Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 agosto 2016, n. 35589

Omesso versamento ritenute previdenziali - Illecito amministrativo - Depenalizzazione - D.Lgs. n. 8/2016

Ritenuto in fatto

 

1. D.M.D.C. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quella resa dal tribunale di Caltanissetta con la quale, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati previsti dall'articolo 2, comma 1 -bis, decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638:

1) per avere, nella qualità di titolare della ditta "D.C.D.M." con sede legale a Caltanissetta, via S.C., omesso di versare (né entro il termine utile per il versamento fissato dall'art. 1, comma 1, della citata legge, né entro il termine di tre mesi dalla contestazione della irregolarità) le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti occupati presso la predetta società relativamente ai mesi di gennaio, luglio, settembre e dicembre 2005, nonché ai mesi di aprile e giugno 2006 per un importo complessivo di euro 5.392,00.

Commesso in Caltanissetta, accertato nell'aprile 2007.

(decreto di citazione a giudizio del 3 febbraio 2011 emesso nel proc. n. 3666/10 R.G.N.R.);

2) per avere, nella qualità di titolare della "I.G. Arredamenti" con sede legale a Caltanissetta, via V., omesso di versare (né entro il termine utile per il versamento fissato dall'art. 1, comma 1, della citata legge, né entro il termine di tre mesi dalla contestazione della irregolarità) le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti occupati presso la predetta società relativamente ai mesi da marzo 2007 ad aprile 2008 per un importo complessivo di euro 1.181,00.

Commesso in Caltanissetta, fino al 16 dicembre 2008.

(decreto di citazione a giudizio del 23 settembre 2010 emesso nel proc. n. 1995/10 R.G.N.R.)

3) per avere, nella qualità di legale rappresentante e datore di lavoro della ditta omonima corrente in Niscemi, in via C., omesso di versare (né entro il termine utile per il versamento fissato dall'art. 1, comma 1, della citata legge, né entro il termine di tre mesi dalla contestazione della irregolarità) le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti occupati presso la predetta società relativamente al periodo luglio e agosto 2006 e da ottobre 2006 ad aprile 2008 per un importo complessivo di euro 14.768,00. Commesso in Caltanissetta, fino al mese di agosto 2008.

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente articola i quattro seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché la violazione dell'art. 2, comma 1 -bis, d.l. 463/1983 conv. nella legge n. 638/1983 in relazione all'art. 2, comma 2, lett. c) legge delega 67/2014 in combinato disposto con l'art. 1 d.lgs. 28/2015.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 comma 1 -bis d.l. 463/1983 conv. nella legge n. 638/1983, non avendo egli potuto assolvere all'obbligo previdenziale perché dichiarato fallito.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. per mancata assunzione della prova testimoniale decisiva della ex moglie, Signora M.S.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché la violazione dell'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983 conv. nella legge n. 683/1983 per mancato riconoscimento della causa di non punibilità evincibile qualora fosse stata assunta la prova indicata nel motivo precedente.

 

Considerato in diritto

 

1. Va rilevata, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta aboltio criminis a seguito della parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 -bis d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in I. 11 novembre 1983 n. 638, per effetto dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (entrato in vigore il 6 febbraio 2016).

2. Secondo quanto dispone l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1 -bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: <<L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione>>.

Ne consegue che costituiscono ancora reato le condotte di omesso versamento delle ritenute operate che superano, nell'arco temporale dell'anno, l'importo di 10.000,00 euro, importo che deve essere considerato come soglia di punibilità di un reato che la legge di depenalizzazione ha rimodulato, pur nella continuità del tipo di illecito, in ordine agli elementi che costituiscono il fatto tipico.

Infatti, mentre in precedenza il reato era integrato dal mancato versamento mensile delle ritenute operate, indipendentemente dall'entità dell'importo non versato, la fattispecie deve ritenersi ora realizzata solo quando, nell'arco dell'anno, il datore di lavoro ometta di eseguire i versamenti che, indipendentemente dal riferimento ad una o più mensilità, superano la soglia di 10.000,00 euro.

Il reato ha quindi una struttura unitaria e la condotta omissiva può configurarsi anche attraverso una pluralità (eventuale) di omissioni, le quali possono di per sé anche non costituire reato, sicché la consumazione può essere, secondo i casi, tanto istantanea quanto di durata e, in quest'ultimo caso, ad effetto prolungato, sebbene nel solco del periodo annuale di riferimento sino al termine del quale può realizzarsi o protrarsi il momento consumativo del reato.

3. Nel caso in esame, tutte le condotte poste in essere dal ricorrente rientrano nella sfera di applicazione del suddetto decreto in quanto le somme non versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali risultano assestate sotto la soglia di legge.

Emerge dagli atti che l’importo dovuto ammonta ad euro 1.181,00 per il periodo compreso tra il mese di marzo 2007 ed aprile 2008 nel procedimento penale n. 3666/2010 RGNR. La predetta somma, se suddivisa in ragione del quantum dovuto per ciascun anno ammonta ad euro 874,00 per l’anno 2007 ed euro 307,00 per l’anno 2008.

Inoltre, nel procedimento penale n. 1995/2010 RGNR, l’importo ammonta ad euro 14.768,00 complessivi e riguarda i mesi di luglio e agosto 2006 ed il periodo ricompreso tra ottobre 2006 e aprile 2008. La predetta somma se suddivisa in ragione del quantum dovuto per ciascun anno, ammonta ad euro 3.967,00 per l’anno 2006; euro 8.395,00 per l’anno 2007 ed euro 2.406,00 per l’anno 2008.

Anche in relazione al capo c), la soglia annuale degli omessi versamenti (anni 2006, 2007 e 2008) si assesta al disotto dei 10.000,00 euro.

Non rileva pertanto che la complessiva somma dovuta ammonti a circa euro 21.000,00 nell'arco dei tre anni, dovendosi avere riguardo alle violazioni annuali delle ritenute non versate con la conseguenza che, trattandosi di violazioni sotto soglia, il fatto contestato al ricorrente non è più previsto dalla legge come reato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, con tale formula.

4. Peraltro, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8 del 2016, le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, nel qual caso provvederà il giudice dell'esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto sicché, ai sensi del successivo art. 9 d.lgs. n. 8 del 2016, deve farsi luogo alla trasmissione, all'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

5. Conclusivamente, assorbiti tutti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato, disponendosi la trasmissione degli atti alla sede INPS di Caltanissetta.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Direzione provinciale INPS di Caltanissetta per quanto di competenza.