Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 giugno 2016

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

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(*) Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, conv. con modif. in L. 2 febbraio 2024, n. 11, il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2027.

 

Art. 1

Finalità

 

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni:

a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:

i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

b) integrale ricostruzione: è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; l'intervento deve essere realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati;

c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto; il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerati;

f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);

g) «impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

h) «altri impianti ibridi»: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

i) «produzione lorda di un impianto, espressa in MWh»: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;

l) «produzione netta di un impianto, espressa in MWh»: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;

m) «data di entrata in esercizio di un impianto»: è la data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI';

n) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

o) «periodo di avviamento e collaudo di un impianto»: è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

p) «potenza di un impianto»: è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le seguenti eccezioni:

i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera p);

ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;

iii. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula:

 

Pn= mq * 0.1

 

dove mq è la superficie captante dell'impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell'allegato 2.

 

Il suddetto valore di potenza è assunto a riferimento, anche per gli impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti stabilite dall'allegato 1, del valore di soglia di cui all'art. 5 e della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro di cui agli articoli 9 e 12;

q)» potenza di soglia o valore di soglia»: è il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante è determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso;

r) «bioliquidi sostenibili»: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

s) «gas di discarica»: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

t) «gas derivante dai processi di depurazione»: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;

u) «biogas»: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa;

v) «bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera»: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi;

z) «prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari»: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale, di cui alla tabella 1-B dell'allegato 1;

aa) «tariffa incentivante»: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo;

ab) «incentivo»: è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete;

ac) «costo indicativo annuo degli incentivi» o «costo indicativo degli incentivi»: è la sommatoria dei degli incentivi complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, calcolato con le modalità di cui all'art. 27;

ad) «impresa operante nel settore forestale»: impresa iscritta alla camera di commercio che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);

ae) «componente rigenerato» un componente già utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività.

 

Art. 3

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica.

2. Fermo restando il comma 5, l'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017;

b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2.

3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), viene comunicata con delibera dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal GSE.

4. Il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresì agli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12, 17.

 

Art. 4

Accesso ai meccanismi di incentivazione

 

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:

a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia;

b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;

c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'art. 17;

d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

2. Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti:

a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia;

b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte.

3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:

a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;

b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:

i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;

ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;

iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art. 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;

d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);

e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);

f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c);

g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.

4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, accedono agli incentivi secondo le modalità di cui all'art. 19.

5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie.

6. Il comma 5 non si applica agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 nonché agli impianti aventi diritto all'accesso diretto sulla base del medesimo decreto.

7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2014.

8. Gli impianti di cui al comma 3 possono optare, in alternativa all'accesso diretto, per le procedure di iscrizione al registro di cui al comma 1. In tal caso, dopo la richiesta di iscrizione a registro, non è consentito l'accesso diretto.

9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, ai fini dell'ammissione all'incentivo il produttore allega un'attestazione rilasciata dalla autorità competente che accerti o che confermi che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'art. 12-bis, comma 1, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

10. Per gli impianti ad accesso diretto, ferma restando la possibilità di richiedere l'accesso agli incentivi, l'ammissione e la conseguente erogazione degli stessi sono sospese fino alla trasmissione al GSE dell'attestazione di cui al comma 9. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, l'eventuale richiesta di accesso decade.

11. Per gli impianti a registro, l'attestazione di cui al comma 9 è prodotta al GSE entro la data di chiusura dei registri ed è condizione necessaria per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria dei registri medesimi.

 

Art. 5

Valori della potenza di soglia

 

1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile.

2. Fermo restando l'art. 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al comma 1, si considera quanto segue:

a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;

b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

 

Art. 6

Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

 

1. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari ai valori riportati in allegato 1.

2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.

4. L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.

 

Art. 7

Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

 

1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano:

a) agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso decreto ministeriale 6 luglio 2012;

b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi dell'art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore presente decreto;

c) agli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto e che entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1 e per gli impianti solari termodinamici, si applicano le tariffe incentivanti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi la tariffa incentivante e gli incentivi sono determinati applicando le condizioni e le modalità indicate in allegato 2.

3. Per gli impianti inseriti nei progetti di riconversione degli ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti è determinato con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 19.

4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 500 kW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia dell'intervento e alla potenza dell'impianto, sulla base dell'allegato 1.

5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, l'incentivo determinato ai sensi del presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore.

6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di mantenere l'energia nella propria disponibilità ai sensi del comma 5, possono richiedere al GSE di cambiare le modalità di erogazione dell'incentivo optando per il ritiro onnicomprensivo ai sensi del comma 4. Il passaggio da un sistema all'altro è consentito per non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.

7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 è alternativo all'accesso alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'accesso al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma, per gli impianti aventi diritto a seguito di partecipazione alle procedure di aste e registro, la possibilità di passare dal ritiro e scambio ai predetti meccanismi di incentivazione.

8. Fermo restando il comma 1, la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

 

Art. 8

Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili

 

1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Ai fini della verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima, si applica quanto disposto dall'art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto, su richiesta del GSE, a fornire ogni elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.

4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con le modalità di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l'impianto:

a) prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-B;

b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A;

c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012;

d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).

5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate;

b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto;

c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4.

6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5, lettera c) è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la procedura di cui all'art. 8, comma 10, del decreto 6 luglio 2012, che accerta, con riferimento all'anno solare, le quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione.

7. Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), si applica l'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e i relativi allegati.

 

Titolo II

PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO

 

Art. 9

Iscrizione al registro

 

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b) e d), richiede al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto.

2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando è pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni.

3. Per le finalità di cui al comma 2, sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:

 

  MW
Eolico onshore 60
Idroelettrico 80
Geotermoelettrico 30
Biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili 90
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 6
Solare termodinamico 20

 

4. Nella procedura viene messo a registro il contingente indicato nella tabella di cui al comma 3, cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma 3, con esclusione della lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di pubblicazione del bando.

 

Art. 10

Requisiti e modalità per la richiesta di iscrizione al registro e criteri di selezione

 

1. Fermo restando l'art. 22, possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti titolari dell'autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da fonte oceanica, della concessione nonché, in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, l'iscrizione al registro può essere richiesta all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

2. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3. Dopo la chiusura del registro non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati.

