Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1909

Licenziamento disciplinare - Maestre di scuola materna - Allontanamento di un bambino - Responsabilità - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di appello di Genova con sentenza depositata l’11.2.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Chiavari, ha accertato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla N.C.S. a r.l. (attuale P.S.C.S. a r.l.) con lettera del 30.9.2010 a N.R. e R.G. maestre di scuola materna alle quali, il 21.5.2010, era sfuggito il controllo di un bambino trovato, da terzi, a notevole distanza dalla scuola, ma ha respinto le domande di annullamento del suddetto licenziamento. La Corte di appello, ritenuto l'accaduto di notevole gravità, ha aggiunto che la contestazione disciplinare (del 20.9.2010) doveva ritenersi tardiva ma ha aggiunto, con riguardo alla R., che tale questione non era stata riproposta in appello mentre, con riguardo alla G., che il rapporto di lavoro doveva ritenersi cessato in data precedente il licenziamento disciplinare, ossia a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato con lettera del 14.6.2010, in considerazione del mancato rinnovo dell'appalto presso la scuola materna di destinazione, licenziamento revocato dalla società a cui, peraltro, non era seguita accettazione da parte della lavoratrice.

Per la cassazione di tale sentenza la R. e la G. hanno proposto distinti ricorsi, ciascuno affidato a due motivi. La società ha resistito, nei confronti della G., con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo concernente la tempestività della contestazione disciplinare.

 

Motivi della decisione

 

1. Con i due motivi di ricorso la R. deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 7 L. n. 300 del 1970 nonché vizio di motivazione, avendo, la Corte territoriale, trascurato la costituzione in sede di appello avverso l'appello autonomo proposto dalla società nell'ambito della quale si sottolineava la responsabilità, emersa dalle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, della maestra - Responsabile della struttura, sig.ra C. alla quale per pochi minuti era stato affidato il bambino poi allontanatosi.

2. Con i due motivi di ricorso la G. deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 L. n. 300 del 1970, e degli artt. 416 c.p.c., 2119 c.c., 1, 3 e 5 L. n. 604 del 1966, in relazione nonché vizio di motivazione, avendo, la Corte territoriale, trascurato gli "effetti personali" ricadenti sul vincolo fiduciario e effettuato una ingerenza illegittima nella scelta della ragione di risoluzione del rapporto di lavoro, per giunta senza esigere dal datore di lavoro l'assolvimento dell'onere della prova relativo alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo.

3. Con ricorso incidentale proposto nei confronti della G., la società ricorrente ha denunziato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 300 del 1970 nonché vizio di motivazione dovendosi ritenere rispettosa del principio di immediatezza la contestazione disciplinare del settembre 2010.

4. Preliminarmente, i due ricorsi principali vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. essendo stati proposti avverso la stessa sentenza.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

6. Il ricorso proposto dalla R. presenta profili di inammissibilità e, comunque, risulta infondato.

La Corte di appello, dopo una delibazione di legittimità del licenziamento intimato alle due ricorrenti, ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, ma ha rilevato che tale questione non è stata riproposta in appello dalla R., con conseguente rigetto della domanda avanzata dalla lavoratrice.

Il ricorso per cassazione viola - per eccesso - il principio di autosufficienza in quanto l'atto riporta - con la tecnica dell'assemblaggio - il contenuto del ricorso ex art. 700 c.p.c., di parte del ricorso ex art. 414 c.p.c., dell'atto di appello, della memoria di costituzione avverso l'appello della società, della sentenza di appello, senza alcuna selezione di quanto effettivamente rilevante in ordine ai motivi di ricorso (cfr.sul punto Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012, Cass. ord. n. 17002 del 09/07/2013).

In ogni caso, dopo avere trascritto come detto gli atti processuali con la tecnica dell'assemblaggio, il ricorrente - nel corpo dei motivi formulati - non richiama specificamente il passaggio né dell'atto di appello né della memoria di costituzione avverso l'appello della società in cui è stato riproposto il motivo concernente la tardività della contestazione disciplinare. A fronte della mancata riproposizione di tale questione avanti alla Corte di merito, risulta irrilevante la questione della mancata considerazione (da parte del giudice di merito) della memoria di costituzione avverso l'appello della società e, conseguentemente, corretta la statuizione impugnata.

In ordine al profilo della gravità del comportamento tenuto dalla lavoratrice, il ricorso tende a sollecitare una nuova valutazione delle istanze istruttorie, sindacato non consentito in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. nn. 21424/2015, 22283/2014).

7. Il ricorso proposto dalla G. è infondato.

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, (Cass. nn. 6055/2008, 106/2013, 1244/2011) il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo; sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Una volta che il datore di lavoro ha intimato il licenziamento comunicando il suo recesso dal rapporto, questo deve considerarsi risolto fino a quando, ove si verta in regime di tutela reale, non intervenga una pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro.

Inoltre, sempre in tema di licenziamento del lavoratore, la revoca del recesso datoriale non può, di per sé, avere l'effetto di ricostituire il rapporto di lavoro, occorrendo a tal fine una manifestazione di volontà, anche tacita, del lavoratore. Affinché il licenziamento disciplinare possa intendersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non è, invero, sufficiente il mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro, ma è necessario un accordo, che presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione (cfr. ex multis, Cass. nn. 13090/2011, 36/2011, 5929/2008, 11664/2006).

La Corte territoriale si è correttamente conformata a tali principi ritenendo risolto il rapporto di lavoro in conseguenza dell'irrogazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 14.6.2010, successivamente revocato dal datore di lavoro ma privo dell'accettazione da parte della lavoratrice. Trattandosi di licenziamento intimato dalla società precedentemente a quello disciplinare e non impugnato la Corte ha ritenuto di soprassedere sulla valutazione del secondo licenziamento risultando già risolto il rapporto di lavoro.

8. Il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla società, è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

9. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto in considerazione che la società ha resistito solamente nei confronti della G..

I ricorsi sono stati notificati in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis (ndr comma 1 bis). Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo i ricorsi in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi e li rigetta, assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto nei confronti di R.G.. Condanna la ricorrente R.G. al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 100,00 per esborsi nonché in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.