Prassi - INPS - Messaggio 07 giugno 2017, n. 2345

Gestione Artigiani e Commercianti - Poseidone 2012

 

1. Premessa.

Si comunica che sono state ultimate le operazioni per l’estrazione dei soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all’anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell’impresa.

Sono stati individuati complessivamente 7.457 soggetti da iscrivere alla gestione Commercianti con decorrenza dall’1/1/2012.

Al termine delle elaborazioni predisposte centralmente, sono risultati 4.376 soggetti iscritti in automatico e 3.081 scartati e messi a disposizione delle sedi (2.067 scartati per diverse motivazioni - 1.014 scartati per mancanza dell’indirizzo dell’azienda) per le consuete attività di controllo e verifica.

In merito, poiché a seguito delle precedenti operazioni Poseidone si è sviluppato un particolare contenzioso amministrativo e giudiziario limitatamente a talune fattispecie relative ai soci di società di persone aventi ad oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri, si è ritenuto opportuno estrapolare un’evidenza di detta casistica, al fine di gestire l’eventuale contenzioso secondo le indicazioni che seguono, condivise con l’Avvocatura Generale.

In via prioritaria sono stati identificati tutti i soci di società di persone che, nell’anno d’imposta 2012, risultano svolgere le attività identificate con codice 68.20.1 e 68.20.2 ATECO 2007, nonché codice 70.20.0 ATECO 2002; dal campione individuato sono stati esclusi quelli che erano stati già interessati da un precedente accertamento Poseidone conclusosi con un annullamento del periodo contributivo (300 soggetti).

All’esito di tali elaborazioni, sono risultati 1.213 soggetti (rispetto al totale dei 7.457) trasmessi per l’iscrizione centralizzata nel rispetto dei termini prescrizionali (916 soggetti sono stati iscritti centralmente, 149 sono stati scartati per motivazioni varie e 148 sono stati scartati per mancanza dell’indirizzo azienda evidenziati con codice 91).

Con il presente messaggio si forniscono alle sedi le istruzioni per gli adempimenti connessi alle operazioni istruttorie dell’eventuale contenzioso amministrativo per i casi di ricorso o istanze di intervento in autotutela avverso l’accertamento contributivo rivolto ai soci delle società di persona di locazione e gestione di beni immobili.

 

2. Iscrizioni di soci di società di persone aventi ad oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri.

L’ Avvocatura centrale dell’Istituto, con apposito parere, ha reso noti i più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione con riferimento al filone di contenzioso relativo alle iscrizioni di soci di società di persone aventi ad oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri.

In particolare, i giudici di legittimità, con sentenza n. 3835 del 26 febbraio 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto, secondo cui "ai sensi della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, che ha modificato la Legge n. 160 del 1975, articolo 29, e della Legge n. 45 del 1986, articolo 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore".

Per i motivi sopra esposti, tenuto conto che per l’anno 2012 oltre 1200 soggetti hanno svolto le attività indicate in oggetto, in veste di socio accomandatario di s.a.s. oppure di socio di s.n.c., sottraendosi all’eventuale obbligo contributivo, l’Istituto ha avviato l’Operazione Poseidone anche nei confronti di tali soci che non risultano iscritti alla gestione commercianti nell’anno 2012.

Con successiva PEI saranno fornite le liste dei soggetti che risultano svolgere attività di "affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing", contraddistinti dai codici Ateco2007 68.20.1, 68.20.2, codice Ateco2002 70.20.0.

Per l’eventuale contenzioso amministrativo avverso l’iscrizione di tali soggetti l’accertamento istruttorio potrà interessare, a seconda delle motivazioni eccepite dal ricorrente, la conferma della sussistenza dei requisiti della prevalenza e della abitualità o perfino la natura commerciale stessa della società; ipotesi quest’ultima che all’ esito del ricorso potrebbe condurre all’affidamento del caso all’attenzione della competente Agenzia delle Entrate.

In ogni caso in corso di istruttoria dei ricorsi si raccomanda vengano svolte le seguenti verifiche:

- Punto fisco: presenza dell’indicazione del solo reddito per godimento beni propri nella dichiarazione dei redditi della società e del socio; verifica del quadro di determinazione del reddito della società (quadro rf o rg) ed eventuale indicazione di redditi da beni strumentali o non strumentali; presenza della dichiarazione iva; presenza tra i "redditi percepiti" di eventuali aziende commerciali quali sostituto d’imposta; verifica della presenza della compilazione degli studi di settore o delle eventuali cause di esclusione; verifica delle informazioni presenti nella funzione "atti di registro";

- Telemaco: verifica dell’atto costitutivo da cui si evincano i conferimenti patrimoniali dei soci ed i beni di cui dispone la società; analisi dei contratti di locazione stipulati dalla società, volta a verificare da un lato che gli immobili oggetto di tali contratti coincidano con gli immobili di cui la società dichiara nei modelli reddituali la proprietà, dall’altro che l’ammontare dei canoni indicati nei contratti coincida con quello denunciato come reddito d’impresa; reperimento di atti negoziali che dimostrino che la società gestisce anche beni non di proprietà o non conferiti dai soci, svolgendo quindi un’attività di intermediazione immobiliare.

A seguito delle verifiche delle banche dati la sede valuterà l’opportunità di richiedere la produzione dei registri contabili, delle fatture o delle ricevute emesse, della documentazione inerente i costi eventualmente indicati nella dichiarazione dei redditi nonché degli eventuali studi di settore o altra documentazione ritenuta utile. In tale contesto dovrà essere rilevata anche l’organizzazione aziendale, la sussistenza o meno di una sede sociale e l’impiego di personale.

La sede potrà inoltre avviare eventuali accertamenti ispettivi, al fine di acquisire le notizie e la documentazione non rinvenuta attraverso la consultazione delle banche dati o non fornite spontaneamente dalla società.

Particolare attenzione si raccomanda di porre nella acquisizione della documentazione, che dovrà essere allegata all’istruttoria tanto del ricorso amministrativo quanto all’eventuale successivo procedimento giurisdizionale. Da tale documentazione e dalle informazioni assunte nel corso dell’espletamento dell’attività ispettiva dovrà derivarsi la prova della sussistenza della circostanza, da ritenersi indefettibile ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti dei soci in questione, dello svolgimento, ad opera degli stessi, di un’attività abituale e prevalente.

La mancata o carente allegazione documentale e/o attività probatoria compromette, come precisato dall’Avvocatura generale, l’esito del giudizio.

Al termine degli adempimenti istruttori come sopra delineati, la Sede, qualora accerti l’infondatezza delle ragioni sostanziali che hanno determinato l’emissione della richiesta di pagamento, dovrà intervenire in autotutela annullando il provvedimento emesso. Analoghe attività verranno poste in essere in presenza di precedenti accertamenti oggetto di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria.

Soltanto all’esito di tale verifica, qualora l’accertamento impugnato risulti munito delle caratteristiche indicate nel presente messaggio, i ricorsi tuttora in carico alle sedi territoriali e regionali saranno da queste trasmessi alla direzione centrale per la deliberazione del Comitato.

Pertanto, nel caso in cui il provvedimento venga annullato per l’inesistenza del presupposto della natura commerciale della società, circostanza peraltro eccepita dal ricorrente, la sede invierà gli atti all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente al fine di valutare la corretta applicazione del regime fiscale delle società al soggetto giuridico che dagli accertamenti risulti in realtà svolgere un’attività connessa al mero godimento del bene immobile.