3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore a 600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento o, in via subordinata, forestale;

b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio;

c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1;

d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettera d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;

e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine:

i. impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;

ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c);

iii. titolarità della concessione di sfruttamento dei fluidi geotermici e del titolo autorizzativo;

f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:

i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3. Per tali impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio è fissata al 30 aprile 2017;

ii. titolarità della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo;

iii. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo;

iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;

v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione più bassa;

g) anteriorità del titolo autorizzativo;

h) anteriorità del titolo concessorio;

i) anteriorità della comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2010;

l) minor potenza degli impianti;

m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

4. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.

5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4.

6. L'iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto.

7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di cui al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una potenza pari a 5 MW per ciascun impianto, salvo una potenza inferiore, dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di iscrizione al registro. Resta fermo che tali impianti, una volta realizzati, dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma 3-bis.1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore al valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza dagli incentivi.

 

Art. 11

Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro

 

1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura: (1)

 

  Mesi
Eolico onshore 19
Idroelettrico (*) 31
Geotermoelettrico 51
Biomasse e biogas di cui all’art. 8, comma 4, lettere a) , b) e d) , gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili 31
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 39
Solare termodinamico 31
---

(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale il termine è elevato a 39 mesi.

 

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui allo stesso comma 1 e alle decurtazioni di cui al comma 2, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.

--------

(1) Ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, conv. con modif. in L. 21 settembre 2018, n. 108, il termine per l'entrata in esercizio di cui al presente comma è prorogato di ventiquattro mesi.

 

Titolo III

PROCEDURE D'ASTA

 

Art. 12

Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure

 

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui ai commi 3 e 4. Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando è pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in novanta giorni.

3. Per le finalità di cui al comma 2 sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:

 

  MW
Eolico onshore 800
Eolico offshore 30
Geotermoelettrico 20
Solare termodinamico 100
Biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere c) e d) 50

 

4. Nella procedura viene messo ad asta l'intero contingente indicato nella tabella di cui al comma 3.

 

Art. 13

Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti

 

1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti eolici offshore e geotermoelettrici, della concessione, nonché, in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.

2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;

b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'allegato 2, nella seguente misura:

i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€;

ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino a 200 ML€;

iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€.

3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalità specificate nell'allegato 3.

4. Fermo restando l'art. 23, comma 3, del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'art. 12 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di impianti non programmabili già in esercizio, sono presenti criticità nella gestione in sicurezza delle reti, indicando l'ulteriore capacità produttiva massima di impianti non programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE dà evidenza della massima capacità produttiva incentivabile nelle predette zone.

 

Art. 14

Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto

 

1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, così come individuato dall'allegato 1, per ciascuna tipologia.

2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta nonché quelle superiori al 40%.

3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, è quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 40% della tariffa incentivante posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

 

Art. 15

Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti

 

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'allegato 3.

2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta.

3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'art. 14, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

a. possesso di un rating di legalità, di cui all'art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due «stellette»;

b. anteriorità del titolo autorizzativo;

c. anteriorità del titolo concessorio.

4. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente.

5. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica.

6. La graduatoria di cui al comma 5 non è soggetta a scorrimento, salvo i seguenti casi:

a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 16, comma 2, nei termini ivi indicati;

b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari, secondo le modalità di cui al comma 7.

7. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso:

a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva;

b) dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 16, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata.

8. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, decorsi sei mesi ed entro il dodicesimo mese dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva.

9. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta è consentito solo dopo la sua entrata in esercizio e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto.

 

Art. 16

Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste

 

1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo.

3. Gli impianti inclusi nelle graduatorie, devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione:

 

  Mesi
Eolico onshore 31
Eolico offshore 43
Geotermoelettrico 51
Solare termodinamico 39
Biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere c) e d) 51

 

4. I termini di cui al comma 3 sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

5. La cauzione definitiva di cui in allegato 3 è svincolata alla data di stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE escute la cauzione.

6. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

 

Titolo IV

INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE

 

Art. 17

Rifacimenti totali e parziali

 

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza:

 

  MW
Eolico onshore 40
Idroelettrico 30
Geotermoelettrico 20

 

2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura, con le medesime tempistiche e modalità previste per la procedura di registro. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;

b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;

c) rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale 6 novembre 2014.

3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;

b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;

c) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;

d) per impianti geotermoelettrici:

i. reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;

ii. rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c);

e) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento.

4. Gli impianti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

 

  Mesi
Eolico onshore 16
Idroelettrico (*) 36
Geotermoelettrico 36
---

(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale il termine è elevato a 48

 

5. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 4 e che richiedano successivamente di accedere ai meccanismi di incentivazione, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

6. Nella prima procedura viene messo a registro il 100% del contingente indicato nella tabella di cui al comma 1a cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di apertura della procedura.

7. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini e alle decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 5.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Art. 18

Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti

 

1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base delle procedure redatte dal GSE in attuazione dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalità di cui al presente decreto, il medesimo biogas ottenuto dalla stessa frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, ricade nella tipologia di cui all'art. 8, comma 4, lettera d).

 

Art. 19

Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici

 

1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, continuano ad accedere agli incentivi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto Comitato del 5 febbraio 2015 e nel limite complessivo, di 83 MW elettrici. A tale fine, nella gestione delle qualifiche già rilasciate, il GSE tiene conto delle proposte di ridimensionamento della potenza incentivata presentate dagli operatori.

 

Art. 20

Disposizioni per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate

 

1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate:

a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle;

b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;

c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è definita una specifica tariffa incentivante, non cumulabile con quelle indicate in allegato 1 né con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti:

a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato con la tolleranza di 1°C);

b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) l'incentivo è ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente formula:

 

200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh

 

Ove:

concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico ≥ 1%;

200 € è l'incentivo massimo considerato;

Tm è la temperatura minima del fluido geotermico considerata pari a 151 C°;

Tx è la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235C° e 151C°);

0,75 €MWh è il decremento dell'incentivo per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C;

Pi è la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico.

