sostenendo che erroneamente la CTR ha implicitamente ritenuto che la email spedita a titolo personale dal funzionario potesse integrare un vero e proprio provvedimento di annullamento in autotutela.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

Premesso che la sentenza impugnata soggiace al regime del momento di sintesi (o quesito), stante la applicabilità ratione temporis dell'art. 366 bis cod. proc. civ, si ritiene di ravvisarlo nel paragrafo conclusivo del fol. 4 del ricorso.

4. Passando al merito, si osserva che, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, il ragionamento svolto dalla CTR si incardina esplicitamente sull'affidamento indotto dalla email e ne evidenzia il nesso causale, insistendo sulle conseguenze determinate da tale affidamento in ordine al mancato esercizio dei poteri difensivi ed a tutela che l'ordinamento tributario riconosce al contribuente, ove afferma «Il contribuente di certo, vistosi recapitare una tale dichiarazione ha legittimamente creduto che fosse un documento ufficialmente autorizzato e quindi valido a tutti gli aspetti, non ravvisandosi la necessità, visto l'esito positivo ottenuto dal contraddittorio, di dover procedere all'impugnazione degli avvisi in quanto in procinto di essere sostituiti».

Ciò posto la contraddittorietà della pronuncia appare evidente. Va considerato infatti che è acclarato nella stessa sentenza che gli avvisi erano divenuti definitivi per decorso del termine impugnatorio, maggiorato di novanta giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento per adesione in data 06.12.2005, ancor prima della email, in quanto quest'ultima - come si desume dalla stessa decisione - non conteneva alcun riferimento alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione ex art. 7, legge n. 218/1997, ma preannunciava l'annullamento in autotutela di un avviso e la emissione di due avvisi rettificati, e cioè atti amministrativi evidentemente diretti ad incidere sui pregressi e definitivi avvisi: ne consegue che, in evidente contraddizione, la CTR ha ritenuto che l'affidamento del contribuente avesse paralizzato l'esercizio del mezzo impugnatorio che, in realtà, era oramai inammissibile e non più esercitabile.

5. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.

6. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l'esame delle questioni assorbite.

 

P.Q.M.

 

- Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;

- Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l'esame delle questioni assorbite.