Prassi - INPS - Messaggio 05 giugno 2017, n. 2302

Applicazione dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, (commi 58-63) - Prime istruzioni operative

 

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Legge Fornero), all’articolo 2, commi 58-63, dispone la revoca di alcune tipologie di prestazioni di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso.

In particolare il suddetto articolo, al comma 58, primo periodo, dispone che: "Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili".

Il comma 58, secondo periodo stabilisce altresì che : "Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo".

Il comma 61 prescrive, tra l’altro, che "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli Enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58 primo periodo".

Il concetto di "revoca" sopra descritto viene applicato dall’Istituto, in fase di prima operatività, come "sospensione" della prestazione nei confronti degli interessati, fino ad una eventuale riattivazione su domanda, previa verifica della completa esecuzione della pena.

Pertanto, le prestazioni dell’Istituto che possono essere sospese ai sensi dei citati commi 58, primo periodo, e 61, sono quelle relative all’assistenza ed alla disoccupazione (assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili,"indennità di disoccupazione"); quelle relative al comma 58, secondo periodo, possono riguardare anche la generalità delle prestazioni previdenziali, qualora il giudice che emette la sentenza lo preveda espressamente, in quanto tali trattamenti previdenziali, aventi natura contributiva, abbiano avuto origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati oggetto della sentenza di condanna.

In attuazione di tali disposizioni, e nelle more della stipula di una specifica convenzione tra l’Istituto e il Ministero della Giustizia, ai fini della gestione del flusso d’informazioni inerente ai soggetti condannati per i reati richiamati al predetto art. 2, comma 58, il citato Ministero, con comunicazione telematica del 19 febbraio 2017, effettuata secondo il tracciato precedentemente concordato (allegato 4), ha trasmesso all’Istituto il flusso massivo di dati informativi, relativo ai soggetti di cui al comma 61, dell’art. 2, della Legge 92/2012.

L’elenco riguarda i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato, sia antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame (18 luglio del 2012), sia successivamente a tale data, purché la sentenza sia stata emessa prima dell’entrata in vigore della legge.

L’Istituto ha, quindi, provveduto a sospendere a livello centrale il pagamento delle citate prestazioni, ex art. 2 comma 61, indicate negli allegati 1 e 2, delle quali risultino titolari i soggetti inseriti nell’elenco, utilizzando a tal fine l’applicativo SCUP.

Nel caso di prestazioni assistenziali abbinate ad altre prestazioni (pensioni, rendite INAIL, ecc.), per le quali non è stato possibile operare centralmente, la sede di lavorazione dovrà intervenire per disgiungere le prestazioni e, successivamente, bloccare quelle assistenziali.

I Direttori Regionali e i Direttori di Coordinamento metropolitano, potranno consultare l’elenco delle posizioni sospese centralmente, in ragione delle comunicazioni del Ministero di Giustizia rese in attuazione del citato comma 61, al fine della corretta gestione delle conseguenti ricostituzioni e/o riliquidazioni per il recupero degli eventuali indebiti.

Si ricorda che la piattaforma integrata SCUP (Sistema Controllo Unificato Pagamenti) realizza disposizioni di blocco di Codici Fiscali provenienti da fonti diverse e consente la gestione dei blocchi dei pagamenti secondo le istruzioni fornite con i messaggi n. 735 del 17 febbraio 2016 e n. 2365 del 26 maggio 2016.

Tale piattaforma è accessibile dalla intranet secondo il percorso: Processi →Assicurato Pensionato → Pagamenti Pensioni e Prestazioni non Pensionistiche → SCUP, oppure Processi →Prestazioni a Sostegno del Reddito →SCUP →Blocco pagamenti →Blocchi CF).

Le Sedi competenti, intese come sedi di lavoro che hanno in pagamento la prestazione, si occuperanno della gestione delle fasi successive al blocco ex comma 61.

Su procedura SCUP (blocchi CF) sarà resa disponibile alle Sedi territoriali un’apposita lista di CF con campo Fonte = Giustizia; la presenza di un CF in tale lista inibirà qualsiasi pagamento anche futuro per il medesimo codice fiscale.

L’operatore di Sede potrà visionare le posizioni bloccate dal centro, attraverso una particolare funzione che verrà integrata all’interno di SCUP proprio per gestire queste casistiche, la quale consentirà la visualizzazione dei dati ricevuti, indicati nell’allegato 4.

La Sede avrà anche l’opportunità di variare le tipologie di blocco attivate automaticamente dal caricamento centrale e di sbloccare il Codice Fiscale per permettere i pagamenti di prestazioni, utilizzando le stesse funzionalità di sblocco attualmente in essere.

Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni in merito alle lavorazioni di flussi massivi eventualmente corretti e ritrasmessi dal Ministero di Giustizia, ex comma 61, a seguito della restituzione da parte dell’Istituto in presenza di record inidonei ad individuare in modo univoco soggetti destinatari della misura sanzionatoria.

 

Prestazioni Assistenziali

 

Nei confronti dei soggetti i cui codici fiscali siano inseriti nella LlSTA Blocchi presente nella piattaforma integrata SCUP, con causale di provenienza MGG, e che risultino beneficiari di prestazioni assistenziali in corso di pagamento, il blocco viene disposto centralmente; si precisa che la notizia del blocco è riportata anche all’interno di AGENDA2.

A tali soggetti la comunicazione della sospensione viene inviata dalla Sede centrale.

La sospensione delle prestazioni assistenziali opererà dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione dei dati da parte del Ministero della Giustizia.

In fase di prima applicazione, per la comunicazione effettuata dal Ministero della Giustizia in data 19 febbraio 2017, la sospensione decorre dai pagamenti per il mese di maggio 2017, con conseguente decorrenza del calcolo degli arretrati delle prestazioni indebite dal 1° marzo 2017.

 

Prestazioni di disoccupazione

 

Nei confronti dei soggetti i cui codici fiscali siano inseriti nella LlSTA Blocchi presente nella piattaforma integrata SCUP, con causale di provenienza MGG, titolari di prestazioni di indennità di ‘disoccupazioné, intese quali categorie di prestazione riportate nell’elenco di cui all’allegato 2 (ovvero diverse da quelle assistenziali), il blocco dei pagamenti viene disposto a livello centrale.

La comunicazione della sospensione deve essere inviata ai soggetti interessati a cura da dalle strutture territoriali che hanno in pagamento la prestazione.

Con riferimento alla prima trasmissione dei dati da parte del Ministero, avvenuta in data 19 febbraio 2017, la sospensione ha effetto a decorrere dai pagamenti disposti per il mese di marzo 2017.

Per quanto riguarda le procedure relative alla Disoccupazione Agricola, la lettura automatica della Lista Blocchi può avvenire sia nella fase di presentazione della domanda, sia nella fase istruttoria della stessa. In presenza di blocco di CF con motivazione da MGG non sarà possibile l’elaborazione della domanda che verrà scartata con apposita motivazione.

 

Gestione delle comunicazioni ex comma 58, primo periodo

In aggiunta al flusso massivo proveniente dal Ministero di Giustizia, nelle more della stipula della convenzione con il medesimo, per la regolamentazione delle comunicazioni relative all’art. 2 comma 58, alcuni tribunali locali hanno iniziato ad inviare comunicazioni via PEC direttamente alle Sedi Territoriali; a tali comunicazioni deve essere data esecuzione.

Le sedi territoriali daranno esecuzione alle comunicazioni pervenute previa acquisizione dei seguenti elementi informativi:

- Codice fiscale del soggetto o soggetti interessati

- Dati anagrafici dell’interessato

- Sentenza di condanna con specifica indicazione della data, del numero, del reato e, soprattutto della sanzione accessoria ex art. 2 comma 58, primo periodo, per le prestazioni assistenziali e di disoccupazione;

La Sede provvederà, anzitutto, a verificare che i soggetti indicati nelle comunicazioni abbiano in pagamento una prestazione tra quelle indicate negli allegati 1 e 2, e, in caso di esito positivo, provvederà a sospendere le prestazioni in vigenza con decorrenza dal primo giorno successivo al mese di emissione della sentenza.

A tal fine si dovrà inserire il codice fiscale del soggetto condannato nella Lista Blocchi della piattaforma SCUP indicando la Fonte (=Giustizia) prevista. Occorrerà, inoltre, procedere con le consuete modalità al calcolo dell’indebito per le prestazioni già fruite, ponendo come periodo di sospensione della prestazione quella tra la data della sentenza e quella del blocco, provvedendo di conseguenza al recupero degli indebiti per le mensilità eventualmente erogate nel suddetto periodo.

Qualora il soggetto chieda la riattivazione della propria prestazione, ai sensi dell’art. 2, comma 59, della citata Legge 92/2012, la sede dovrà preventivamente verificare l’avvenuta esecuzione della pena, acquisendo, nelle more del riscontro massivo richiesto al Ministero di Giustizia, il certificato di espiata pena, rilasciato dall’Ufficio del Pubblico Ministero competente (Ufficio esecuzioni); ciò, eventualmente, anche attraverso la collaborazione dell’interessato, al fine di una più rapida conclusione del procedimento. Tale certificato deve attestare espressamente che è stata espiata la pena inflitta con la sentenza che ha dato luogo alla sospensione della prestazione, indicando numero ed anno della sentenza medesima. Effettuate tali attività si potrà procedere allo sblocco, utilizzando l’apposito servizio disponibile nella piattaforma SCUP.