 

3. La tariffa di cui al comma 2 è costante in moneta corrente e riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Agli impianti di cui al medesimo comma 2 si applica quanto previsto all'art. 7, commi da 4 a 8, nonché quanto disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi per impianti nuovi» dell'allegato 1, ferma restando la tariffa di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e c), vale quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al medesimo comma.

 

Art. 21

Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici

 

1. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti:

a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m2;

b) non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni; il predetto requisito non è richiesto in caso di impianti ubicati in aree industriali.

2. Su richiesta del soggetto responsabile, il GSE entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua una verifica preventiva di conformità dei progetti di impianti solari termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente decreto, e ne dà comunicazione all'interessato, ferme restando, ai fini dell'accesso agli incentivi, le procedure di cui ai titoli II e III.

3. Gli incentivi dell'allegato 1 sono incrementati di:

a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50;

b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integrazione fino a 0,15.

4. E' abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2008 e successive modificazioni.

 

Art. 22

Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione

 

1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

 

Art. 23

Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti

 

1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B, sono da considerarsi esaustivi. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può aggiornare i predetti elenchi sulla base di istanze presentate da soggetti interessati. Le istanze sono presentate secondo modalità definite dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dovranno essere corredate della documentazione necessaria a verificare che i sottoprodotti in esame non abbiano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia.

 

Titolo VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

 

Art. 24

Accesso ai meccanismi di incentivazione

 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI', il soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al comma 5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta giorni di cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di validazione dei dati su GAUDI'.

2. La violazione del termine di cui al primo periodo del comma 1 comporta il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al GSE. In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce all'impianto una data di entrata in esercizio convenzionale corrispondente alla data antecedente trenta giorni quella della comunicazione tardiva. L'impianto è conseguentemente considerato in esercizio a tale data ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni del presente decreto. Non sono comunque ammesse richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione da impianti entrati in esercizio anteriormente al 1° gennaio 2013.

3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 sono disciplinate dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014.

4. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti.

5. Per ogni singolo impianto, a seguito del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile stipula un contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011.

6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

7. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilità degli impianti alla procedura di cui al medesimo art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, così come stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

8. Il GSE potrà richiedere, anche ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle informazioni già in possesso dell'Agenzia delle dogane e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attività di competenza.

 

Art. 25

Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti

 

1. Il GSE provvede alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto secondo le modalità di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. All'art. 2, comma 1, lettera a) secondo periodo, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n. 1, la locuzione «energia immessa nel sistema elettrico» va intesa come energia elettrica prodotta da impianti oggetto di incentivazione e immessa in rete, al netto di quella eventualmente prelevata attraverso punti di connessione distinti ai fini dell'alimentazione dei servizi ausiliari dei medesimi impianti.

3. L'Autorità definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

4. L'Autorità definisce le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.

5. A fini del presente decreto, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari sono calcolati secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

 

Art. 26

Procedure applicative, controlli e monitoraggio

 

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione al registro e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresì, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di raccordo tra le verifiche di cui all'art. 8 e le attività di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE.

3. Il GSE effettua l'attività di verifica e controllo ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014.

4. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonte rinnovabili, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché di spesa di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità:

a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui al presente decreto;

b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE;

c) la curva contenente i valori del costo indicativo annuo per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, calcolata con le modalità di cui all'art. 27, comma 1.

5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della tipologia della fonte, della potenza, del comune di localizzazione e della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure di registro ed asta, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE. Su richiesta dei comuni, il GSE fornisce i dati di cui al comma 4, lettere a) e b), riferiti al comune richiedente.

6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali Paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo all'Italia.

7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un'apposita sezione disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili ai sensi del presente decreto nonché ai sensi dei precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri tutti i principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il target al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonché una stima dei costi da sostenere negli anni futuri.

 

Art. 27

Contatore del costo indicativo degli incentivi

 

1. Il GSE calcola il valore del «costo indicativo annuo» degli incentivi per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria. Per il calcolo si assume che:

i) il costo è calcolato come la sommatoria dei prodotti degli incentivi già riconosciuti a ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la producibilità annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE sulla base della produzione storica del medesimo impianto, laddove disponibile, ovvero della produzione media statistica per impianti con caratteristiche omogenee a quello in esame;

ii) il costo include il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso, il costo degli impianti di cui all'art. 19 e una stima, basata sui dati storici disponibili, del costo degli impianti ad accesso diretto per i mesi futuri di applicazione del decreto. Il costo di tali impianti è attribuito dalla data di entrata in esercizio; fino a tale data, il GSE attribuisce il costo a una data presunta, stimata tenendo conto dei tempi tipici di entrata in esercizio e dell'eventuale decadenza degli impianti desunta dai dati storici a disposizione;

iii) il prezzo dell'energia è pari alla media dei prezzi dei ventiquattro mesi precedenti e dei dodici mesi successivi, come risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito del GME;

iv) ai soli fini del calcolo del costo indicativo, lo stesso prezzo dell'energia di cui al punto iii si assume per definire il costo dell'incentivo attribuibile agli impianti che usufruiscono di incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive e gli impianti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il triennio successivo, dei valori mensili calcolati con le modalità di cui al comma 1. Tale media è definita «costo indicativo annuo medio degli incentivi» ed è pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili.

3. Qualora il costo indicativo annuo medio degli incentivi, riferito al mese in cui è effettuato il calcolo, raggiunga i 5,8 MLD€ si applica l'art. 3, commi 2 e 3.

4. Prima della data di apertura delle sessioni di procedure di aste, registro e rifacimento, il GSE verifica, con le modalità previste dal presente articolo, che il costo correlato ai contingenti resi disponibili non comporti il superamento del limite dei 5,8 MLD€ di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Qualora il costo correlato comportasse il superamento del limite, tutti i contingenti sono ridotti dal GSE nella medesima misura percentuale, pari al rapporto fra il costo effettivamente disponibile e quello relativo ai contingenti resi disponibili con le modalità di cui all'art. 9, comma 4, all'art. 12, comma 4, e all'art. 17, comma 6.

 

Art. 28

Cumulabilità di incentivi

 

1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. La tariffa per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in allegato 1 non è cumulabile con ulteriori incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'art. 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009.

