Prassi - CASSA NAZIONALE FORENSE - Circolare 10 febbraio 2017, n. 1

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, comma 195, legge 11/12/2016, n. 232) prime istruzioni applicative

 

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla legge 24/12/2012, n. 228, anche agli iscritti alle Casse professionali di cui al D.lgs. 509/94 e al D.lgs. 103/96 non già titolari di pensione diretta.

In attesa dei necessari ed auspicati chiarimenti legislativi e/o ministeriali in ordine al coordinamento della nuova normativa con la specifica disciplina delle singole Casse, si ritiene opportuno fornire le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento, con particolare riferimento agli iscritti al nostro Ente previdenziale che ritengano di potersi avvalere della nuova disciplina, in presenza di periodi di iscrizione e contribuzione presso altre gestioni previdenziali non coincidenti con quelli maturati in Cassa Forense, ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Va, innanzitutto, sottolineato che le caratteristiche del nuovo istituto sono riconducibili a modalità operative analoghe a quelle dalla c.d. "totalizzazione" dei periodi assicurativi di cui al D. Lgs. 2-2-2006, n. 42. A differenza della "ricongiunzione", pertanto, in analogia a quanto avviene per la "totalizzazione", la domanda di cumulo potrà essere presentata solo in occasione della maturazione dei requisiti per il pensionamento, contestualmente all’inoltro della domanda di pensione, presso l’ultima gestione di iscrizione.

Occorre inoltre rilevare che i commi 195, 196, 197 e 198 dell’art. 1 della l. 11- 12-2016, n. 232 vanno ad integrare, sostituendone alcune parti, l’impianto normativo dell’istituto del cumulo già previsto dalla legge 24-12-2012, n. 228 che, per le parti non modificate, resta vigente e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, applicabile anche a questa Cassa.

In conseguenza di ciò, ai sensi del comma 241 dell’art.1 della legge 228/2012, "il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati" tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio delle facoltà di cumulo.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di competenza di Cassa Forense, in rapporto ai corrispondenti periodi di iscrizione maturati presso l’Ente, si farà riferimento, ai sensi dell’art.1, comma 245 della legge 228/2012, alle specifiche regole di calcolo previste dall’ordinamento previdenziale forense che qui di seguito si riassumono:

a)per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano l’anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo previsto dall’art. 3, dall’art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 e dall’art. 6 del regolamento delle prestazioni previdenziali;

b)per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo e senza previsione di integrazione al minimo (art. 8, 1° e 2° comma del regolamento delle prestazioni).

C’è, infine, da rilevare che i soggetti che avessero presentato domanda di pensione con totalizzazione, ai sensi del citato D. Lgs. 42/2006, anteriormente al 31-12-2016, e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del nuovo istituto, se ritenuto più favorevole.

Analoga facoltà di recesso, con rimborso delle somme parzialmente versate, non è concessa a coloro che avessero presentato domanda di ricongiunzione ex lege 45/1990, in quanto tale legge è esclusa dal campo di applicazione previsto dal comma 197, dell’art. 1, della legge 232 del 2016. In quest’ultimo caso, peraltro, resta applicabile il principio della "risoluzione per inadempimento" in caso di mancato pagamento di una o più rate relative all’onere dovuto per ricongiunzione, con conseguente decadenza della domanda.

Si precisa, infine, che la concreta operatività della norma che introduce l’istituto del cumulo per le Casse professionali è subordinata anche alla stipula di apposita convenzione con l’INPS, come avvenuto per la totalizzazione, che disciplini le procedure, le modalità di pagamento e la ripartizione degli oneri fra gli Enti interessati.

Sarà cura dell’Ente fornire ulteriori chiarimenti e istruzioni operative ai propri iscritti, non appena possibile.