Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2017, n. 28076

Tributi - Dichiarazione dei redditi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Omesso versamento - Notificazione - Termini

 

Ritenuto che

 

L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 29/40/09, dep. il 10 marzo 2009, che, su ricorso proposto da I.S.I. s.p.a. contro cartella di pagamento notificata il 13 settembre 2004 (per omesso versamento del saldo Irpeg per l'anno 1999), ha rigettato l'appello dell'Ufficio sotto il profilo della "mancanza pressoché assoluta di una motivazione" della cartella, non integrabile dagli atti pregressi (avviso bonario), in quanto "è agli atti concretamente impugnabili in giudizio che occorre fare riferimento per verificare la sussistenza di una idonea motivazione, dato che è in riferimento ad essi che il ricorrente deve muovere le sue censure".

La Commissione regionale ha poi accolto l'appello dell'Ufficio limitatamente al termine di notifica della cartella, ritenendo, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, che non si fosse maturata la decadenza in ordine alla cartella di pagamento, notificata ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/73, ex art. 17 d.P.R. 602/73, in quanto il termine ivi previsto "mal si coordina con l'art. 25 dello stesso d.P.R. 602/73 che prevede una specifica disciplina dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento".

I.S.I. s.p.a. si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale.

 

Considerato che

 

1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione di legge, art. 7 I. 212/2000, art. 36 bis d.P.R. 600/73, art. 25 d.P.R. 602/73 e 3 artt. 1 e 6 DM 321/1989, per avere la C.T.R. ritenuto la cartella di pagamento nulla per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa, mentre l'Ufficio aveva inviato un avviso bonario contenente l'indicazione delle irregolarità addebitate, con ciò integrando la motivazione della cartella e garantendo il diritto di difesa.

2. Col secondo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, per avere apoditticamente affermato che "è di tutta evidenza l'assenza pressoché assoluta di una motivazione, ossia di una parte descrittiva dell'iter logico seguito per l'emanazione dell'atto", senza tener conto che nella cartella erano chiaramente indicate le voci che componevano il credito complessivo, e che la società aveva esercitato il suo diritto di difesa.

3. Il ricorso principale è fondato e va accolto.

Costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (ex multis, Cass. n. 19664/2013, n. 8137/2012 e n. 16983/2011).

Le Sezioni Unite di questa Corte (14 maggio 2010, n. 11722), con decisione ribadita da successiva giurisprudenza conforme (da ultimo n. 15580 del 2017, con riferimento all'avviso bonario), hanno statuito che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

Peraltro il contenuto motivazionale della cartella di pagamento è vincolato dalle prescrizioni contenute nei D.D.M.M. che ne determinano il contenuto (D.m. 31/12/1996, 28/06/1999 e succ.).

Nel caso di specie non è oggetto di contestazione tra le parti che il contribuente sia stato anche destinatario di un avviso bonario, anteriormente alla notifica della cartella di pagamento, il che, unito al fatto che la parte ha in sede d'impugnazione dimostrato di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, specificamente contestandoli, determina l'impossibilità di pervenire alla declaratoria di nullità della cartella per difetto di motivazione della stessa.

4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, relativo al motivo di appello sul quale la C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, si censura la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 25 I. 602/73, come modificato dall'art. 11 d.lgs. 46/99), per non avere la C.T.R. dichiarato la decadenza, avendo l'Ufficio notificato la cartella il 13 settembre 2004, in relazione al ruolo reso esecutivo in data 20 dicembre 2002, e quindi oltre il termine perentorio di quattro mesi previsto dall'art. 25 cit..

Il ricorso incidentale è infondato.

4.1. Va sul punto dato seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui <<In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con l'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito in l. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

4.2. In base al regime transitorio, riferito esclusivamente alle somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 2004; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione, n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46)>> (Cass. n. 22223/2015; n. 24767/2015; n. 30704 del 2011; n. 15313 del 2009).

4.3.Ciò posto, la C.T.R. ha correttamente statuito che il termine perentorio di cui all'art. 17 d.P.R. 602/73 va coordinato con l'art. 25 dello stesso d.P.R. "che prevede una specifica disciplina dei termini per la notifica della cartella di pagamento". Termine che è stato nel caso di specie rispettato, come risulta dal semplice confronto dei dati temporali di riferimento con quelli previsti dalla norma. Invero, con riferimento alla dichiarazione 2000 riferita all'anno 1999 l'Amministrazione ha tempestivamente notificato la cartella (il 13 settembre 2004, in relazione alla dichiarazione 2000 per l'anno 1999), non sussistendo pertanto la rilevata decadenza (cfr. Cass. n. 24767 del 04/12/2015).

5. In conclusione va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 comma 2 c.p.c.), la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

6. Le spese del processo vanno interamente compensate, in ragione dell'affermarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa dell'intero processo.