 

Art. 29

Frazionamento della potenza degli impianti

 

1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.

 

Art. 30

Interventi sugli impianti in esercizio

 

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri:

a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all'1% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi; per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici non è altresì ammesso l'incremento della superficie captante;

b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati;

c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti, come indicati dal paragrafo 4 dell'allegato 2, sono comunicati al GSE entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in conformità a un modello predisposto dallo stesso GSE, per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b); a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacità di generazione è inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite modalità di comunicazione ulteriormente semplificate;

d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non è prevista alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL;

e) sono consentiti gli interventi di manutenzione mediante l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche nella titolarità di soggetti diversi dal soggetto responsabile, che non comportino incrementi della potenza nominale dell'impianto.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per gli interventi di sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera c) dello stesso comma 1.

3. Il GSE verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014.

 

Art. 31

Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri

 

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia possono partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del titolo III del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;

b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità verde;

c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

 

PUE = PTOT asta x Eimp SM1 x FER% SMI + Eimp SM2 x FER% SM2 + ... + Eimp SMn x FER% SMn
Etot consumata ITA

 

dove:

 

PTOT asta: è la potenza totale messa ad asta, come indicata all'art. 12, comma 3;

Eimp SMn: è l'energia totale importata dallo Stato membro n;

FER% SMn: è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;

Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

 

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;

inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'art. 15 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore PUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della potenza massima disponibile.

5. Nell'ambito del presente decreto, il GSE attribuisce l'intero contingente di potenza di cui al comma 3 all'asta per impianti eolici onshore.

 

Art. 32

Disposizioni finali

 

1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1° gennaio 2016, all'applicazione del regime di calcolo dell'incentivo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso comma 1. L'esercizio di tale opzione va comunicata al GSE entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non è più modificabile per il residuo periodo di diritto all'incentivo.

2. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 11 e il comma 6 dell'art. 17 del decreto 6 luglio 2012.

3. Gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di registro svolte ai sensi del decreto 6 luglio 2012, che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato al comma 2 dell'art. 11 e al comma 6 dell'art. 17 dello stesso decreto, possono accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento di cui all'allegato 1, vigente alla data di entrata in esercizio.

4. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

VITA UTILE CONVENZIONALE, TARIFFE INCENTIVANTI E INCENTIVI PER I NUOVI IMPIANTI

 

Fonte rinnovabile

Tipologia

Potenza

VITA UTILE degli IMPIANTI

TARIFFA

KW

anni

€/MWh

Eolica On-shore 1<P<20 20 250
20<P<60 20 190
60<P<200 20 160
200<P<1000 20 140
1000<P<5000 20 130
P>5000 20 110
Off-shore (1) 1<P<5000 - -
P>5000 25 165
Idraulica ad acqua fluente 1<P<250 20 210
250<P<500 20 195
500<P<1000 20 150
1000<P<5000 25 125
P>5000 30 90
a bacino o a serbatoio 1<P<5000 25 101
P>5000 30 90
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 1<P<5000 15 300
P>5000 - -
Geotermica 1<P<1000 20 134
1000<P<5000 25 98
P>5000 25 84
Gas di discarica 1<P<1000 20 99
1000<P 5000 20 94
P>5000 - -
Gas residuati dai processi di depurazione 1<P<1000 20 111
1000<P<5000 20 88
P>5000 - -
Biogas a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B 1<P<300 20 170
300<P<600 20 140
600<P<1000 20 120
1000<P<5000 20 97
P>5000 20 85
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 -A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) 1<P<300 20 233
300<P<600 20 180
600<P<1000 20 160
1000<P<5000 20 112
P>5000 - -
Biomasse a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B 1<P<300 20 210
300<P<1000 20 150
1000<P<5000 20 115
P>5000 - -
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) 1<P<300 20 246
300<P<1000 20 185
1000<P<5000 20 140
P>5000 - -
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2 del decreto 6 luglio 2012 1<P<5000 - -
P>5000 20 119
Bioliquidi sostenibili 1<P<5000 20 60
P>5000 - -
Solare termodinamico 1<P<250 25 324
250<P<5000 25 296
P>5000 25 291

 

Per gli impianti alimentati a biomasse e biogas, di potenza superiore a 300 kW, le tariffe di cui alla tabella sono ridotte del 5% qualora non sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a) L’impianto opera in cogenerazione ad alto rendimento;

b) L’impianto rispetta i valori di emissione di cui all’allegato 5 al decreto 6 luglio 2012;

c) L’impianto effettua il recupero di almeno il 30% dell’azoto totale in ingresso all’impianto attraverso la produzione di fertilizzanti e rispetta le condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 26 del decreto 6 luglio 2012, verificate con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 26.

---

(1) Per gli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili non si avvalgono di quanto previsto all’articolo 25, comma 3, del D.M. 6 luglio 2012 e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 €/MWh.

 

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI NUOVI

 

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva To determinata secondo le formule di seguito indicate.

 

To = Tb + Pr (1)

 

dove:

- Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1;

- Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto.

 

2. Altri impianti

 

Il GSE provvede per ciascun impianto alla determinazione dell’incentivo Inuovo sulla base dei dati della produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zonali orari, applicando per gli impianti nuovi la seguente formula:

 

Inuovo = Tb + Pr - Pz (2)

 

dove:

- Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l’impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d’asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;

- Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto;

- Pz è il prezzo zonale orario, della zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto.

 

Nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo:

a) esso è posto pari a zero per gli impianti che accedono agli incentivi a seguito di partecipazione alle procedure d’asta;

b) per gli altri impianti, il valore è mantenuto negativo e il GSE effettua gli opportuni conguagli nell’ambito della liquidazione degli importi, con le modalità di cui all’articolo 22 del D.M. 6 luglio 2012.

 

3. Rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando il limite massimo del 40% del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE ridetermina il valore di Tb applicando la seguente formula:

 

Tbr = Tb * (1 - R)

 

dove

 

Tbr è la tariffa rideterminata da assumere nelle formule (1), (2), (3) e (4), in caso di contributi in conto capitale;

Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l’impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d’asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;

R è un parametro che varia linearmente da 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori, riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento:

a) 12% per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;

b) 26% per gli altri impianti.

