Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2016, n. 17720

Tributi - Accertamento basato sugli studi di settore - Assenza del contraddittorio endoprocedimentale - Atto impositivo illegittimo

 

In fatto e in diritto

 

La CTR della Campania rigettava l’appello proposto da (...) confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno 2010. Secondo la CTR l’accertamento era legittimo in ragione dell’incongruenza tra reddito e ricavi dichiarati, sicché lo stesso non era stato predisposto solo sulla base degli studi di settore, basandosi sull’antieconomicità della gestione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale si prospetta l’errore della CTR nel non avere considerato che, essendo l’accertamento fondato anche sugli studi di settore, era necessario, a pena di nullità, il contraddittorio che, nella specie, era pacificamente mancato.

L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Reputa il Collegio che pur riconoscendosi che l’accertamento induttivo può fondarsi sull’antieconomicità dell’attività svolta dal contribuente anche senza considerare i c.d. studi di settore- cfr. Cass. n. 24016/2013; Cass. n. 1839/2014; Cass. n. 6963/2015- e che in tali caso la garanzia dell'art. 12 c.7  L. n. 212/2000 vale unicamente per gli accertamenti con verifica in loco o per quelli concernenti l’IVA- cfr, Cass. S.U. n. 24823/2015- la CTR, nell’escludere la necessità del previo contraddittorio rispetto alla vicenda concreta si è limitata ad affermare, per escludere la violazione del principio del contraddittorio, che "il ricorso all’accertamento induttivo operalo dall'ufficio trova la sua legittimità nell’evidente incongruenza del reddito rispetto ai ricavi dichiarati...", facendone discendere, come conseguenza, che "...l’accertamento era stato predisposto non soltanto sugli studi di settore....attesa l’indiscutibile antieconomicità della gestione".

Così facendo il giudice di appello ha escluso l’illegittimità dell’atto per violazione del contraddittorio senza prendere in diretta considerazione l’accertamento ed il suo contenuto, invece desumendolo dall’evidente incongruità del reddito. In tal modo, il giudice di appello ha omesso di verificare se l’accertamento avesse espressamente indicato come base della richiesta fiscale elementi ulteriori rispetto agli studi di settore che, in tesi, avrebbero potuto giustificare il rispetto del contraddittorio in relazione alla tipologia dei tributi contestati.

Sulla base di tali considerazioni, la censura è fondata e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania affinché questa rivaluti il contenuto dell’atto di accertamento alla stregua dei principi sopra esposti, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Campania anche al fine della alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.