 

Gestione delle comunicazioni ex comma 58, secondo periodo

 

Qualora le sentenze inviate via PEC dagli Uffici giudiziari direttamente alle Sedi territoriali rechino anche la disposizione prevista dall’art. 2, comma 58, secondo periodo, della Legge 92/2012, alla stessa va data esecuzione previa acquisizione dei seguenti elementi:

- Codice fiscale del soggetto o soggetti interessati

- Dati anagrafici dell’interessato

- Sentenza di condanna con specifica indicazione della data, del numero e della disposizione della revoca dei trattamenti previdenziali erogati al condannato.

La sede provvederà, anzitutto, a verificare che al soggetto interessato sia stata pagata o sia in corso di pagamento una o più prestazioni previdenziali tra quelle elencate nell’allegato 3 e, in caso di esito positivo, provvederà a revocarle ab origine e a recuperare i relativi indebiti. Si fa riserva di fornire con separato messaggio ulteriori istruzioni operative e procedurali.

 

Gestione dati errati

 

In considerazione degli errori già riscontrati nel flusso di dati inviati dal Ministero, si segnala che potrebbero presentarsi presso le Sedi soggetti con prestazione bloccata, che non sono mai stati condannati per i reati di cui trattasi. In questi casi, previe le necessarie verifiche, si procederà allo sblocco, utilizzando l’apposito servizio disponibile nella piattaforma SCUP e indicando nella nota ‘dati sentenza erratì.

Si ricorda che è possibile contattare i referenti tecnici e amministrativi dell’applicazione SCUP alla casella di posta supportoSCUP@inps.it, precisando nell’oggetto la prestazione per la quale si chiede il supporto.

Infine, si rappresenta che, con successivi messaggi, saranno fornite ulteriori indicazioni operative in attuazione della normativa in argomento.

Le strutture in indirizzo sono pregate di assicurare la più ampia diffusione del presente messaggio

 

Allegato 1

Prestazioni assistenziali revocabili ai sensi dell’art. 2, commi 58, primo periodo e 61 ex legge 92/2012

 

Prestazioni d’invalidità civile (categoria 044),
Pensione sociale (categoria 077)
Assegno sociale (categoria 078)

 

Allegato 2

Prestazioni disoccupazione revocabili ai sensi dell’art. 2, commi 58, primo periodo e 61 ex legge 92/2012

 

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti
Indennità ASpI
Indennità Mini-ASpI
Anticipazione dell’indennità ASpI / Mini-ASpI
Indennità NASpI
Indennità ASDI
Indennità DIS-COLL
Anticipazione dell’indennità NASpI
Indennità ordinaria di disoccupazione agricola
Trattamento speciale agricolo art. 25 l. 457/72
Trattamento speciale agricolo art. 7 l. 37/77
Indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati
Indennità di disoccupazione in regime UE
Indennità di disoccupazione in regime convenzionato extra-UE
Indennità di ds ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri
Indennità ASpI per i lavoratori sospesi
Una tantum CO.CO.PRO.
Indennità ai CO.CO.PRO. Ex l. 92/2012
Mobilità ordinaria
Mobilità lunga
Anticipazione di mobilità
Programma reimpiego ultra-cinquantenni ex l. 127/2006
Trattamento speciale edile ex l. 427/1975
Trattamento speciale edile ex l. 223/1991
Trattamento speciale edile ex l. 451/1994
Mobilità in deroga
Assegno emergenziale/integrativo dei fondi di solidarietà

 

Allegato 3

(Testo dell’allegato)

 

Allegato 4

Dati informativi presenti a sistema

 

Codice Fiscale
Nome
Cognome
Data Nascita
Luogo Nascita
Numero Sentenza
Data Sentenza
Data Passaggio in Giudicato
Autorità giudiziaria
Luogo Autorità giudiziaria
Denominazione Istituto di pena
Codice comune residenza
Comune residenza
Provincia Residenza
CAP
Numero Civico
Indirizzo
In più si registreranno per ognuna di queste posizioni i seguenti dati:·

- tipologia di comma applicato (61)·

- sede di blocco = 0040 (DCOSI)·

- data di blocco (data del caricamento in SCUP)·

- Fonte = Giustizia·

- Matricola operatore blocco (MGG)

- Elenco prestazioni bloccate