 

TABELLA 1.A

ELENCO SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS

 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto.

 

1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. CE 1069/2009

- classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):

 - carrcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

 - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

 - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;

 - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

 - rifiuti da cucina e ristorazione;

 - sottoprodotti di animali acquatici;

- classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)

 - stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;

 - tubo digerente e suo contenuto;

 - farine di carne e d’ossa;

 - sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto regolamento:

 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o

 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e) del predetto regolamento;

- Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all’articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).

 

2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

- effluenti zootecnici;

- paglia;

- pula;

- stocchi;

- fieni e trucioli da lettiera.

- residui di campo delle aziende agricole;

- sottoprodotti derivati dall’espianto;

- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;

- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;

- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

 

3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette,semini, bacche fuori misura;

- sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata , sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è consentito anche l’uso della sansa nella sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all’impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all’atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica:

- sottoprodotti della trasformazione dell’uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;

- sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;

- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari:condizionamento, sbucciatura, confezionamento;

- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;

- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;

- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;

- pannello di spremitura di alga;

- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;

- sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;

- sottoprodotti della torrefazione del caffè;

- sottoprodotti della lavorazione della birra;

- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terrre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.

 

4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali

- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti

- sottoprodotti dell’industria del recupero e del riciclo di materie a base organica.

 

Tabella 1-B

ELENCO PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, COMMA 4, LETTERA A)

 

SPECIE ERBACEE ANNUALI

Canapa da fibra Cannabis spp.
Canapa del Bengala Crotalaria juncea L.
Chenopodio Chenopodium spp.
Erba medica Medicago sativa L.
Facelia Phacelia spp.
Kenaf Hibiscus cannabinus L.
Loiessa Lolium spp.
Rapa invernale Brassica rapa L.
Ricino Ricinus communis L.
Senape abissina Brassica carinata L.
Sorgo Sorghum spp.
Tabacco Nicotiana tabacum L.
Trifoglio Trifolium spp.
Triticale Triticum secalotriticum
Favino Vicia faba minor
Veccia Vicia sativa L.

SPECIE ERBACEE POLIENNALI

Cactus Cactaceae spp.
Canna comune Arundo donax L.
Canna d’Egitto Saccharum spontaneum L.
Cannuccia di palude Phragmites australis L.
Cardo Cynara cardunculus L.
Cardo mariano Silybum marianum L.
Disa o saracchio Ampelodesmus mauritanicus L.
Fico d’India Opuntia ficus-indica L.
Ginestra Spartium junceum L.
Igniscum Fallopia sachalinensis L.
Miscanto Miscanthus spp.
Panìco Panicum virgatum L.
Penniseto Pennisetum spp.
Saggina spagnola Phalaris arundinacea L.
Sulla Hedysarum coronarium L.
Topinambur Helianthus tuberosus L.
Vetiver Chrysopogon zizanioides L.

SPECIE ARBOREE

Acacia Acacia spp.
Eucalipto Eucalyptus spp.
Olmo siberiano Ulmus pumila L.
Ontano Alnus spp.
Paulonia Paulownia spp.
Pioppo Populus spp.
Platano Platanus spp.
Robinia Robinia pseudoacacia L.
Salice Salix spp.
Pino della California Pinus Radiata

 

 

Allegato 2

IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI

 

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE CATEGORIE DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, POTENZIAMENTO, RIFACIMENTO

 

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva To determinata secondo le formule di seguito indicate:

 

To = D * (Tb+ Pr-Pzm0) + Pzm0(3)

 

dove:

- D è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento, determinato come indicato nel seguito del presente allegato;

- Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1;

- Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto;

- Pzm0è il valore medio annuo del prezzo zonale dell’energia elettrica, riferito all’anno precedente a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto.

 

2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto ricadente nelle categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento a determinare l’incentivo a partire dall’incentivo per impianti nuovi di potenza pari a quella dell’impianto dopo l’intervento stesso:

 

I = Inuovo* D (4)

 

dove:

- Inuovo= incentivo calcolato secondo le modalità indicate alla formula (2) per impianti nuovi di potenza pari quella dell’impianto dopo l’intervento stesso;

- D è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento determinato, come indicato nel seguito del presente allegato.

 

1.1 DEFINIZIONI

Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.

 

1.1.1 Impianti idroelettrici

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente con o senza derivazione d’acqua, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

2. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:

- del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;

- delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d’acqua.

 

1.1.2 Impianti geotermoelettrici

L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali:

a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;

b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;

c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;

d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

 

1.1.3 Impianti eolici

Impianto eolico è l’insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l’inverter e il sistema di controllo.

 

1.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica

Impianto a gas di discarica: è l’insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti.

 

1.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Impianto a gas residuati dai processi di depurazione: è l’insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.

 

1.1.6 Impianti alimentati da biogas

Impianto a biogas: è l’insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.

 

1.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Impianto a bioliquidi: è l’insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi.

 

1.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Impianto a biomasse: è l’insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.

 

1.1.9 Impianti solare termodinamici

Impianto solare termodinamico: un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura.

Per tali impianti si applicano le seguenti definizioni:

a) produzione lorda di un impianto solare termodinamico, anche ibrido: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;

b) produzione netta di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Pne: la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, come definita ai sensi dell’artico 22 del D.M. 6 luglio 2012;

c) impianto ibrido solare termodinamico, nel seguito impianto ibrido: impianto che produce energia elettrica utilizzando altre fonti, rinnovabili e non, oltre alla fonte solare come sorgente di calore ad alta temperatura;

d) parte solare di un impianto ibrido: parte dell'impianto che genera calore sfruttando l'energia solare come unica sorgente di calore ad alta temperatura;

e) produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Ps: la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, anche in presenza dell'accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 15% del totale, come risultante dai misuratori fiscali;

f) frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico: la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione:

 

Fint = 1- Ps/Pne

 

