Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 aprile 2017, n. 10057

Tributi - INVIM e Registro - Compravendita terreno - Determinazione valore - Potenzialità edificatoria dell’area - Contenzioso tributario - Sentenza - Vizio di motivazione - Difetto di sufficienza della motivazione - Esclusione

 

Rilevato

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che S.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica e liquidazione riguardante la compravendita di un terreno, sottoscritta nell'anno 2006;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l'avviso di rettifica e liquidazione conteneva l'enunciazione chiara e precisa del metodo utilizzato e dei parametri di riferimento applicati per la determinazione del maggior valore commerciale del terreno compravenduto;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, il R. lamenta violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 I. n. 241/1990, art. 7 I. n. 212/2000 e violazione dell'art. 52 DPR n. 131/1986, ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c.;

che la CTR avrebbe ignorato la necessità di allegare all'avviso di accertamento gli atti richiamati, mentre l'atto impugnato sarebbe stato privo degli atti comparativi, a cui pure si faceva riferimento;

che, col secondo, il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe omesso di prendere in considerazione i limiti edificatori incidenti sull'immobile, nel senso di limitarne il valore;

che l'intimata si è costituita senza controricorso;

che il ricorso va respinto;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, in tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della I. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 6 - 5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 5, n. 6914 del 25/03/2011);

che la valutazione della CTR - la quale, a fronte di una censura inerente all'atto, lo ha esaminato compiutamente, verificando i parametri adottati dall'Ufficio, fra cui la continua espansione edilizia dell'area interessata - è dunque in linea con i predetti principi;

che il secondo motivo è infondato;

che, invero, l'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ. deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, in tal senso, come afferma lo stesso ricorrente, la CTR non ha omesso la motivazione sulla valutazione dell'immobile, ma ha arrestato "il ragionamento giuridico sull'aspetto afferente la potenzialità edificatoria dell'area": i giudici di secondo grado hanno dunque assolto il minimo motivazionale richiesto, tanto più che anche la perizia prodotta è stata esaminata, sebbene i giudici della CTR siano pervenuti a conclusioni diverse da quelle invocate dal contribuente;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, attesa la mancata attività difensiva da parte della controricorrente;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.