Ai soli fini della determinazione della tariffa spettante alla produzione imputabile alla fonte solare termodinamica, per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione è convenzionalmente considerato sempre pari a zero;

g) captatore solare: componente dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido, che capta la radiazione solare e la invia, mediante il fluido termovettore, al dispositivo di conversione in calore ad alta temperatura ovvero al sistema di accumulo termico;

h) area del captatore solare: l'area della sezione piana del captatore solare che intercetta i raggi solari;

i) superficie captante: la somma delle aree di tutti i captatori solari dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido;

j) sistema di accumulo termico: la parte di impianto solare termodinamico in grado di immagazzinare l'energia termica raccolta dai captatori solari per un suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

k) capacità termica nominale del sistema di accumulo termico Cnom: quantità di energia termica, espressa in kWh termici, nominalmente immagazzinabile nel sistema di accumulo termico, definita secondo la seguente relazione:

 

Cnom = Macc*Cp*( D)T

 

dove:

 

Macc è la massa totale del mezzo di accumulo (kg)

Cp è il calore specifico medio del mezzo di accumulo nell'intervallo di temperature utilizzate (kWh/kg/°C)

(D)T è la differenza tra le temperature massima e minima di funzionamento del mezzo di accumulo (°C)

l) mezzo di accumulo: materiale utilizzato per l'immagazzinamento dell'energia termica nel sistema di accumulo;

m) fluido termovettore: fluido utilizzato nell'impianto solare per il trasferimento del calore raccolto dai captatori solari;

n) data di entrata in esercizio di un impianto solare termodinamico o di un impianto ibrido, è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

n1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico e si effettua il primo funzionamento con apporto, nel caso di impianto ibrido, della parte solare;

n2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

n3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;

n4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

 

2 INTEGRALI RICOSTRUZIONI

 

2.1 Definizioni

 

2.1.1 Impianti idroelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto idroelettrico è l’intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all’impianto e la sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l’impianto stesso. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall’intervento; l’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

 

2.1.2 Impianti geotermoelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto geotermoelettrico: è l’intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e reiniezione, qualora l’impianto ne sia provvisto, nonché la sostituzione almeno dell'alternatore, della turbina e del condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto.

 

2.1.2 Altri impianti

Integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico e geotermoelettrico: è l’impianto realizzato su un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di integrale ricostruzione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9.

 

3 POTENZIAMENTI

Nei seguenti paragrafi sono individuate, a secondo della tipologia di impianto, condizioni e modalità per l’accesso agli incentivi.

In tutti i casi, ad eccezione degli impianti idroelettrici, il produttore deve dimostrare che la potenza dopo l’intervento risulti incrementata di almeno il 10%.

Il potenziamento, per essere ammesso al regime incentivante, deve essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno cinque anni e deve essere concluso entro dodici mesi dalla data di inizio lavori. Il predetto limite minimo di cinque anni non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La tariffa incentivante di riferimento è quella relativa alla potenza complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento.

 

3.1. POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal paragrafo 3.2, per i potenziamenti di altri impianti l’energia imputabile al potenziamento "EP" viene determinata con la seguente formula:

 

Ep= (EN- E5)

 

dove:

Ep= Energia elettrica imputabile all’intervento effettuato;

EN= Energia netta immessa in rete annualmente dopo l’intervento di potenziamento;

E5= Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento.

 

Sono considerati interventi di potenziamento di impianti geotermici gli interventi che prevedano l’utilizzo di calore prodotto da biomassa solida per aumentare la produzione di energia elettrica, qualora l’intervento rispetti le seguenti condizioni:

a) l’impianto geotermico sia entrato in esercizio da almeno cinque anni;

b) la produzione entalpica derivante da entrambe le fonti sia veicolata sul medesimo gruppo di generazione;

c)la produzione imputabile alla fonte geotermica è comunque superiore alla produzione imputabile alle biomasse;

d) l’impianto risulti alimentato da biomasse solide, di cui da filiera almeno il 70% in peso su base annua.

Nei suddetti casi si considera che:

a) Ep è calcolato come l’incremento di produzione annua netta ascrivibile alla biomassa, rispetto alla media della produzione annua netta negli ultimi cinque anni utili;

b) La produzione annua netta ascrivibile alle due fonti è determinata proporzionalmente ai contenuti entalpici incidenti sul gruppo di generazione rispettivamente ascrivibili a tali fonti.

Il GSE fornirà indicazioni, nelle procedure applicative di cui all’art 26, in merito alle modalità di determinazione delle grandezze sopra descritte, considerando sia misurazioni dirette, sia determinazioni indirette sulla base del quantitativo di biomassa impiegato nell’impianto.

 

3.2. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;

b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo specifico minimo del potenziamento definito di seguito.

Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche. L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, come risultante dalla comunicazione di inizio lavori presentata dal Produttore alle autorità competenti.

 

Costo minimo del potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo del potenziamento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione ordinaria.

Si definisce «p», costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo complessivo del potenziamento C e la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.

 

p = C : Pd, dove il valore di p è espresso in €/kW

 

C è il costo complessivo del potenziamento espresso in €

Pd è la potenza nominale delle turbine appartenenti all’impianto dopo l'intervento di potenziamento (somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto, espressa in kW).

 

Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro p deve risultare non inferiore a 150 €/kW.

Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo dell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali dell’impianto;

b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;

c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);

d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell’intervento di potenziamento effettuato.

Energia elettrica imputabile per potenziamento idroelettrico

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti come potenziamenti di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.

La quota di produzione annua imputabile all’intervento di potenziamento degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il potenziamento dell'impianto, è data dalle seguente formula:

 

Ep= 0,05 x ENi

 

dove

 

Epè l’energia elettrica da incentivare con specifica tariffa, del generico anno i-esimo dopo l'intervento di potenziamento, espressa in MWh.

ENiè la produzione netta annuale immessa in rete nell’anno i-esimo espressa in MWh.

 

Nella determinazione del valore di ENi si tiene conto anche delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.

 

Determinazione del coefficiente di gradazione D

All’energia imputabile al potenziamento, determinata con le modalità sopra riportate, viene applicato un incentivo determinato con le modalità dell’Allegato 1 e il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

 

4 RIFACIMENTI PARZIALI E TOTALI

L’intervento di rifacimento può comportare anche la diminuzione oppure l’aumento della potenza rispetto a quella dell’impianto preesistente.

 

4.1 Definizioni

 

4.1.1 Impianti idroelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatori, sulle opere civili e/o idrauliche nonché sulle apparecchiature di manovra idraulica afferenti all'impianto. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

a) gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all’impianto stesso;

b) le opere civili e/o idrauliche, comprese le gallerie di accesso, le condotte forzate e gli organi elettromeccanici di regolazione e manovra; esemplificativamente: la costruzione ex novo delle opere idrauliche o di parte di esse, la sostituzione oppure il rinnovamento delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti delle traverse e delle dighe di sbarramento, la realizzazione della scala di risalita della fauna ittica, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento superficiale o strutturale delle murature delle opere idrauliche, la sostituzione oppure il rinnovamento degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra.

Qualora l’impianto sia articolato con diverse sezioni produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell’energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell’impianto stesso, l’intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole sezioni produttive appartenenti all’impianto. In tale caso, ciascuna sezione produttiva deve essere identificata da una propria potenza nominale media annua, come indicata dalla concessione di derivazione a uso idroelettrico.

In ogni caso, ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 30, comma 1, del DM 6 luglio 2012, la data di entrata in esercizio è riferita all’intero impianto ovvero, limitatamente al caso di impianti costituiti da più gruppi, alle date di entrate in esercizio dei singoli gruppi turbina alternatore.

In tale ultimo caso, i predetti incentivi sono riconosciuti sull’energia prodotta dai soli gruppi entrati in esercizio entro le date indicate al medesimo articolo 30, comma 1.

 

4.1.2 Impianti geotermoelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatore, sulle opere civili, sui pozzi, e sulle reti di trasporto dei fluidi e sull’impiantistica di superficie. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

a) Gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all’impianto stesso;

b) Centrale: condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;

c) Pozzi: di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;

d) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reinezione;

e) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche ai fini dell'ottimizzazione ambientale.

 

4.1.3 Impianti eolici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: la torre, il generatore, il moltiplicatore di giri, l’inverter, il mozzo ed il rotore.

 

4.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso;

- le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

 

4.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso;

- le apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, i digestori dei fanghi (prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

 

4.1.6 Impianti alimentati da biogas

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso;

- le vasche di idrolisi delle biomasse, le apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, i digestori, i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del biogas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

 

4.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso;

- gli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, i sistemi di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, il sistema di trattamento fumi nonché sul camino.

 

4.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso;

- i sistemi di stoccaggio, di trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti anche i gassificatori), i generatori di vapore, i condensatori, i forni di combustione, le griglie, la linea di trattamento fumi, il camino e, qualora presenti, le opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento nonché delle torri di raffreddamento.

Qualora l’impianto sia articolato con diverse linee produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell’energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell’impianto stesso, l’intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole linee produttive appartenenti all’impianto.

 

4.2 Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento

 

4.2.1 Determinazione del coefficiente di gradazione D

Il coefficiente di gradazione D è calcolato con le seguenti modalità:

a) per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto:

 

R = Cs/Cr

 

dove:

- Cs è il costo specifico dell’intervento di rifacimento (espresso in €/kW di potenza dopo l’intervento), riconosciuto dal GSE;

- Cr è il costo specifico di riferimento, determinato per ciascuna fonte, tipologia e taglia di impianto, nella tabella I del presente Allegato.

 

Il costo specifico " Cs " dell'intervento di rifacimento espresso in €/kW si ottiene dividendo il costo complessivo " C " dell'intervento, espresso in euro, per la potenza dell’impianto (espressa in kW) dopo l’intervento di rifacimento; esclusivamente per gli impianti idroelettrici, a questo fine, la potenza dell’impianto dopo l’intervento, viene valutata come somma delle potenze nominali (espresse in kW) delle turbine idrauliche appartenenti all’impianto.

Il costo complessivo " C " del rifacimento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Si è in presenza di rifacimento parziale quando 0,15<R<0,25.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R.

Si è in presenza di rifacimento totale quando R> 0,25.

In tal caso, per valori di R fino a 0,5 il coefficiente di gradazione D è pari a R; per R > 0,5, il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,5.

b) per gli impianti a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto R come al punto a).

Si è in presenza di rifacimento parziale quando 0,15 <R<0,25

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R + 0,55.

Si è in presenza di rifacimento totale quando R> 0,25.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per R = 0,25 e 0,9 per R = 0,5. Per R > 0,5 il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,9.

 

4.2.2. Indicazioni di carattere generale

Si evidenzia che non verranno considerati e contabilizzati, ai fini della valutazione del costo complessivo dell’intervento "C", i lavori effettuati successivamente ai periodi massimi ammissibili di realizzazione dell’intervento dei rifacimento parziali e totali posti pari a quelli individuati nella tabella di cui all’art. 17 comma 4.

Per gli impianti idroelettrici o a biomassa, qualora l’operatore richieda il rifacimento su una linea/sezione produttiva autonoma dell’impianto, il costo complessivo "C" del rifacimento deve essere riferito esclusivamente agli interventi effettuati sulla stessa linea/sezione produttiva. I costi degli interventi effettuati su sistemi e apparati comuni, a più linee/sezioni produttive dell’impianto, devono essere suddivisi pro-quota in base al rapporto della potenza della linea/sezione produttiva interessata dei lavori rispetto alla potenza totale dell’impianto.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti dalle competenti autorità, non viene considerata la condizione sugli anni di funzionamento dell'impianto, precedenti alla realizzazione dell’intervento di rifacimento introdotta al comma 2, lettera a) dell’art. 17.

 

TABELLA 1

COSTI SPECIFICI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO PARZIALE E TOTALE

 

Fonte rinnovabile

Tipologia

Potenza

Cr

KW

€/kW

Eolica On-shore 1<P<20 3.300
20<P<200 2.700
200<P<1000 1.600
1000<P<5000 1.350
P>5000 1.225
Off-shore (1) 1<P<5000  
   
Idraulica ad acqua fluente 1<P<20 4.500
20<P<200 4.000
200<P<1000 3.600
1000<P<5000 2.800
P>5000 2.700
a bacino o a serbatoio 1<P<5000 2.300
P>5000 2.200
Geotermica 1<P<1000 3.000
1000<P<5000 2.500
P>5000 2.375
Gas di discarica 1<P<1000 5.000
1000<P<5000 2.375
   
Gas residuati dai processi di depurazione 1<P<1000 3.900
1000<P<5000 3.000
   
Biogas a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B 1<P<300 5.500
300<P<1000 4.000
100<P<5000 3.000
   
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 -A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) 1<P<300 5.700
300<P<1000 4.300
1000<P<5000 3.000
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2 del decreto 6 luglio 2012 1<P<1000 6.100
100<P<5000 4.000
P>5000 3.600
Biomasse a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B 1<P<1000 4.500
100<P<5000 3.700
P>5000 3.000
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) 1<P<1000 4.500
1000<P<5000 4.000
P>5000 3.500
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2 del decreto 6 luglio 2012 1<P<5000 6.500
P>5000 6.200
Bioliquidi sostenibili 1<P<5000 1.200
   
Solare termodinamico 1<P<250 8.000
250<P<5000 5.000
P>5000 6.000

 

4.2.3 Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato

A intervento terminato, il produttore integra i pertinenti elementi previsti dal punto 2 dell’allegato 3 con una relazione tecnica-economica di consuntivo, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal progettista ovvero dal tecnico abilitato, composta da:

a) una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie impiantistiche al paragrafo 4.1; la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell’impianto pre-intervento e post-intervento di rifacimento;

b) per la determinazione del costo complessivo "C" dell’intervento deve essere sviluppato il computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto; il produttore è tenuto a conservare, per tutto il periodo di diritto all’incentivo, la copia originale della relazione tecnica economica di consuntivo nonché copia originale di tutta la documentazione contabile e delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento;

c) il diagramma temporale delle attività eseguite, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento;

d) una dichiarazione con la quale è attestato che l’intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici "offshore", le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell’intervento di rifacimento effettuato.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi saranno detratti dal costo complessivo computato per la realizzazione del rifacimento parziale o totale. Il GSE valuta la documentazione acquisita e, ad esito positivo della stessa valutazione, provvede alle conseguenti erogazioni secondo le modalità previste dal presente decreto.

 

5. RIATTIVAZIONI

La riattivazione di un impianto è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi), da altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.

 

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di riattivazione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

 

Parte II: ALTRI IMPIANTI IBRIDI

 

6. Determinazione dell’energia imputabile a fonti rinnovabili

1. Per gli impianti entrati in esercizio in assetto ibrido successivamente al 1° gennaio 2013, l’energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia, tenuto conto dei poteri calorifici delle fonti non rinnovabili utilizzate nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora tale differenza sia superiore al 5% del totale secondo la seguente formula:

 

EI= Ea- Enr

 

dove:

Ea= produzione annua netta;

Enr= Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto.

 

6.1 Determinazione del coefficiente di gradazione D

- Il coefficiente di gradazione D è posto pari a: 1 nel caso in cui l’impianto sia alimentato a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla prima data di entrata in esercizio;

- 0 negli altri casi.

 

 

Allegato 3

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

 

La richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l’ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa.

Il GSE predispone i modelli di richiesta di accesso alle procedure di cui al presente decreto e di concessione della tariffa incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell’impianto su GAUDI’.

 

ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE D’ASTA, REGISTRI E RIFACIMENTI

1. La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell’impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie.

Nel caso di partecipazione ad una procedura d’asta, alla dichiarazione di cui al punti 1 è allegata:

a. una cauzione provvisoria, con durata limitata fino al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d’asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% di quanto indicato al successivo paragrafo "Documentazione da trasmettere dopo la comunicazione di esito positivo dell’asta", predisposta, quanto alle altre condizioni, secondo le modalità indicate nel medesimo paragrafo;

b. l’impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti, nella misura e secondo le modalità definite nel paragrafo citato alla precedente lettera a), e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

c. documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica del soggetto partecipante ai sensi dell’art. 13, comma 2;

d. l’offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d’asta.

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile e i dati dell’impianto, ivi inclusi, per gli impianti a bioenergie, i dati sulle caratteristiche e sulle tipologie di combustibile che alimenteranno l’impianto. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene, inoltre:

a) l’attestazione della ricorrenza delle condizioni per l’accesso ai premi previsti dal presente decreto e dell’impegno a presentare, ove previsto, richiesta al soggetto competente per la verifica del rispetto degli stessi;

b) l’importo di eventuali contributi in conto capitale ricevuti o assegnati nonché l’entità dell’investimento dichiarato in sede di richiesta del contributo in conto capitale. A tal fine sono inoltre dichiarate al GSE l’elenco delle società controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante, oltre agli incentivi già spettanti in qualunque forma, ivi inclusi i relativi importi;

c) l’impegno a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l’originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l’intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 1 sono allegate:

a) dichiarazione del progettista ovvero del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell’impianto, POD e Censimp, redatta su modello predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara:

i. che l’impianto è stato realizzato conformemente a quanto riportato nel progetto autorizzato;

ii. che vi è assenza di interconnessioni funzionali con altri impianti e che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 5, comma 2, e di cui all’articolo 29 del presente decreto;

iii. Che le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori descritte sono corrispondenti a quanto riscontrabile sull’impianto. A tal fine sono allegate foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori; b) per potenziamenti di impianti da fonte idraulica e i rifacimenti: la documentazione tecnicoeconomica prevista dell'Allegato 2.

Anche per l’efficace svolgimento delle attività da svolgere ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014 e nelle more della piena operatività del sistema GAUDI’, il GSE potrà indicare o richiedere ulteriore documentazione non acquisibile dal medesimo sistema o comunque utili per l’istruttoria (Verbali installazione contatori o regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP e POD, ecc.).

 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL’ASTA

In aggiunta a quanto sopra riportato, in seguito alla comunicazione di assegnazione dell’incentivo sulla base dell’esito positivo della procedura d’asta, il produttore dovrà trasmettere una cauzione da prestarsi sotto forma di fideiussione, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla procedura d’asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell’Allegato 2, rilasciata da istituti bancari. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE e restituita entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:

a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;

b) il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 giugno 2016, n. 150.